INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03409 presentata da GAGNARLI CHIARA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 04/12/2017

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Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-03409 presentato da GAGNARLI Chiara testo presentato Lunedì 4 dicembre 2017 modificato Martedì 5 dicembre 2017, seduta n. 897 GAGNARLI , PARENTELA e MASSIMILIANO BERNINI . – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . – Per sapere – premesso che: la legge n.157 del 1992, all'articolo 10, reca disposizioni per la redazione dei piani faunistici-venatori, ossia l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; si tratta di strumenti fondamentali per la gestione dell'attività venatoria, che devono prevedere, tra le altre cose, le zone di protezione, le aree e le modalità in cui può svolgersi la stessa, anche in rapporto alle problematiche ambientali e alle esigenze di conservazione della natura; i piani faunistici – demandati dalla stessa legge n.157 del 1992 alle regioni mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali – hanno una validità temporale ridotta (circa cinque anni), anche perché, con il passare del tempo, si modificano le caratteristiche del territorio, dell'ambiente, degli animali che lo popolano e di conseguenza verrebbero meno gli obiettivi dello strumento di cui sopra; all'apertura della stagione venatoria 2017/2018 solo dieci regioni dispongono di un piano venatorio valido (solo quattro hanno un piano redatto negli ultimi cinque anni), nelle altre questo strumento è inesistente o scaduto; secondo i dati diffusi dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli), in Abruzzo, il piano approvato nel 1996 è scaduto 2007, in Basilicata è scaduto nel 2003, mentre nelle Marche e in Toscana è scaduto nel 2015. Dal 2016 non è più valido neppure quello della Puglia. La provincia autonoma di Bolzano, la regione Liguria e la Sardegna non ce l'hanno, mentre l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte non hanno ancora concluso l’ iter iniziato rispettivamente nel 2017, nel 2014 e nel 2013; tra quelli vigenti, ci sono il piano faunistico della Calabria, approvato nel 2003, quello della provincia autonoma di Trento (2010), dell'Umbria (2009), della Valle d'Aosta (2008) e del Veneto, approvato dieci anni fa. E poi c’è il caso del Lazio, dove vige un piano approvato nel lontano 1998. Più recenti solo quelli della Campania e della Sicilia (approvati entrambi nel 2013), del Friuli Venezia Giulia (2015) e del Molise (2016); tali evidenti lacune e ritardi hanno effetti anche sui siti della rete Natura 2000 dove la caccia è consentita a patto che siano osservate le disposizioni sui criteri minimi uniformi e sia effettuata la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat»; ma in sole tre regioni (Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) la valutazione d'incidenza è stata realizzata in tempi recenti, mentre nelle restanti è obsoleta o addirittura mai realizzata; una mancanza, quest'ultima, che potrebbe rappresentare il rischio di una nuova infrazione della direttiva 92/43/CEE, con tutte le conseguenze del caso; in questo contesto, è importante ricordare che, in Italia, è ancora possibile cacciare cinque specie di uccelli classificati dal nuovo rapporto Birds in Europe come «Spec 1», specie minacciate a livello globale. Si tratta della tortora selvatica, della coturnice, della pavoncella, del moriglione e del tordo sassello, che andrebbero immediatamente sospese dai calendari venatori e considerate oggetto di speciali interventi di tutela, ma che invece oggi possono essere cacciate tranquillamente –: se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano opportuno assumere le iniziative di competenza, se del caso anche di carattere normativo, affinché i piani faunistici-venatori siano costantemente aggiornati dalle regioni italiane, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n.157 del 1992; se non intendano assumere iniziative, per quanto di competenza, per verificare la realizzazione delle valutazioni di incidenza ambientale dei piani che riguardano siti che ricadono all'interno della Rete Natura 2000, così come previsto dalla direttiva «Habitat», al fine di non incorrere in una nuova procedura di infrazione europea e consentire una maggiore e più efficace tutela degli animali di tali aree; se non intendano, anche sentito il parere dell'Ispra, assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché sia prevista l'esclusione delle specie classificate in condizioni di conservazione sfavorevoli, e in particolare le cosiddette «Spec 1», dai calendari venatori, su tutto il territorio nazionale. (3-03409)
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20171205 
20171204 
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