INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02380 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19980518

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_02380_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Napoli, prima, e dalla Corte di Cassazione, poi, nell'ambito del processo a Enzo Tortora, avevano fortemente evidenziato, con le gravissime censure ivi contenute, la palese illegalita' della fase istruttoria e dibattimentale che caratterizzo' il processo di primo grado; pochi mesi prima della sua morte, Enzo Tortora diede inizio all'azione di responsabilita' civile contro i magistrati napoletani che lo avevano ingiustamente accusato, arrestato e Poi condannato, in primo grado, alla pena di dieci anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti, formulando una richiesta di risarcimento danni di cento miliardi espressamente destinati alla Fondazione per la giustizia Enzo Tortora, da lui concepita e costituita con atto testamentario, che prosegui' il procedimento dopo la sua morte, in esecuzione del legato testamentario; dopo circa tre anni, la Corte Costituzionale dichiaro' l'incostituzionalita' della nuova legge sulla responsabilita' civile dei magistrati, approvata a seguito del referendum indetto proprio sulla scia della vicenda processuale di Enzo Tortora, nella parte in cui non prevedeva un regime transitorio di "filtro" delle azioni proposte per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, cosi' determinando la caducazione dell'azione proposta da Enzo Tortora; in tempi successivi, uno degli accusatori di Enzo Tortora, il noto pentito, Gianni Melluso, dichiarava inopinatamente e pubblicamente che le accuse a suo tempo mosse nei confronti di Tortora erano assolutamente false ed erano state da lui formulate per espressa richiesta dei magistrati che avevano inquisito ed arrestato Enzo Tortora; tali dichiarazioni determinavano inevitabilmente l'apertura di indagini preliminari a carico di quegli stessi magistrati che erano stati convenuti in giudizio civile da Enzo Tortora, prima, e dalla sua Fondazione, poi; ma, successivamente, e con altrettanta tempestivita', venivano - a quanto risulta da notizie di stampa - clamorosamente e pretestuosamente ritrattate dallo stesso Melluso; quale esito di questa pantomima processuale si e' avuto che, lo scorso aprile, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, che ha condotto le indagini, ha archiviato ogni ipotesi accusatoria nei confronti di quei magistrati napoletani; tale archiviazione, pur non essendone note le ragioni, termini e presupposti, e' destinata a costituire un ostacolo forse insormontabile alla prosecuzione nell'azione di responsabilita' avviata da Enzo Tortora nei confronti di quei magistrati; infatti, in forza dell'articolo 19 (norma transitoria) della legge n. 117 del 1988, nel caso di Enzo Tortora, trovano ancora applicazione gli articoli 55 e 56 codice procedura civile; inutilmente abrogati con referendum da milioni di cittadini italiani; con la conseguenza che i magistrati risponderebbero delle proprie azioni solo se venisse provato che essi agiscono con dolo, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, cio' che presumibilmente e' stato escluso dal provvidenziale provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Potenza; tale articolo 5 della legge n. 117 del 1988 pone un filtro ingiustificato rispetto alle domande giudiziali di risarcimento dei cittadini per i danni agli stessi cagionati con dolo o colpa grave e impedisce, in astratto ed in concreto, il legittimo esercizio di dette azioni; cio' appare contrario ai diritti espressamente stabiliti dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui principi dell'equita' del processo, tanto piu' che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 23 novembre 1988, hanno ritenuto che "le norme della Convenzione sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nel piu' ampio complesso normativo che si e' venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano; la I Sezione della Corte Suprema (C. Cass., I sez., 12 maggio 1993) ha stabilito, inoltre, che "in virtu' della Convenzione, in Italia, il giudice nazionale non e' oggi solamente chiamato a verificare nel momento astratto della sua formulazione la conformita' costituzionale del sistema normativo da applicare, ma deve valutare, alla luce dei principi sanciti nella Convenzione europea, tale sistema operativo nella sua concreta ed effettiva applicazione, per evitare che lo stesso, distortamente interpretato, possa risolversi nella violazione dei fondamentali diritti della persona ad essa riconosciuti e tutelati" -: se il Ministro di Grazia e giustizia non ritenga di dover disporre apposite ispezioni nei confronti del GIP di Potenza, finalizzata ad