"COMAROLI SILVANA ANDREINA (LEGA NORD PADANIA)" . "MACCANTI ELENA (LEGA NORD PADANIA)" . "REGUZZONI MARCO GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA)" . . . "CALLEGARI CORRADO (LEGA NORD PADANIA)" . . "CONSIGLIO NUNZIANTE (LEGA NORD PADANIA)" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00895 presentata da FABIO RAINIERI mercoledi' 3 febbraio 2010, seduta n.277 RAINIERI, ALESSANDRI, BRIGANDÌ, STUCCHI, VANALLI, COMAROLI, SIMONETTI, CAPARINI, STEFANI, GIBELLI, FEDRIGA, RONDINI, GRIMOLDI, GIDONI, CALLEGARI, FAVA, PIROVANO, POLLEDRI, NEGRO, BITONCI, PAOLINI, FUGATTI, VOLPI, REGUZZONI, DAL LAGO, MUNERATO, LANZARIN, D'AMICO, CONSIGLIO, DESIDERATI, FORCOLIN, DOZZO, PINI, GOISIS, BONINO, NICOLA MOLTENI, TOGNI, GIANCARLO GIORGETTI, MACCANTI e FOGLIATO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: con denuncia di inizio attivita' in data 31 ottobre 2007, relativamente ad un capannone industriale sito in area classificata come «zona produttiva di completamento - ZP3», l'associazione «Comunita' Islamica di Parma e Provincia» ha conseguito il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da «Ucc» (attivita' artigianali del settore secondario di tipo non laboratoriale) a «Uib3» (associazioni a scopo religioso, politico, sociale e ricreativo per la diffusione della cultura e dello sport) per il 30 per cento della superficie lorda utile (s.l.u.) realizzabile, in conformita' del disposto dell'articolo 44 del regolamento urbanistico edilizio (r.u.e.). Successivamente, con istanza presentata il 3 marzo 2008, la medesima associazione ha richiesto il rilascio di un permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 2002, al fine di estendere la nuova destinazione d'uso alla totalita' dell'immobile, ovvero per il restante 70 per cento della s.l.u. realizzabile; l'Amministrazione comunale ha valutato sussistente l'interesse pubblico alla deroga all'articolo 44 del r.u.e. (che fissa il tetto del 30 per cento della s.l.u. consentita), ed ha autorizzato l'intervento per l'intero immobile e con riferimento all'uso «Ud» (usi per attivita' direzionali e pubblica amministrazione), in particolare all'uso «Uda6» [sedi delle istituzioni secolari della chiesa cattolica (vescovado) o di altre organizzazioni religiose], in quanto sede dell'Associazione «Comunita' Islamica di Parma e Provincia», e ha disposto altresi' la sospensione della riscossione del contributo di costruzione e del reperimento degli standard dovuti, per poi rilasciare l'autorizzazione unica per l'intervento di cambio destinazione d'uso da \"produttivo\" a \"sede comunita' islamica\" da eseguirsi in via Campanini n. 6; contro tali atti hanno proposto impugnativa gli artigiani che operano sull'area, in quanto proprietari o utilizzatori in locazione finanziaria di immobili ubicati nei pressi dell'edificio oggetto delle relative determinazioni, e dichiaratisi interessati ad evitare che vengano pregiudicati i valori urbanistici della zona artigianale di appartenenza; i ricorrenti hanno imputato all'Amministrazione comunale di non avere considerato che l'articolo 44 del r.u.e. non include in «zona produttiva di completamento - ZP3» la destinazione tipica degli edifici adibiti a luogo di culto (uso «Uie», edifici e attrezzature per il culto), a tale categoria dovendosi oggettivamente ascrivere l'impiego che dell'immobile l'associazione vuole fare; gli stessi lamentano che non si sia in ogni caso valutato l'impatto dell'aumento di carico urbanistico derivante dalla variazione della destinazione d'uso, giacche' il passaggio da uso «Ucc» a uso «Uda6» avrebbe comportato il reperimento di 325 metri quadrati di parcheggi pubblici, mentre la deliberazione consiliare non ha fornito alcuna concreta giustificazione circa la decisione di prescinderne; censurano anche l'omessa comunicazione di avvio del procedimento alle ditte che avevano a suo tempo rappresentato all'Amministrazione comunale dubbi e perplessita' a proposito del ventilato intervento edilizio; a seguito, poi, del rilascio del certificato di conformita' edilizia ed agibilita', i ricorrenti hanno impugnato i relativi atti con «motivi aggiunti» depositati in data 11 dicembre 2008. Con ulteriori «motivi aggiunti» (depositati in data 17 aprile 2009) i ricorrenti hanno successivamente impugnato la dichiarazione d'inizio attivita' n. 2393/2008 del 5 agosto 2008 (prot. n. 141868) e il titolo abilitativo tacito formatosi su di