"19991108-" . "2014-05-15T10:02:50Z"^^ . "0"^^ . . "TARADASH MARCO (MISTO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04533 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 19991108"^^ . . "3/04533" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . . . "Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Adriano Carlesi e' detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena di circa trenta anni per effetto di una serie di condanne cumulatesi nel tempo per lo stesso reato di ricettazione ed ai fini del calcolo delle quali la corte d'appello di Venezia non ha tenuto conto delle norme sul reato continuato che avrebbero previsto una pena ben piu' lieve; il signor Carlesi ha gia' scontato undici anni della pena che il 1^ luglio 1999 e' stata confermata dalla IV sezione penale della corte d'appello di Venezia nonostante il rinvio a questa da parte della Corte di Cassazione per la mancata applicazione dell'articolo 81 del codice penale sul reato continuato (che avrebbe portato ad una condanna massima di nove anni, due in meno di quelli gia' scontati dal signor Carlesi); l'articolo 81 del codice penale secondo comma, prevede che chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, e' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo; dal 27 luglio 1999, il signor Carlesi ha iniziato uno sciopero della fame che sta causando gravissime conseguenze al suo stato di salute; la direzione di Rebibbia ha informato delle condizioni di salute del detenuto la procura generale di Venezia che, attraverso il sostituto procuratore, il dottor Ferrari, ha disposto \"l'alimentazione con sondino naso-gastrico\", ignorando la intollerabilita' a tale metodo sofferta dal signor Carlesi affetto da ernia iatale e ulcera; il signor Carlesi, ha chiesto l'autorizzazione per poter essere visitato da un medico di fiducia, ma nonostante la gravita' delle condizioni fisiche e psicologiche in cui versa, l'autorizzazione e' stata concessa solo il 27 ottobre, dopo piu' di dieci giorni dalla richiesta e a seguito delle pressioni operate dai familiari del detenuto; all'inizio del 1999, il signor Carlesi ha presentato domanda di grazia al Presidente della Repubblica e dall'8 aprile successivo e' iniziata, come confermato dal Sottosegretario per la giustizia, onorevole Franco Corleone, l'istruttoria formale per la concessione del provvedimento di clemenza; la procedura per la concessione della grazia e' attualmente in corso in attesa che il giudice di sorveglianza di Roma acquisisca \"tutti gli elementi di giudizio utili\" e il procuratore generale di Venezia esprima le proprie osservazioni sul caso, secondo quanto previsto dall'articolo 681 e' del codice di procedura penale; il 25 ottobre scorso, circa sei mesi dopo l'inizio della procedura istruttoria, la Procura generale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza ad esprimere le valutazioni previste, ritenendo a tal fine competente il tribunale di Lucca; il Sottosegretario, onorevole Corleone, ha dichiarato che \"E' una storia che preoccupa assai e che comincia ad essere molto rischiosa. A Rebibbia seguono con il massimo scrupolo il suo stato e sono pronti in ogni momento a disporre un ricovero.\"; da notizie di stampa si apprende che il Ministro interrogato, nei primi giorni di ottobre 1999, ha inviato una richiesta di notizie sul \"caso Carlesi\" al Capo di gabinetto del ministero di giustizia, dottor Loris D'Ambrosio, alla quale e' stata data risposta l'8 ottobre dal direttore dell'ufficio grazie, il dottor Roberto Mendoza, che ha informato il Ministro del fatto che il 7 ottobre e' stato sollecitato ai competenti uffici l'invio del parere per la definizione della procedura di cui all'articolo 681; la mancata accelerazione dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria sulla concessione della grazia in una situazione di questa gravita', relativamente ad un reato, quello di emissione di assegni a vuoto per il quale e prevista la depenalizzazione e rispetto al quale raramente vengono individuati profili di pericolosita' sociale, rappresenta un'inammissibile violazione dei fondamentali principi di uno stato di diritto sulle finalita' della pena, esaltandone e legittimandone esclusivamente l'aspetto punitivo, e denuncia un'intollerabile insensibilita' delle istituzioni interessate verso i diritti fondamentali di un individuo e verso i valori su cui si fonda il nostro ordinamento -: se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria affinche' la procedura per la concessione della grazia, per quanto di sua competenza, si concluda nel piu' breve tempo possibile; se non ritenga opportuno verificare la regolarita' dell'azione svolta dalla procura generale della Repubblica di Venezia in relazione alle determinazioni che hanno condotto alla mancata applicazione della continuazione di reato, alle conclusioni ed ai tempi in cui sono state raggiunte, che hanno negato la competenza ad esprimere le valutazioni previste ai fini della concessione della grazia, e alle disposizioni adottate per il trattamento sanitario del detenuto, considerando la gravita' delle sue condizioni di salute e il lungo periodo ormai trascorso da quando ha iniziato lo sciopero della fame; se non ritenga opportuno adottare con tempestivita' ogni iniziativa necessaria al fine di garantire al signor Carlesi, in pendenza del procedimento per la grazia, un trattamento penitenziario adeguato alla gravita' delle sue condizioni di salute per prevenirne il peggioramento, anche assicurandogli ogni assistenza medica e psicologica necessaria. (3-04533)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04533 presentata da TARADASH MARCO (MISTO) in data 19991108" .