"19980310-" . "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza delle persone handicappate, persegue la finalita' di tutelare, anche in via indiretta, soggetti che si trovino in condizioni di particolari difficolta' (handicap) e bisogno (necessita' di assistenza continua); in particolare, l'articolo 21 della legge in esame prevede: a) che i portatori di handicap con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili (1^ comma); b) che gli stessi soggetti abbiano la precedenza in sede di trasferimento a domanda (2^ comma); inoltre, l'articolo 33 della suddetta legge stabilisce, al comma 5, che il genitore o il familiare lavoratore, \"con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso\"; la dottoressa Credendino Rosa, coniugata con Boccia Luigi, dipendente del Ministero del lavoro ed in servizio presso l'Uplmo di Como in qualita' di sociologa, ha piu' volte richiesto il trasferimento in una sede piu' vicina alla sua famiglia che, come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune, si compone, oltre che di se stessa, dei seguenti congiunti conviventi: Boccia Luigi (nato a Casoria il 26 luglio 1965), Boccia Vincenzo Daniele (nato a Napoli il 29 luglio 1996) e Boccia Rosa Immacolata (nata a Poggiomarino l'8 dicembre 1923), tutti residenti in Casoria alla via G. Pastore, n. 57; le istanze di trasferimento sono state prodotte dalla dottoressa Credendino ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 1O4, per la necessita' di assistere la congiunta Boccia Rosa Immacolata, affetta da gravissima minorazione, certificata con decreto dell'Asl Napoli 3 che, in sede di accertamento a norma dell'articolo 4 della succitata legge, ne ha addirittura riconosciuto la \"connotazione di gravita'\"; la direzione generale degli affari generali e del personale del ministero del lavoro (divisione XII, sezione 3^) ha rigettato l'ultima istanza di trasferimento della signora Credendino ritenendola, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 29 luglio 1996, come \"non prodotta ai sensi della legge n. 104 del 1992 giacche' allo stato non vi e' la convivenza in atto con l'handicappato, requisito considerato necessario dal giudice delle leggi per poter godere dei benefici concessi dalla legge de qua\"; la stessa direzione generale ha successivamente ribadito il proprio orientamento negativo in risposta ad una ulteriore richiesta della dottoressa Credendino che segnalava al ministero del lavoro l'intervento in materia del Consiglio di Stato - sezione III - che, in data 10 dicembre 1996, aveva reso apposito e chiarissimo parere (n. 1813), nonche' le circolari applicative del ministero delle finanze (circolare n. 2 del 9 luglio 1997) e del ministero dell'interno (circolare n. 59 del 1^ agosto 1997) con le quali (in conformita' al parere del Consiglio di Stato) si riconosceva che, in entrambe le fattispecie contemplate dagli articoli 21 e 35 della legge in questione, l'esercizio del diritto da parte dei soggetti interessati dovra' essere subordinato unicamente alla verifica dell'esistenza del posto vacante nella sede di destinazione della richiesta, non rilevando nei confronti di tali soggetti neanche l'eventuale esistenza del vincolo di permanenza nella sede di assegnazione; invero, il Consiglio di Stato, in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 33, 5^ comma della legge n. 104 del 1992, ha esplicitamente affermato che: \"ritenere che la norma possa operare solo in presenza di una convivenza in atto tra il familiare dipendente ed il portatore di handicap significa attribuire alla norma una portata eccessivamente limitata, non in sintonia con la ratio dell'intero costrutto della legge. Infatti, richiedere la convivenza in atto tra il soggetto bisognoso di assistenza e il dipendente che chiede l'avvicinamento impedisce, in pratica, di rendere concretamente applicabile la norma, atteso che proprio la lontananza dal nucleo familiare nel quale e' annoverato il soggetto portatore di handicap impedisce quella convivenza che, invece, dovrebbe fungere da presupposto di ammissibilita' della domanda di trasferimento; lo stesso alto consesso ha, quindi, ritenuto che l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 luglio 1993, n. 325 - per quanto autorevole - possa essere disatteso dall'operatore pratico, essendo la pronuncia del giudice delle leggi \"vincolante sul piano ermeneutico solo nell'ambito del procedimento nel quale la questione e' stata sollevata\"; tale orientamento interpretativo e' stato fatto proprio - come innanzi ricordato - da diverse Amministrazioni dello Stato, tra le quali il ministero dell'interno e quello delle finanze, mentre continua ad essere respinto dal ministero del lavoro, nonostante l'avviso espresso in merito anche dal dipartimento della funzione pubblica (espressamente richiamato nel parere del Consiglio di Stato), secondo cui deve ritenersi sufficiente che il soggetto portatore di handicap conviva con la famiglia del lavoratore richiedente il trasferimento; la contraddittoria applicazione della legge n. 104 del 1992 nell'ambito dell'aministrazione pubblica genera una ingiustificata ed iniqua disparita' di trattamento nei confronti dei soggetti tutelati dalla medesima -: quali provvedimenti intendano, rispettivamente, adottare per garantire l'esercizio del diritto sancito dall'articolo 33, quinto comma, della predetta legge alla signora Credendino Rosa al fine di consentirle - quale unico familiare in grado di farlo - di prestare, con continuita', assistenza materiale e morale alla sua parente convivente, signora Boccia Rosa Immacolata, affetta da gravissima ed irreversibile minorazione; se, inoltre, non ritengano necessario ed urgente assumere idonee iniziative per definire una disciplina uniforme nell'intero comparto delle amministrazioni dello Stato in merito alla corretta e coerente applicazione della legge n. 104 del 1992 a favore dei soggetti portatori di handicap e dei familiari che li accudiscono, atteso che l'anzidetta normativa trova diretto fondamento in princi'pi di solidarieta' sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro. (3-02055)" . . "0"^^ . "PICCOLO SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02055 presentata da PICCOLO SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980310"^^ . . . "2014-05-15T09:53:26Z"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02055 presentata da PICCOLO SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980310" . . "3/02055" . .