"INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00903 presentata da CARTA GIORGIO (L' ULIVO) in data 29/05/2007"^^ . "0"^^ . . "Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00903 presentata da GIORGIO CARTA martedì 29 maggio 2007 nella seduta n.160 CARTA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la legge 31 luglio 2005, n. 155, nel varare provvedimenti urgenti di contrasto al pericolo del terrorismo internazionale ha ritenuto, fra l'altro, di alleggerire la polizia giudiziaria dal gravoso compito delle notificazioni, disponendo che essa è tenuta ad eseguirle nella fase delle indagini preliminari per i soli atti a cui è delegata o, che comunque è tenuta ad eseguire (articolo 17); alcune procure della Repubblica hanno di fatto ignorato la normativa in questione incaricando la polizia giudiziaria a svolgere notificazioni di atti non previsti, sebbene relativi alla fase delle indagini preliminari, perché rientranti nella competenza dell'ufficiale giudiziario (avvisi di deposito, di liquidazione, citazioni a giudizio, citazioni di testi, consulenti e parti offese, escluso i verbalizzanti, eccetera); in alcuni casi sono delegate alla polizia giudiziaria ricerca di indagati ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale (notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità) a cui si aggiunge la notifica di atti non di competenza della polizia giudiziaria, in palese violazione della legge; in altre circostanze si cerca di far rientrare come motivi d'urgenza le carenze (o l'inerzia) dell'U.N.E.P. (ufficio notifiche esecuzioni e protesti) presente presso ogni, Corte di Appello; qualche procura ritiene minata la propria autorevolezza quando la polizia giudiziaria, in ossequio alla legge, restituisce le notificazioni. Numerose e pressanti sono le sollecitazioni a compierle da parte della magistratura e si registra almeno un caso in cui è stato inviato un avviso di garanzia, ad un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva restituito atti di notifica che, per legge, non era tenuto a compiere; l'articolo 17 comma 3 o della legge citata, ha inoltre modificato l'articolo 59 del codice di procedura penale destinando la polizia giudiziaria ai soli compiti previsti dall'articolo 55 comma 1 del codice di procedura penale L'intento è evidentemente quello di utilizzare la polizia giudiziaria nelle sole mansioni istituzionali. Accade tuttavia che presso numerose Procure della Repubblica la maggior parte degli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria siano impiegati in servizi di cancelleria e segreteria ed in lavori del pubblico ministero che non hanno nulla a che vedere con le funzioni di cui all'articolo 55 comma 1 del codice di procedura penale -: se e quanto sia effettivamente calato l'onere delle notificazioni a carico della polizia giudiziaria; quanto sia esteso il fenomeno che vede la magistratura investire impropriamente la polizia giudiziaria di notificazioni non di competenza, in evidente difformità delle disposizioni della legge; se alla luce di quanto segnalato in premessa consti al Ministro interrogato che le sezioni di polizia giudiziaria continuano ad essere impiegate in compiti impropri. (3-00903)" . . . . "2015-04-28T22:00:52Z"^^ . "3/00903" . "Camera dei Deputati" . "20070529" . "CARTA GIORGIO (L' ULIVO)" . . . "20070529" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00903 presentata da CARTA GIORGIO (L' ULIVO) in data 29/05/2007" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" .