INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01026 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100420
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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01026 presentata da ANTONIO BORGHESI martedi' 20 aprile 2010, seduta n.309 BORGHESI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: gli abitanti di una piccola frazione del comune di Rosa' (Vicenza), San Pietro in Paerno, situata a sud di Bassano del Grappa, da anni segnalano a tutti gli organi preposti al controllo della legalita' e della correttezza amministrativa le gravi anomalie, le omissioni, le lacune riscontrate nella realizzazione, a ridosso delle abitazioni, di un complesso industriale di 140.000 metri quadrati denominato Pip49, destinato a varie attivita' produttive e, in particolare, a quella svolta dalla Zincheria Valbrenta srl; nel 1990 la societa' Zincheria Valbrenta srl acquistava una grande area di terreno agricolo posta lungo via Pacelli a San Pietro di Rosa'; nel novembre 2001 la soprintendenza comunicava alla direzione generale del ministero per i beni e le attivita' culturali che, durante i sopralluoghi effettuati presso l'area archeologica del Pip49, si era riscontrato l'effettivo interesse archeologico del sito, ma la regione, con delibera di giunta 23 febbraio 1999, n. 479, accoglieva solo parzialmente quanto proposto dal comune per le aree del Pip49 in localita' le Prese a San Pietro di Rosa', ritenendo opportuno ridurre la perimetrazione del medesimo Pip49 per motivi paesaggistici; tale prescrizione non e' mai stata rispettata dal comune; nel procedimento penale avanti il tribunale di Bassano del Grappa, instaurato a carico di Zincheria Valbrenta srl, su esposto di 250 abitanti, il procuratore di Bassano del Grappa affidava le indagini all'ispettore della guardia forestale, dottor Fabrizio Camino, nonostante tale ispettore risultasse iscritto all'albo degli avvocati della provincia di Vicenza quale praticante dello studio legale dell'avvocato Danni Lago, difensore dell'indagata Zincheria Valbrenta srl; il procedimento penale anzidetto veniva archiviato nel 2002, senza neppure procedere all'audizione dei testimoni indicati; intanto, i lavori di realizzazione dell'opificio proseguivano e veniva accertata, dapprima, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto e poi dal Consiglio di Stato una difformita' essenziale dell'altezza del fabbricato rispetto a quella assentita con l'originaria concessione edilizia n. 96 del 2002. Pur trattandosi di un abuso edilizio essenziale, come riconosciuto con sentenza passata in giudicato dal Consiglio di Stato, e dunque non sanabile, il tribunale di Bassano del Grappa, in data 8 marzo 2005, decideva «concordemente tra le parti» e, cioe', tra il comune di Rosa', Zincheria Valbrenta srl e pubblico ministero, per «l'oblazione» del reato; in realta' tale presupposto appare all'interrogante falso, poiche' l'associazione si era costituita con statuto e regolamento ed era iscritta all'albo delle associazioni del comune di Rosa' gia' dal 27 marzo 1999, al n. 4193, ed il documento che lo comprovava era gia' stato depositato presso la procura della Repubblica in data 7 maggio 2002 ed allegato alla denuncia n. 4552, dal quale era scaturito il correlativo procedimento penale, depositata al Corpo della guardia di finanza; i lavori di realizzazione della zincheria proseguivano e l'opificio cresceva in volume e nel numero delle campate (divenute 5 rispetto alle 3 previste negli elaborati grafici della concessione edilizia). Nell'ottobre 2003 la Zincheria Valbrenta srl comunicava una dichiarazione di inizio attivita' al comune di Rosa' e contemporaneamente riprendeva i lavori e l'amministrazione comunale ometteva, da un lato, di notificare l'ordine motivato a non eseguire i lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico n. 380 del 2001, e, dall'altro, di emanare il provvedimento finale a seguito del diniego alla sanatoria del 23 aprile 2003; proprio a causa di tale comportamento omissivo, il tribunale del riesame di Vicenza disponeva il dissequestro del cantiere deciso in data 20 novembre 2003 dal tribunale penale di Bassano del Grappa; di fronte ad una simile omissione in atti d'ufficio, il tribunale di Bassano del Grappa, attraverso i suoi organi inquirenti, si asteneva dall'avviare qualsivoglia procedimento penale nei confronti dei responsabili dell'omissione in parola; l'impianto della Zincheria Valbrenta srl e' annoverato tra le industrie insalubri di prima classe (inclusa al n. 27, lettera C, dell'elenco approvato con decreto del ministero della sanita' del 5 settembre 1994) ed e' collocato nelle vicinanze