INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01747 presentata da ZELLER KARL (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 20110712

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01747 presentata da KARL ZELLER martedi' 12 luglio 2011, seduta n.499 ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il decreto del Ministro interrogato del 4 giugno 2010 ha disciplinato le modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento e' subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri che sono regolarmente presenti sul territorio nazionale da almeno 5 anni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; il 9 dicembre 2010 si e' svolta una riunione presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano con i rappresentanti della provincia stessa, per concordare le questioni tecnico-organizzative proprio per questi test e, in quella sede, essi hanno fatto notare la peculiarita' dei territori bilingue, in particolare della provincia di Bolzano, dove la lingua maggiormente diffusa e' il tedesco; l'articolo 99 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, infatti, prevede espressamente che nel territorio regionale la lingua tedesca e' parificata all'italiano e tale parificazione e' meglio specificata nella norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988; e' opportuno ricordare che la problematica della lingua e' un aspetto fondamentale per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri di lungo periodo e sia il diritto internazionale che quello comunitario (direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003), gia' recepito nell'ordinamento interno, proprio nel Testo unico di cui il decreto ministeriale e' attuativo, pongono il divieto di operare discriminazioni fondate sulla lingua e prevedono l'uguale trattamento dei cittadini stranieri rispetto a quelli nazionali, e di questo principio esiste gia' un'affermazione nella giurisprudenza (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 1998 sul procedimento C-274/96 Bickel e Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2639/2006) -: se il Ministro interrogato ritenga opportuno chiarire, rispetto all'applicazione del decreto del 4 giugno 2010 nella provincia di Bolzano, che i soggiornanti di lungo periodo possono scegliere di sostenere l'esame di conoscenza linguistica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE nella lingua che ritengono piu' accessibile, in conformita' alle norme costituzionali in materia di uso della lingua, vigenti in quel territorio. (3-01747)
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