INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02866 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19980918
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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: Carmine Aquino, attualmente detenuto presso l'infermeria centrale del carcere di Secondigliano, dopo il suo arresto avvenuto nel 1990, e' stato successivamente condannato a nove anni di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti, pena che, cumulata con altre gia' definitive, determinera' la sua permanenza in carcere fino al 2003; nel maggio 1996, sulla base di alcune dichiarazioni del pentito Albano, che poco tempo dopo si e' tolto la vita, il giudice per le indagini preliminari della Corte di Assise di Salerno ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'Aquino quale mandante dell'omicidio dell'avvocato Michele Ciarlo; a seguito di tale accusa, rispetto alla quale l'Aquino si e' sempre dichiarato innocente, il detenuto ha contratto una grave forma di anoressia mentale, congiuntamente ad una seria cardiopatia, che non ha consentito esami coronografici, e a difficolta' respiratorie; l'autorita' giudiziaria salernitana ha disposto numerose perizie d'ufficio, dalle quali risulta che la condizione psicopatologica del detenuto e' incompatibile con il regime carcerario e non e' curabile nei centri medici carcerari in quanto "si alimenta e si aggrava con la permanenza del detenuto in carcere" (dalla perizia del professor D'Angio'); nonostante le risultanze delle perizie, la Corte d'Assise ha negato il nulla osta al trasferimento del detenuto "perche' le sue condizioni di salute sono assolutamente compatibili con il regime carcerario"; in ultimo, il tribunale di Salerno, II sezione penale, in data 17 luglio 1998, ha respinto il reclamo proposto dall'Aquino contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare adducendo che "e' lo stesso giudice a stabilire una graduazione degli interessi in gioco, attribuendo priorita' alla tutela della collettivita' che non consente, anche a fronte di condizioni gravi di salute, di superare il divieto di custodia cautelare in carcere"; Carmine Aquino dal maggio 1996 ad oggi e' sceso da un peso di 82 chilogrammi ad un peso di 48 chilometri e le sue condizioni fanno temere per la sua stessa sopravvivenza posta a rischio in quadro il quadro psicologico che si aggrava con la permanenza in carcere; la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", all'articolo 1 prevede che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona", mentre l'articolo 11 dispone che ogni istituto penitenziario e' dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e che ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti sono trasferiti negli ospedali civici o in altri luoghi esterni di cura -: quali iniziative di competenza intenda adottare affinche' sia garantito il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo e della normativa processuale da parte degli organi giurisdizionali, considerando la gravita' delle condizioni di salute del detenuto. (3-02866)
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19980918-19990519
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
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TARADASH MARCO (FORZA ITALIA)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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