"0"^^ . "20121030-" . . . . "2014-05-14T23:47:06Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02570 presentata da GALLI DANIELE (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20121030" . "Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-02570 presentata da DANIELE GALLI martedi' 30 ottobre 2012, seduta n.711 GALLI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: diverse gare d'appalto indette da Enel distribuzione sono state vinte da gruppi spagnoli, tra cui Elecnor SA e Cobra SA, con ribassi tra il 20 ed il 30 per cento, e sono state oggetto di diverse interrogazioni (n. 3/02563, n. 4/17471); punti particolarmente significativi riguardano il fatto che nella gara d'appalto vinta da Cobra SA essa risulta essere in ATI con l'italiana ICOTTEC s.p.a, societa' partecipata per il 99 per cento da ICOT s.p.a, a sua volta partecipata a maggioranza da tre societa' fiduciarie, di cui due estere (UK e Lussemburgo) ed una italiana, ed il fatto che i bandi di gara contenevano la possibilita' di dichiarare solamente l'intenzione di acquisire i requisiti speciali successivamente e non preventivamente alla presentazione delle offerte, cosa non conforme a legittimita' come da parere dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 ottobre 2012, n. 170 PREC 204/12/L; per quanto riguarda la composizione societaria di ICOTTEC s.p.a. si ritiene di precisare che, come da articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la «ratio» del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 55 del 1990 e' - da un lato - quella di impedire in assoluto la partecipazione alle pubbliche gare di societa' fiduciarie che non siano autorizzate ai sensi della legge n. 1966 del 1939, dall'altro lato, quella di imporre a tali societa' fiduciarie comunque autorizzate l'obbligo di comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria con la comunicazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 1991 (il tutto, ben s'intende, per evidenti esigenze di trasparenza e soprattutto di prevenzione di fenomeni criminosi legati anche all'utilizzo di siffatte societa'); come si puo' leggere nel documento pubblico «Bilancio consolidato 2011 di ENEL GREEN POWER» a pagina 19, ENEL s.p.a. ha acquisito, attraverso la controllata Enel GP España, il 16,67 per cento della spagnola Sociedad Eolica de Andalucia SA: «Acquisizione del 16,67 per cento di Sociedad Eólica de Andaluci'a SA. In data 31 marzo 2011 Enel Green Power España ha siglato un accordo per l'acquisto di una ulteriore quota, pari al 16,67 per cento, della partecipazione di Sociedad Eólica de Andalucía. La societa' (di seguito anche SEA) e' detenuta da DEPSA (Desarrollos Eólicos Promoción SA), del gruppo EDP. Con questa acquisizione Enel Green Power España rafforza la sua partecipazione in SEA, passando dal 46,67 per cento al 63,34 per cento, diventandone l'azionista di maggioranza»; come dichiarato anche da Enel in un proprio comunicato stampa le quote societarie di SEA sono detenute per il 6,67 per cento da Elecnor Sa, la stessa che risulta vincitrice di alcuni appalti indetti da Enel distribuzione in Italia; per effetto delle varie compartecipazioni Elecnor risulta direttamente controllabile ed associabile per interessi a Enel -: nell'ambito delle relazioni societarie intercorrenti tra ENEL e la spagnola ELECNOR SA, entrambe soci di SEA in Spagna e rispettivamente committente di gara d'appalto e vincitrice di gara dello stesso, ad avviso dell'interrogante si ravvisano elementi di concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese concorrenti, esplicitati anche attraverso la previsione nel bando di derogare alla vigente normativa ammettendo la dichiarazione dell'intenzione di acquisire i requisiti speciali previsti dopo l'aggiudicazione del bando di gara, come rilevato anche dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; tale rapporto societario potrebbe aver rivestito titolo preferenziale nella valutazione delle caratteristiche richieste nei bandi; se, nel caso dell'ATI COBRA SA e ICOTTEC s.p.a. vincitrici dell'appalto Enel distribuzione in oggetto, vi sia stata la comunicazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 1991; se, in qualita' di azionista di Enel Spa intenda acquisire elementi in merito all'esistenza o meno di compensazioni di bilancio o ripianamenti economici tra Enel e le proprie consociate o partecipate, anche non italiane, tali da far supporre che possano generare influenze sul mercato e sull'assegnazione degli appalti; se non si ritenga di dover intervenire presso la direzione della societa' pubblica per ovviare a tali preoccupanti comportamenti.(3-02570)" . "GALLI DANIELE (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02570 presentata da GALLI DANIELE (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20121030"^^ . . "3/02570" .