INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02310 presentata da TOTO DANIELE (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120604

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Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-02310 presentata da DANIELE TOTO lunedi' 4 giugno 2012, seduta n.643 TOTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il concessionario della riscossione Equitalia spa e' da tempo, anche per effetto della crisi in atto nel Paese, al centro di polemiche e di tensioni, alcune delle quali sono pure sfociate in inaccettabili e deprecabili atti di violenza; i parlamentari della Repubblica hanno prestato, in piu' occasioni, attenzione alle ragioni del disagio crescente che la situazione economico-finanziaria di contesto genera, incrementando le difficolta' di tanti soggetti, cittadini e imprenditori, ad adempiere ai propri doveri fiscali, corrispondendo all'erario quanto dovuto a vario titolo; com'e' noto a gran parte degli italiani, ad un livello di per se' elevato di pressione fiscale si accompagna, purtroppo, una gestione amministrativa del rapporto tra l'erario, in tutte le sue articolazioni, e i contribuenti connotato, troppo spesso, da tratti di «schizofrenia operativa» che appaiono insopprimibili, probabilmente in ragione delle interferenze che, direttamente, col ruolo esercitato dagli uffici legislativi, in particolare, e dalle direzioni generali dei dicasteri, la burocrazia proietta sul corpus legislativo condendo, quando i provvedimenti siano di competenza ministeriale o di iniziativa governativa, com'e' nel caso dei disegni di legge, oppure, indirettamente, se si tratti di proposte di legge o di emendamenti di iniziativa parlamentare, sulla scorta dei monitoraggi operati dagli stessi uffici legislativi e direzioni generali ministeriali, sempre tradotti in proposte di pareri a supporto dei rappresentanti del Governo intenti a seguire, in Parlamento, l'iter di esame e votazione dei progetti di legge. Innumerevoli sono gli esempi esposti nella letteratura come cifra di una dissolutezza nella gestione della cosa pubblica, a causa della quale si giunge persino a precludere a un ente, per intervenuta prescrizione, comunicata dalla compagnia assicuratrice coinvolta, l'incasso del risarcimento di un sinistro conseguente all'incendio di un immobile, perche', nelle more di una gara tra vari uffici del comune di Napoli, a cui e' da ascrivere questo assurdo e inquietante primato di pubblica inefficienza, a scaricarsi addosso, l'uno l'altro, il barile dell'attribuzione della competenza, alla firma di quietanza, intervenne, nel frattempo, trascorsi i due anni di legge, la prescrizione del diritto al risarcimento che l'agenzia assicurativa competente si rassegno' essa stessa, incredula, a rilevare, per chiudere definitivamente la pratica essendo infruttuoso qualsivoglia tentativo di «svegliare» dal sonno burocratico la «parte» assicurata; nella contezza e consapevolezza di siffatta mentalita', il Parlamento ha anche provveduto a introdurre, palliativamente, taluni adeguamenti normativi e procedurali, nell'ottica del riequilibrio del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti e, percio' stesso, di rendere meno vessatoria non solo e non tanto l'entita' dell'imposizione sul contribuente ma il «calvario» burocratico a cui in piu' ambiti, quelli dei controlli, della giustizia tributaria, persino delle procedure di autotutela, sono sottoposti, di norma, soggetti privati e imprenditoriali; ciononostante, qualunque azione volta a imprimere caratteri di normalita' al rapporto del contribuente con il fisco, a qualunque livello, da quello comunale a quello statale, fatalmente, in un numero spropositato di volte, e' frustrata da un'azione contraria e diseguale, nel senso di iniquamente ed eccezionalmente sperequata, che, se non la rende vana, in ogni caso non previene e non reprime nessuna delle «scorrerie» burocratiche, impunite e pregiudizievoli per l'intero Paese. E cio' sovviene, immutabile, quantunque sia calcolato in miliardi di euro il danno di cui la burocrazia e' responsabile e che zavorra i processi produttivi e la competitivita' dell'Italia. In proposito, turba oltremodo la stima di sessantuno miliardi di euro del costo della burocrazia, per le sole imprese, indicata dall'allora presidente dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato, dottor Antonio Catricala', il 12 maggio 2008, nel corso della sua partecipazione ad un programma televisivo; l'inopinata criticita' di rapporti spesso vissuta dai contribuenti e' ulteriormente confermata dalla vicenda che ha avuto ed ha per protagonista un'azienda abruzzese, localizzata in provincia di Pescara, la quale, con inizio dall'anno 2009, si e' vista iscrivere ipoteche sul compendio immobiliare di sua proprieta' dal concessionario Equitalia