eventuali iniziative di tipo disciplinare, che ricostruisca lo svolgimento dell'indagine e, in particolare, accerti: a) tempi e modi delle dichiarazioni accusatorie del Melluso e delle successive ritrattazioni; b) se sia vero che vi furono analoghe dichiarazioni accusatorie di altro pentito del processo Tortora, sig. Giovanni Pandico e se esse furono acquisite alle indagini, se ci fu ritrattazione e in quali termini; c) quali altre indagini siano state svolte dal Giudice per le indagini preliminari di Potenza su quella incredibile vicenda giudiziaria; se corrisponda al vero che il Giudice per le indagini preliminari di Potenza, che ha disposto quell'archiviazione, abbia svolto il periodo di tirocinio quale uditore giudiziario presso uno degli inquirenti che disposero l'arresto di Tortora; quale provvedimenti, anche di tipo normativo intendano adottare a fronte dell'ipotesi che il piu' grande scandalo giudiziario degli ultimi anni resti definitivamente privo di responsabili; quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire l'effettiva applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche in Italia, considerando che il mancato rispetto delle determinazioni ivi contenute, oltre a rappresentare una violazione degli impegni assunti, produce irragionevoli discriminazioni e gravissime lesioni dei diritti fondamentali, e che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 12 gennaio 1993, n. 10, ha ritenuto che l'articolo 6, comma 3, della Convenzione medesima, "esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo, del diritto inviolabile alla difesa (articolo 24 della Costituzione) in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione"; se non ritengano indispensabile assumere iniziative volte a chiarire, anche di fronte agli altri Paesi aderenti alla Convenzione, il valore inderogabile della stessa nel nostro ordinamento al fine di evitare che si continuino a perpetrare ingiuste discriminazioni e inammissibili violazioni dei principi supremi in esso affermati. (3-02380)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02380 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19980518 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA) 
BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) 
CALDERISI GIUSEPPE (FORZA ITALIA) 
CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) 
COLLAVINI MANLIO (FORZA ITALIA) 
DALLA CHIESA FERNANDO (MISTO) 
FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) 
GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) 
GUIDI ANTONIO (FORZA ITALIA) 
LAVAGNINI ROBERTO LUIGI (FORZA ITALIA) 
MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) 
MITOLO PIETRO (ALLEANZA NAZIONALE) 
PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) 
PILO GIOVANNI (FORZA ITALIA) 
SAPONARA MICHELE (FORZA ITALIA) 
SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE) 
TARDITI VITTORIO (FORZA ITALIA) 
URSO ADOLFO (ALLEANZA NAZIONALE) 
VALDUCCI MARIO (FORZA ITALIA) 
ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) 
DEL BARONE GIUSEPPE (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
FONGARO CARLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) 
ALEFFI GIUSEPPE (FORZA ITALIA) 
ARMAROLI PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE) 
ARMOSINO MARIA TERESA (FORZA ITALIA) 
BOATO MARCO (MISTO) 
COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) 
CREMA GIOVANNI (MISTO) 
CUCCU PAOLO (FORZA ITALIA) 
CALZAVARA FABIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) 
DELL'UTRI MARCELLO (FORZA ITALIA) 
DI COMITE FRANCESCO (FORZA ITALIA) 
DIVELLA GIOVANNI (FORZA ITALIA) 
FEI SANDRA (ALLEANZA NAZIONALE) 
FILOCAMO GIOVANNI (FORZA ITALIA) 
FRAU AVENTINO (FORZA ITALIA) 
GIANNATTASIO PIETRO (FORZA ITALIA) 
LUCCHESE FRANCESCO PAOLO (MISTO) 
MALGIERI GENNARO (ALLEANZA NAZIONALE) 
MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) 
MARRAS GIOVANNI (FORZA ITALIA) 
MARZANO ANTONIO (FORZA ITALIA) 
NICCOLINI GUALBERTO (FORZA ITALIA) 
NIEDDA GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
PENNA RENZO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
REBUFFA GIORGIO (FORZA ITALIA) 
RUZZANTE PIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
SANTORI ANGELO (FORZA ITALIA) 
SCAJOLA CLAUDIO (FORZA ITALIA) 
TURRONI SAURO (MISTO) 
GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) 
RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) 
DELFINO TERESIO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
MARINACCI NICANDRO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
SCOCA MARIA CONCETTA (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
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3/02380 
TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) 

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