di numerose abitazioni residenziali del centro abitato a Borgo Brega (oltre 80 abitazioni), alcune addirittura poste a pochi metri (le separa la sola via Pacelli); in data 27 novembre 2003 il presidente del comitato, Stefano Zulian, veniva aggredito brutalmente e rimaneva in coma per circa un mese. Veniva aperto un procedimento penale per il reato di tentato omicidio a carico di ignoti: a piu' di quattro anni nulla si sa sull'esito delle indagini e sull'individuazione dei responsabili, mentre il magistrato inquirente avrebbe rifiutato di audire la parte lesa che lo aveva richiesto; nella primavera del 2004 veniva accertato, a seguito di esami chimici eseguiti nei laboratori Ecoricerche e Chelab, che era presente nel sito materiale non conforme al disposto del decreto ministeriale n. 479 e che dai pavimenti della zincheria fuoriusciva una strana gelatina, che la stessa ditta accertava essere acrilamide, sostanza classificata come cancerogena, mutagena, teratogena e tossica solo all'inalazione, tanto che la Zincheria Valbrenta srl tentava di correre prontamente ai ripari presentando una denuncia a carico di ignoti; nel frattempo l'ingegner Beniamino Didone', assessore all'urbanistica, all'epoca dei fatti di cui si discute, e direttore dei lavori nella realizzazione dell'intervento edificatorio denominato Pip49, veniva indagato ed arrestato nel mese di luglio del 2005 nell'ambito di indagini condotte dalla magistratura di Vicenza sullo smaltimento di rifiuti nocivi; avanti il tribunale di Bassano del Grappa veniva promosso un procedimento cautelare (ex articolo 700 del codice di procedura civile), nel corso del quale il giudice delegato affidava al dottor Giorgio Berto l'incarico peritale di eseguire i carotaggi per accertare la natura del materiale conferito nel sito della Zincheria Valbrenta srl; come risulta all'interrogante, in altro procedimento penale, pendente avanti il medesimo giudice, che rivestiva anche il ruolo di giudice per le indagini preliminari, emergeva che il dottor Giorgio Berto aveva gia' certificato per conto della ditta Eco.Men, ossia di una delle ditte fornitrici del materiale di riempimento del sottofondo, l'idoneita' del materiale medesimo. In altri termini, il perito nominato dal giudice doveva accertare e certificare al tribunale di Bassano del Grappa l'idoneita' del materiale, che lui aveva gia' certificato su incarico privato per conto delle ditte Eco.Men e Zincheria Valbrenta srl; risulta sempre all'interrogante che a carico del dottor Giorgio Berto, inoltre, era pendente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia il procedimento penale n. 2039 del 2004, mod. 21, per il reato di cui agli articoli 483-481 e 61, n. 2, del codice penale (falso ideologico in perizia), in ordine al quale il pubblico ministero aveva richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio; il giudice, dottor Massimo Morandini, solo con ordinanza del 2 novembre 2006 provvedeva alla sostituzione del perito, dichiarando inutilizzabile la consulenza dallo stesso svolta, perche', fra l'altro, l'aveva svolta basandosi unicamente sulle informazioni fornite dalla direzione dei lavori (ingegner Beniamino Didone') e sulla documentazione planimetrica fornita dalla stessa; appare quanto meno discutibile che a tutt'oggi, a ben quattro anni di distanza, tale procedimento, ex articolo 700 del codice civile, avente natura cautelare e dunque fondato sull'urgenza della decisione, risulti ancora aperto; nel procedimento n. 1633 del 2005, iscritto nei confronti dei legali rappresentanti di Zincheria Valbrenta srl, di Segafredo Massimo, titolare dell'impresa edile che ha eseguito i lavori di edificazione della zincheria, e Meneghini Luciano, titolare della ditta Eco.Men, che fornisce il materiale oggetto dell'indagine, si perveniva alla richiesta di procedere con incidente probatorio alla verifica, tramite carotaggi, dell'eventuale esistenza di rifiuti tossici posti in profondita' sotto il terreno su cui stava sorgendo la Zincheria Valbrenta; il consulente tecnico d'ufficio dichiaro' al giudice di essere stato minacciato e il giudice non prese al riguardo nessun provvedimento; il procedimento penale in questione veniva archiviato adducendo la motivazione della morte di uno degli indagati, definito in provvedimento non indagato ma reo, e rilevando, altresi', che la presenza delle sostanze rinvenute era imputabile ad atti dolosi -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritenga di dover inviare una ispezione alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.(3-01026)
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MINISTRO GIUSTIZIA
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