Pragma spa, al fine di cautelare il recupero di crediti asseritamente vantati nei confronti delle societa'; le dette iscrizioni ipotecarie, rispettivamente, n. 3050 registro particolare, iscritta in data 16 luglio 2009, n. 2412 registro particolare, iscritta il 10 giugno 2010, n. 3435 registro particolare, iscritta il 12 agosto 2010, apparivano viziate da plurimi profili di illegittimita', sul presupposto dei quali la societa' incardinava appositi giudizi di opposizione presso la competente commissione tributaria provinciale di Pescara che accoglieva le ragioni della ricorrente nei primi due suindicati procedimenti instaurati, essendo in attesa di deposito della sentenza relativo al terzo procedimento, compensando, tuttavia, integralmente le spese di giudizio; successivamente, la competente commissione tributaria regionale confermava l'annullamento della prima iscrizione ipotecaria, contrassegnata col n. 3050 registro particolare in data 16 luglio 2009, in rigetto dell'appello, proposto da Equitalia Pragma spa, avverso la relativa sentenza, n. 1160/01/10. I giudici, nuovamente, compensavano le spese di giudizio; la societa' depositava, altresi', ricorsi in opposizione a due cartelle di pagamento, per un importo complessivo di circa euro duecentocinquantamila/00, i quali, sulla scorta dei rilievi eccepiti dalla ricorrente, venivano accolti dalla competente commissione tributaria provinciale di Pescara, ancorche', more solito, pronunciandosi per la compensazione integrale delle spese di giudizio; nel tentativo di pervenire ad una definizione delle pendenze risultanti presso Equitalia Pragma spa, la societa' di cui si tratta, nella primavera del 2011, rappresentava al concessionario la necessita' di riscuotere una somma ammontante, all'epoca, a circa euro quattrocentosettantamila/00 della quale la societa' stessa era creditrice nei confronti di un'altra azienda, in forza del regolare adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di subappalto. L'azienda debitrice, dal canto proprio, nel mettere a disposizione di Equitalia Pragma quelle somme, reiterava, inutilmente, comunicazioni al concessionario per ottenere indicazioni specifiche in relazione a modalita' e importo da versare. La corrispondenza sia della societa' in vertenza con Equitalia Pragma che della sua debitrice restava, inopinatamente, negletta; alla gravita' della pratica di non fornire risposte, inaccettabile sotto ogni punto di vista e di non rispettare i basilari principi relazionali come quelli, ad avviso dell'interrogante, ampiamente misconosciuti nella pubblica amministrazione, dello stile e dei piu' elementari e beneducati canoni comportamentali, per non evocare l'altro ancora della consapevolezza del ruolo di servizio pubblico, da rendere, cioe', al cittadino che lo finanzia attraverso al fiscalita' generale, Equitalia Pragma aggiungeva, ad abundantiam, quella che all'interrogante appare una sconcertante inerzia appercettiva rispetta a somme gia' nella sua giuridica disponibilita' e intorno alle quali, pressantemente, l'azienda debitrice della societa' invano aveva richiesto istruzioni; in contraddizione patente con tale condotta, Equitalia Pragma, peraltro, in data 23 novembre 2011, procedeva all'iscrizione di vincolo pignoratizio su un bene strumentale indispensabile all'esercizio della attivita' lavorativa della societa'. In ogni caso, la societa' era nuovamente costretta ad agire per la tutela dei propri diritti, promuovendo un giudizio di opposizione all'esecuzione, attualmente pendente innanzi al tribunale di Pescara, in funzione del quale ha eccepito la sopravvenienza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, idonei ad annullarne l'efficacia esecutiva; in tale ultimo predetto atto, e' stata evidenziata, tra le altre, la violazione dell'articolo 53 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». Infatti, non avendo completato le formalita' necessarie alla vendita nei 120 giorni successivi al pignoramento, Equitalia Pragma, entro il termine di ulteriori e consecutivi dieci giorni avrebbe dovuto cancellare, ex lege, l'atto di gravame. Cosi' non e' ancora stato. Il gravame, pertanto, permane ancora iscritto con le intuitive e prevaricatorie conseguenze in danno della societa' di cui si tratta. Confermando un comportamento inaccettabile, Equitalia Pragma e' rimasta sorda anche alla richiesta, formulata dal legale della societa', di cancellazione dell'atto di gravame in via di autotutela; a giudizio dell'interrogante, e' incontrovertibile, alla luce degli esaustivi elementi riferiti, l'attitudine della condotta di Equitalia Pragma a ignorare la certezza e le statuizioni del diritto, com'e' pure evidente che tale condotta e' passibile di azione giudiziale, intanto in sede civile, per la richiesta di ristoro dei danni patiti e patiendi dalla societa', con