INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01772 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19971209

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_01772_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Giovanni Abate, nato a Pellezzano il 29 maggio 1952, residente a Vittorio Veneto (Treviso) in via Scrivia, n. 48/a, collaboratore Unep, attualmente sospeso dal servizio, pur essendo decorso il quinquiennio di massimo livello di applicazione di tale istituto, in data 8 febbraio 1997 depositava copia di istanza di rimessione di processo ex articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale al fine di rendere edotto il signor Ministro di grazia e giustizia della gravissima situazione sorta a seguito di una serie di fatti illeciti rilevanti dal punto di vista amministrativo e/o penale posti in essere da magistrati, personale amministrativo e organi di polizia giudiziaria in danno dello stesso, e denunciava l'attivita' di circolo atta a coprire particolarmente l'operato di un pubblico ministero del tribunale di Treviso e di un ufficiale di polizia giudiziaria, chiedendo, su tali fatti, un'inchiesta ministeriale; il 3 marzo 1997, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, veniva inviato seguito con contestuale sollecito per conoscere le determinazioni assunte dal signor Ministro; successivamente il signor Abate si e' recato personalmente nell'ufficio di gabinetto del signor Ministro per conoscere lo stato degli atti, non avendo ricevuto esito ne' riscontro alla propria istanza dell'8 febbraio 1997 e del sollecito del 3 marzo 1997; la funzionaria preposta, come tale qualificatasi, ebbe a rispondere che il tutto era segretato e che neppure all'istante era dato conoscere sia l'iter, sia lo stato degli atti, sia le eventuali determinazioni del signor Ministro, cio' in spregio alla legislazione sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione; a tutt'oggi, il cittadino Abate non ha ricevuto dal signor ministro alcuna, seppur succinta, indicazione in merito al prosieguo o all'archiviazione delle proprie istanze allegate di corposo fascicolo -: se siano a conoscenza dello stato degli atti; se e quali provvedimenti, in via amministrativa, abbia adottato il Ministro di grazia e giustizia nei confronti delle persone coinvolte nelle vicende esposte dal signor Abate, anche in relazione al fatto che sia lo stesso Abate, sia i soggetti menzionati nei fatti esposti nella rimessione risultano dipendenti del ministero di grazia e giustizia a diverso titolo e, pertanto, sorge l'obbligo in capo al signor Ministro di esperire, comunque, indagine interna per tutelare l'interesse e l'immagine della pubblica amministrazione che rappresenta; se il Ministro di grazia e giustizia abbia trasmesso alle procure competenti territorialmente, ai sensi dell'articolo 331 - quarto comma - del codice di procedura penale, copia della medesima istanza di rimessione per la valutazione e il ravvisamento, nei fatti come esposti e documentati, di possibili ipotesi di reato; quali provvedimenti abbiano adottato, ritenuto che, ictu oculi, si siano resi edotti dell'uso continuo strumentale delle attuali norme del codice di procedura penale, stravolto, nella sua applicazione amministrativa, con le retrodatazioni in ordine a: a) verbale di denuncia querela cosi' come redatto dall'ufficiale di P.G.; b) ordine di iscrizione a mod. 21, dato dal pubblico ministero procedente; c) esecuzione materiale di tale iscrizione a mod. 21, difforme e strumentale a far sorgere il procedimento in data diversa da quella in cui naturalmente doveva sorgere, eseguita dal collaboratore di cancelleria, addetto alla segreteria penale; quali provvedimenti abbiano inteso adottare nei confronti di chi, con tale operato, ha reso possibile che si procedesse all'arresto di un cittadino; quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi, al fine di favorire tale operato, ha svolto attivita' di circolo atta a coprire dapprima l'ufficio verbalizzante la denuncia-querela e, poi, gli altri soggetti, querelante compreso; nei limiti delle responsabilita' amministrative, quali siano le motivazioni per cui l'istanza di rimessione ex articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale e' stata dichiarata inammissibile dapprima con ordinanza del 18 febbraio 1997 e, poi, invece, con sentenza in data 5 giugno 1997; quali provvedimenti intendano ora adottare nei confronti dell'ufficiale verbalizzante la denuncia-querela che, sentito da diverso pubblico ministero sui fatti ha dichiarato: "....era accaduto semplicemente che il denunziante, aveva con me parlato di molte cose e io ritenni opportuno formare quattro distinti atti di denunzia, atti che datai 21 settembre 1992" dando cosi' una terza versione dei fatti e autodenunciandosi; se ritengano che tale ammissione riveli la commissione di un falso in querela e la lesione dei doveri di lealta', probita' e correttezza, obblighi in capo a un dipendente della pubblica amministrazione civile e/o militare; per quali ragioni tale ammissione nulla abbia fatto scaturire, neppure un richiamo; se intendano procedere all'accertamento, in via amministrativa, delle responsabilita' per quanto esposto, al fine di una serena e corretta valutazione e definizione delle posizioni di tutti i dipendenti del ministero coinvolti che, in tal modo, hanno coltivato nel sottobosco amministrativo la copertura di interessi contrari alla giustizia e all'ordine pubblico. (3-01772)
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