INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03170 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19981215
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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Catello Rapacciuolo e' detenuto da 15 mesi in stato di custodia cautelare presso la casa circondariale di Vallo della Lucania (Salerno) in quanto accusato di associazione a delinquere finalizzata al compimento di atti di violenza sessuale su minori (procedimento n. 3289 del 1997); il 15 luglio 1998, durante la deposizione protetta dei minori che avrebbero testimoniato contro il Rapacciuolo, si e' appreso che erano state compiute da parte dei carabinieri di Torre Annunziata delle indagini a carico dello stesso che i pubblici ministeri incaricati, il dottor Cascone e la dottoressa Picardi, hanno negato fossero state autorizzate dalla Procura; tali indagini, effettuate il 30 luglio 1997, quindici giorni prima che il Rapacciuolo fosse indagato ufficialmente, sarebbero consistite nell'effettuare un riconoscimento illegale dello stesso con l'utilizzo di un veicolo protetto in dotazione all'Arma dei Carabinieri che avrebbe consentito la visualizzazione dell'imputato da parte dei bambini; nell'udienza del 28 ottobre scorso, presso il Tribunale di Torre Annunziata, V sezione penale, la deposizione del maresciallo dei carabinieri, Michele Camerino, e' stata interrotta dal pubblico ministero, il dottor Cascone che ha reso noto al collegio giudicante che il maresciallo era sottoposto a procedimento penale per il reato di falso in atto pubblico per aver compiuto quelle indagini non autorizzate dalla procura; le descrizioni e le ricostruzioni offerte dai bambini, nel corso delle audizioni protette svolte il 23 e 24 luglio 1997, inoltre, risultano contraddittorie e discordanti, poiche' offrono versioni difformi circa l'identita' della persona che scattava le fotografie; il 5 giugno 1998, la Corte di cassazione, V sezione penale, ha annullato, rinviandola per il riesame al tribunale di Napoli, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 6 settembre 1997 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata; le motivazioni su cui si fondava la pronuncia della Corte di cassazione riguardavano le seguenti considerazioni: a) che fosse "pura illazione" che il Rapacciuolo si facesse denominare Francesco (il nome che i bambini di ricordavano come quello del fotografo) per non farsi riconoscere, essendo "indiscusso che si chiama Catello"; b) che nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non "si dice perche' e con quali modalita' si pervenga in sede di indagini a sottoporre l'indagato in effige all'attenzione dei minori" non menzionando l'ordinanza "acquisizioni storiche di contorno (per esempio circa rapporti con altri indagati) e non dice di acquisizioni di prova generica (materiale fotografico pertinente) a suo carico"; c) che "e' evidente perche' la discordia delle preventive descrizioni circa l'indagato doveva essere analizzata compiutamente, vieppiu' che la stessa ordinanza riporta brani di altro provvedimento di riesame dal quale si desumono forti limiti di attendibilita' dei minori, circa attribuzioni di fatti a taluno e proprio per i traumi subiti"; la Corte di cassazione concludeva sottolineando che "non valutate puntualmente le dichiarazioni a monte e, insomma, compiutamente, i riferimenti dei piccoli testi al comportamento dell'indagato, e non menzionate altre acquisizioni, risulta anche meramente congetturale, sulla base dei soli riconoscimenti fotografici, ancorche' ritenuti affidabili, ogni ulteriore implicazione circa il sostenuto ruolo di Rapacciuolo nell'associazione", ritenendosi, per "tali carenze e palesi incongruenze di motivazione" la necessita' di un nuovo esame dell'ordinanza di custodia cautelare; il tribunale di Napoli, sezione feriale, con decisione dell'11 agosto 1998, ha solo parzialmente riformato l'ordinanza precisando che "ricorre pur sempre una rilevantissima esigenza cautelare" a carico del Rapacciuolo in relazione alle ipotesi delittuose residuali rispetto a quella associativa, "essendo desumibili dalle specifiche circostanze e modalita' dei fatti in questione, indicative di una assai elevata capacita' offensiva dell'indagato che non ha esitato a cooperare nella realizzazione di reati gravissimi contro soggetti posti in evidente inferiorita'" e riflettendosi "inevitabilmente, anche sul giudizio circa la personalita' dell'indagato medesimo, la quale deve necessariamente assumere connotati di forte negativita'"; il 5 novembre 1998, il tribunale di Torre Annunziata, I sezione penale, in sede di istanza presentata dal Rapacciuolo con la quale veniva richiesta la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare ha ritenuto che "non sono intervenuti elementi nuovi idonei a far ritenere modificato il quadro cautelare e che permangono inalterate le pregnanti esigenze di tipo special-preventivo fondanti il provvedimento restrittivo"; episodi come quello che riguarda il signor Rapacciuolo rivelano come frequentemente, nel corso delle attivita' investigative, gli organi inquirenti finiscano per pretermettere le regole che presiedono alle modalita' di indagine con gravi ripercussioni sull'immagine e sulla dignita' degli indagati; occorre verificare la regolarita' delle modalita' con le quali sono state svolte le indagini che hanno condotto all'arresto del Rapacciuolo, specialmente se si considera il severo giudizio espresso dalla Corte di cassazione e il fatto che, pur in presenza del rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare per il riesame, il signor Rapacciuolo si trova tuttora in stato di detenzione e nonostante il procedimento penale a carico di un agente della polizia giudiziaria per aver compiuto delle indagini non autorizzate dalla procura; e' indispensabile che, nel corso delle indagini, gli organi inquirenti rispettino i principi dell'ordinamento a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo -: se non intenda avvalersi dei poteri ispettivi che l'ordinamento gli assegna per fare chiarezza sulla vicenda. (3-03170)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03170 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19981215
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19981215-19991027
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
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TARADASH MARCO (FORZA ITALIA)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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