"COLA SERGIO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: gli avvocati Claudio Davino e Stefano Montone del Foro di Napoli, legali del signor Domenico D'Ausilio, detenuto in regime di 41-bis presso la Casa circondariale di Ascoli-Marino del Tronto, hanno inviato un esposto, datato 8 dicembre 2000, al direttore della Casa circondariale di Marino del Tronto (AP), e per conoscenza al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, al presidente dell'Unione camere penali, al presidente della Camera penale di Ascoli Piceno, al presidente della camera penale di Napoli, al direttore generale del D.A.P., al Ministro della giustizia, al presidente del tribunale di sorveglianza di Ascoli Piceno, alla sezione italiana di Amnesty International ed all'agenzia ANSA; nell'esposto, sono riportati fatti gravissimi, e piu' specificamente che: il giorno 4 dicembre 2000, verso le 9.45, i due legali si sono recati presso la Casa circondariale di Ascoli-Marino del Tronto per un colloquio con il loro assistito e, dopo i controlli di rito, sono stati accompagnati presso l'anticamera della sala colloqui, da dove, verso le 10.15 hanno visto giungere il signor D'Ausilio, accompagnato in una saletta attigua. Verso le 10.40 l'ispettore di polizia penitenziaria, che aveva accompagnato il detenuto, comunicava ai legali che quest'ultimo rinunciava al colloquio in quanto si era rifiutato di sottoporsi ad ispezione personale (perquisizione previo denudamento e successiva invasiva e mortificante pratica ispettiva corporale); alle rimostranze dei legali relative al divieto di effettuazione di tali pratiche, il predetto ispettore riferiva di \"disposizioni interne\" che prevedevano dette operazioni per i sottoposti a regime di 41-bis; gli avvocati chiedevano di incontrare il direttore della suddetta casa circondariale per verificare se sussistessero disposizioni interne che contemplassero il tipo di perquisizione corporale rifiutata dal loro assistito; il direttore, a detta di un agente di servizio, avrebbe risposto negativamente alla richiesta, in quanto troppo impegnato, cosi' come il vice direttore; i legali richiedevano, tramite l'agente di servizio, una \"certificazione\" dalla quale risultasse che il signor D'Ausilio aveva rinunciato al colloquio avendo rifiutato l'ispezione personale, atto che il direttore rifiutava; l'articolo 1, comma primo, della legge n. 354 del 1975 impone che il trattamento penitenziario sia conforme ad umanita' ed assicuri il rispetto della dignita' della persona; l'articolo 34 della legge n. 374 del 1975 consente la perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza - nel caso di specie, tali motivi non sussisterebbero in quanto il detenuto sottoposto a regime di 41-bis non entra in contatto con alcuno - e, comunque, impone il pieno rispetto della persona; nella Costituzione l'articolo 3 recita che \"Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale... senza distinzione di sesso,... di condizioni personali e sociali.\"; nell'articolo 13 della Costituzione si afferma che \"La liberta' personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,... se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.\"; sempre nella Carta costituzionale, all'articolo 27, terzo comma, si prevede espressamente che \"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'...\"; i fatti esposti, se verificati, configurerebbero un atto lesivo della funzione difensiva, condizionata ed ostacolata da condizioni vessatorie ed inumane; appare quantomai strano che in un istituto di pena in caso di indisponibilita' del direttore non sia possibile avere un contatto con qualcuno che ne faccia le veci -: se quanto esposto in premessa risponda al vero; in caso affermativo, se sia possibile avere contezza delle direttive interne della Casa circondariale di Ascoli-Marino del Tronto che hanno di fatto impedito il colloquio fra gli avvocati Davino e Montone ed il loro assistito; se sia consentito ed in forza di quale normativa adottare in un istituto di pena delle direttive che siano palesemente lesive della dignita' umana; se, pur potendosi configurare l'adozione di disposizioni particolarmente rigorose, in ogni caso l'attuazione delle stesse non debba mai superare i limiti del rispetto dei diritti dell'uomo; nel caso in cui sia riscontrata la fondatezza di quanto esposto dagli avvocati Davino e Montone non sia necessario intervenire con urgenza per rimuovere tale situazione di iniquita' e perseguire gli eventuali responsabili (3-06764)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06764 presentata da COLA SERGIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010111" . . . "20010111-" . "3/06764" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06764 presentata da COLA SERGIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010111"^^ . "2014-05-15T10:11:57Z"^^ .