. "LAUS MAURO ANTONIO DONATO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "COMINCINI EUGENIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03039 presentata da MINO TARICCO lunedì 24 gennaio 2022, seduta n.398 TARICCO, RAMPI, MARCUCCI, BOLDRINI, FEDELI, ROSSOMANDO, BITI, VERDUCCI, FERRAZZI, ASTORRE, COMINCINI, PINOTTI, ALFIERI, LAUS, PITTELLA, ROJC, GIACOBBE, STEFANO, IORI, D'ALFONSO, MARGIOTTA, VALENTE - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e della salute . - Premesso che: la legge 2 dicembre 2016, n. 242, reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, e si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; dalla canapa coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. Inoltre, la canapa può essere utilizzata come biomassa ai fini energetici, esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale; considerato che: la canapa, a livello comunitario, viene qualificata come prodotto agricolo e come \"pianta industriale\" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 220/2015, ed il regolamento (CE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, all'articolo 32, par. 6, dispone che le superfici utilizzate per la produzione di canapa ( cannabis sativa L. ) sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento; ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le varietà delle specie di piante agricole le cui sementi e i materiali di moltiplicazione non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione sono indicate dalla Commissione nel \"catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole\", tra le quali è indicata la Cannabis sativa L., a basso contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC); la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di esprimersi sul mercato comune della canapa con due pronunce: a) la sentenza n. 462/01 del 16 gennaio 2003 (\"caso Hammerstein\") che aveva condannato la Svezia in quanto normative nazionali che limitano la coltivazione e detenzione della canapa industriale sono in contrasto con i regolamenti comunitari menzionati, ed in tale sentenza si precisava come eventuali motivi di salute pubblica configurano di fatto restrizioni quantitative al mercato comune, in violazione degli articoli 34 e 36 del TFUE, in quanto le valutazioni circa le esigenze di tutela della salute pubblica sono in realtà già state fatte dagli organi europei nel momento in cui la canapa industriale è stata qualificata come prodotto agricolo con una propria organizzazione del mercato comune; b) la sentenza resa nel caso C-663/18 del 20 novembre 2020 (\"caso Kanavape\") che ha chiarito che: \"Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una siffatta normativa\"; dalle motivazioni delle citate sentenze si evince come sia lecito l'utilizzo dell'intera pianta di canapa sativa, compresi fiori e foglie, ai fini industriali, e che le normative nazionali che limitano la possibilità di utilizzare l'intera pianta per ottenere preparati industriali al CBD violano gli articoli 34 e 36 del TFUE e risulterebbero tuttora pendenti procedimenti in vari Stati membri, che in alcuni casi hanno portato alla rimozione di alcune restrizioni presenti nell'elenco europeo degli ingredienti e sostanze cosmetiche, nonché a percorsi di riforma normativa come in Francia, ove la pianta intera può essere lecitamente prodotta e conferita per le destinazioni industriali ammesse, tra cui l'estrazione di prodotti contenenti CBD con tenore di THC sino allo 0,3 per cento; nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 12 gennaio 2022 sarebbe stata raggiunta l'intesa su un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero della salute, relativo alle piante officinali, che recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75; l'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto interministeriale recita che la coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute e tale formulazione potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria in ragione dell'introduzione di una limitazione alla produzione e all'uso di alcune parti della pianta per uso officinale, nonché all'impiego di alcune parti di pianta per usi quali profumeria o cosmesi che non comportano alcuna problematica sulla salute pubblica; da alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione (sezioni unite, n. 30475/2018; conforme Cassazione civile, sezione III, n. 14735/2020) risulterebbe come la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sia applicabile solamente alla Cannabis sativa e derivati per destinazioni diverse da quelle elencate tassativamente dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per chiarire che la coltivazione di \" Cannabis sativa L. \", derivata dalla messa a dimora di sementi comprese nella varietà catalogate ai sensi della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, con THC inferiore o pari a 0,2 per cento, e tolleranza ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e finalizzata alle destinazioni di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, nel rispetto della specifica normativa di settore, non è soggetta alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; se non ritengano opportuno predisporre, in coerenza con il quadro normativo comunitario, una definizione normativa che regolamenti, autorizzi e prescriva condizioni, regole e sanzioni in ragione delle finalizzazioni cui è destinata la coltivazione della Cannabis sativa , in luogo dell'introduzione di limitazioni o divieti su singole parti della pianta, anche alla luce del fatto che tali limitazioni o divieti potrebbero comportare un indebito danneggiamento della competitività delle imprese agricole italiane del settore. (3-03039)" . . . "BITI CATERINA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "GIACOBBE FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "ALFIERI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "20220124" . . . "ASTORRE BRUNO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "3/03039" . . "D'ALFONSO LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . "RAMPI ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "0"^^ . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . "MARGIOTTA SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO)" . "VALENTE VALERIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "TARICCO MINO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "FEDELI VALERIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "VERDUCCI FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03039 presentata da TARICCO MINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/01/2022"^^ . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=18&ramo=senato&stile=9&idDocumento=3/03039" . . "20220124" . . . . . . . . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=18&ramo=senato&stile=6&idDocumento=3/03039" . . "ROJC TATIANA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "MARCUCCI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "BOLDRINI PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Senato della Repubblica" . . "STEFANO DARIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "PINOTTI ROBERTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . . . "PITTELLA GIANNI (PARTITO DEMOCRATICO)" . "ROSSOMANDO ANNA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03039 presentata da TARICCO MINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/01/2022" . . . "FERRAZZI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . . . . . . "2022-03-18T12:35:04Z"^^ . . "IORI VANNA (PARTITO DEMOCRATICO)" .