INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06836 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20010125
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_06836_13 an entity of type: aic
Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: l'articolo 44 della legge regionale n. 33 del 1997 della regione Sicilia e successive modifiche, fermo restando le disposizioni di cui alla legge n. 157 del 1992 articolo 27 comma 1, dispone che le guardie volontarie svolgano l'attivita' di vigilanza oltre che venatoria anche ittica ed antincendio; lo svolgimento di tale vigilanza risponde ai compiti statutari del Wwf, di protezione e tutela della fauna selvatica e dell'ambiente come stabilito dal nuovo Statuto dell'associazione approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 3 marzo 1999; la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente quale attivita' istituzionale e' prevista dall'articolo 6, punto 5 dello Statuto del Wwf per cui, attraverso uno specifico regolamento nazionale, l'associazione promuove e coordina su tutto il territorio nazionale, attraverso propri iscritti, un servizio di vigilanza ambientale in tutti gli ambiti consentiti dalla legge; tra le finalita' e gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento nazionale per il servizio delle guardie giurate volontarie di vigilanza ambientale del Wwf rientrano le materie di competenza di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 33 del 1997 della regione Sicilia; con proprio decreto (n. 2623 del 20 novembre 1997) l'assessore regionale agricoltura e foreste della regione Sicilia, onorevole Salvatore Cuffaro, ha riconosciuto il Wwf in virtu' della legge regionale 1o settembre 1997 n. 33; il Wwf e' stato autorizzato dalla Ripartizione faunistico venatorie di Palermo, Caltanissetta e Trapani, organi periferici dell'assessorato regionale agricoltura e foreste della regione Sicilia, a tenere i corsi di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1997 per la preparazione delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attivita' zootecniche; tra il dicembre 1999 ed il gennaio 2000 diverse aspiranti guardie all'esercizio venatorio, alla tutela dell'ambiente e della fauna, alla pesca nelle acque interne e alla salvaguardia delle colture agricole e alle attivita' zootecniche, hanno superato l'apposito esame presso la commissione istituita dalla Ripartizione faunistico venatoria di Palermo; il Presidente nazionale del Wwf, Fulco Pratesi, alla luce della mancata emanazione dei relativi attestati di idoneita' per la vigilanza venatoria ed ambientalista (trascorsi diversi anni dalla svolgimento del corso e diversi mesi dal superamento dell'esame da parte delle aspiranti guardie) ha inoltrato il 4 luglio 2000 una nota al direttore generale dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste della regione siciliana con la quale chiedeva che il Wwf fosse ammesso allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza secondo le prescrizioni e competenze di cui gli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 33 del 1997 fornendo in allegato anche lo statuto dell'associazione ed il regolamento nazionale per il servizio delle guardie volontarie Wwf; il 28 dicembre del 2000, ad un anno dalla data di superamento dell'apposito esame di idoneita' da parte delle aspiranti guardie, il presidente nazionale, Fulco Pratesi, diffidava l'Assessorato regionale agricoltura e foreste della regione Sicilia a chiarire le ragioni della mancata risposta alla richiesta del 4 luglio 2000; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 del 10 gennaio 2000, in riferimento alla legge n. 157 del 1992, riconoscendo alla medesima il carattere vincolante di riforma economico-sociale, ha rilevato che "il legislatore statale, con quest'ultima legge, ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse - pure considerato lecito e meritevole di tutela - all'esercizio dell'attivita' venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attivita' di caccia"; l'azione delle pubbliche amministrazioni deve essere informata ai principi di economicita' e trasparenza e non puo' in alcun modo compromettere il perseguimento degli scopi riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, come quello della difesa del patrimonio paesaggistico nazionale garantito dall'articolo 9; l'articolo 1 della legge regionale del 1o settembre 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio", recita che "La regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunita' regionale, nazionale ed internazionale"; il ritardo nello svolgimento degli adempimenti necessari per l'ammissione allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, costituisce non solo un ostacolo illegittimo all'azione di un'associazione come il Wwf le cui funzioni statutarie sono finalizzate alla tutela dell'ambiente, ma anche rappresenta potenzialmente una lesione agli interessi non solo regionali ma anche nazionali di difesa e protezione dell'ambiente -: se non ritengano necessario assumere ogni provvedimento necessario per verificare se il mancato rilascio da parte dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste della regione siciliana degli attestati di idoneita' per la vigilanza venatoria e ambientalista alle aspiranti guardie che hanno superato l'apposito esame presso la commissione istituita dalla Ripartizione faunistico venatoria di Palermo non rappresenti una violazione dei principi di riforma economico-sociale contenuti nella legge statale del 1997 e, in tal caso, adottare ogni iniziativa volta a garantirne il rispetto da parte dell'amministrazione comunale siciliana; se non ritengano necessario assumere ogni iniziativa volta a garantire all'associazione Wwf il libero esercizio delle funzioni statutarie anche con riferimento all'azione delle ripartizioni faunistico venatorie di Caltanissetta e Trapani, organi periferici dell'assessorato della regione siciliana, che impediscono lo svolgimento degli esami per le aspiranti guardie all'esercizio venatorio, alla tutela dell'ambiente e della fauna, alla pesca nelle acque interne e alla salvaguardia delle colture agricole e alle attivita' zootecniche che hanno seguito l'autorizzato corso del Wwf; se non ritengano grave che ad un'associazione come il Wwf venga, di fatto, impedita, solamente in Sicilia, la possibilita' di effettuare la vigilanza venatoria ed ambientalista, cosi' come previsto dalle disposizioni regionali in materia. (3-06836)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06836 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 20010125
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3/06836
TARADASH MARCO (MISTO)