potenziale ed eventualmente conseguente depauperamento delle pubbliche risorse -: se, con riferimento alle vicende che, nel rapporto con Equitalia Pragma srl, hanno coinvolto la societa' di cui al caso di specie, il Ministro non intenda promuovere un'attivita' ispettiva presso gli uffici della sede di Pescara del concessionario per accertare la correttezza, la legittimita', la trasparenza, l'economicita' e l'imparzialita' delle procedure e delle decisioni che il medesimo adotta nell'ambito della sua operativita' e, nel caso di esiti positivi dell'ispezione, adottare, con ogni urgenza e senza indugio alcuno, tutte le misure, anche cautelari, per inibire al personale eventualmente in difetto almeno ogni ulteriore attivita' decisionale, potenzialmente dannosa per i contribuenti e per l'apparato dello Stato; se, alla luce, delle vicende sopra narrate, il Ministro non intenda porre fine, con estrema urgenza, a decisioni che appaiono inaccettabili da parte del personale del concessionario per la riscossione, Equitalia, che procurano un'ingente, perversa, vessatoria, dispendiosa, iugulatoria per il contribuente e per le casse dell'erario, attivita' di contenzioso, in relazione ad azioni, ad opera del concessionario, ad avviso dell'interrogante manifestamente illegittime e in contrasti con le cogenti disposizioni normative, impartendo disposizioni, istruzioni e ordini di servizio finalizzati all'indirizzo e al controllo dell'operato di quella societa' strumentale dello Stato, al fine di conseguire il ripristino del rispetto incondizionato dei diritti dei cittadini, non solo in quanto contribuenti ma in quanto persone, dalle quali, oltretutto, dipende il mantenimento materiale di quello stesso personale, e, altresi', al fine di conseguire un considerevole risparmio di costi impedendo, nei modi acconci, quelle stesse attivita' da cui prolificano, ingiustificatamente, i paventati contenziosi, angarianti per i contribuenti e inutilmente dissipatori per l'erario e per i contribuenti medesimi; se il Ministro non ritenga di promuovere le opportune iniziative, anzitutto e senza esitazioni, di carattere amministrativo ma anche, opportunamente di natura normativa, per circoscrivere, specificare e rendere tassativi gli ambiti di discrezionalita' amministrativa di Equitalia per prevenire danni ai patrimoni pubblico e privati da, quelle che all'interrogante appaiono, inconsulte,irragionevoli, improvvide, immotivate azioni poste in essere a scapito di soggetti che, in ragione dell'illegittimita' dell'operato del concessionario, potrebbero rivalersi per il ristoro integrale dei danni e in pari tempo, per imporre regole, e delle relative sanzioni, quali il dovere generalizzato di risposta, tempestiva e sollecita, alle comunicazioni dei contribuenti, indipendentemente dalle statuizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sull'accesso agli atti amministrativi, strumento, in realta', piu' funzionale, a giudizio dell'interrogante, alla tutela delle burocrazie che dei soggetti privati nel rapporto con la pubblica amministrazione; se il Ministro non intenda farsi promotore di un'opportuna iniziativa normativa volta a tutelare integralmente le ragioni eventualmente riconosciute in capo al contribuente, eliminando la discrezionalita' giurisdizionale nelle decisioni intorno alle spese di giudizio che, nei procedimenti avverso gli atti pubblica amministrazione, apparirebbe equo far seguire alla soccombenza, quando a soccombere sia la parte pubblica, per una fondamentale e primitiva esigenza di equilibrio tra una parte debole, il soggetto privato che impegna le sue risorse finanziarie, e la parte forte, il soggetto pubblico che impegna le risorse finanziarie della collettivita', dunque, in quota parte, anche della sua controparte in un giudizio; se il Governo, in ragione delle implicazioni delicatissime sul piano economico, finanziario, sociale e, persino, esistenziale, dell'attivita' della riscossione, non ritenga indispensabile, oltre all'adeguamento normativo che si auspica e all'attivita' ispettiva che si sollecita in atto, promuovere corsi di formazione periodica e permanente per il personale di Equitalia per l'apprendimento di essenziali elementi relazionali utili alla corretta gestione dei rapporti, diretti e personali o indiretti, epistolari o informatici, con i contribuenti, per la verifica dell'integrita' di teoria e prassi legalitaria sussunte nell'implementazione e nello sviluppo di ogni procedura avviata, per l'approfondimento di istituti fondamentali, quali i procedimenti di autotutela, per l'acquisizione da parte del personale della migliore conoscenza e della maggiore dimestichezza con il ricorso a detti procedimenti, ove ne ricorra il caso che quei medesimi corsi potrebbero, utilmente, ben illustrare.(3-02310)
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