essa, nonche' il parere favorevole sulla richiesta di conformita' antincendio rilasciato dal Dipartimento dei vigili del fuoco (Comando provinciale di Parma) in data 3 novembre 2008. Gli artigiani denunciano l'insussistenza, sotto piu' profili, dei presupposti di legge per la conformita' dell'intervento alla normativa in tema di prevenzione incendi, nonche' la contraddittorieta' di un titolo abilitativo che ha ignorato la diversa destinazione d'uso assentita con il permesso di costruire (Uda6) rispetto a quella posta a fondamento della d.i.a. (Uib3), ed infine l'invalidita' derivata dagli atti censurati con i motivi originari; si deve ricordare che uno dei motivi dei ricorsi e' il pregiudizio che ai valori urbanistici della zona artigianale in questione deriverebbe dall'insediamento di un edificio di culto idoneo ad incidere sul carico urbanistico del territorio circostante, cio' che farebbe individuare nei relativi proprietari un apprezzabile interesse a vedere annullati i titoli abilitativi di cui trattasi; il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma (TAR) ha giudicato positivamente il ricorso richiamando come la giurisprudenza (v. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009 n. 150), affrontando un caso sostanzialmente simile, abbia osservato che l'intervento edilizio che comporti una variazione di destinazione d'uso puo' essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici; che se, pertanto, la planimetria del progetto relativo ad un centro culturale di religione islamica evidenzia, fra i vari previsti, un locale pari alla meta' della superficie totale disponibile ed espressamente destinato a «sala riunioni» dedicata ai fedeli - oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca -, se ne deve necessariamente evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico, con locali accessori per attivita' sociali e religiose collaterali; che, in definitiva, le concrete caratteristiche dei locali - indipendentemente dalle intenzioni espresse dagli interessati - e cioe' l'obiettiva idoneita' di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi e' in se' sufficiente a farne ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto; che non e' neppure rilevante che a tale vocazione non sia stato riservato l'intero spazio a disposizione, posto che il modello di moschea, quale si riscontra nei Paesi a fede mussulmana, assolve anche compiti diversi da quelli di una chiesa cristiana; nella sentenza del TAR si e' evidenziato altresi' che la destinazione a luogo di culto sia stata esplicitamente ammessa dalla stessa associazione islamica che nella propria memoria difensiva aveva riferito che l'immobile sarebbe stato stabilmente adibito a moschea, oltre che a sede dell'associazione, e in tale veste diretta ad ospitare i fedeli per la rituale preghiera del venerdi'; da ultimo, sempre il TAR, si e' espresso sfavorevolmente sulle deroghe assentite dall'amministrazione comunale, partendo dalla considerazione che le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate restrittivamente, e cioe' nel senso che le deroghe al piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici; si e' desunto che anche secondo la pertinente disciplina regionale, la deroga e' consentita unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d'uso ammesse dal piano regolatore all'interno delle singole destinazioni urbanistiche previste dalla legge, cosi' osservandosi il corretto rapporto tra destinazioni d'uso dei singoli beni e destinazioni di zona (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, 21 giugno 2006, n. 875); in tale ambito il tribunale amministrativo ha valutato che indipendentemente dall'assenza di un'espressa autorizzazione a destinare l'immobile ad edificio di culto, il permesso di costruire in deroga nella circostanza rilasciato non avrebbe in ogni caso potuto essere inteso come titolo legittimante una destinazione d'uso («Uie») non rientrante tra quelle ammesse dalla normativa di piano nella «zona produttiva di completamento - ZP3», ai sensi dell'articolo 44 del r.u.e.; alla luce di tali elementi il TAR ha dichiarato l'illegittimita' della deliberazione consiliare n. 21/6 in data 11 marzo 2008 (recante la deroga ex articolo 15 della legge regionale n. 31 del 2002) e del provvedimento dirigenziale del 18 marzo 2008 (recante l'autorizzazione unica per l'intervento di cambio destinazione d'uso da \"produttivo\" a \"sede comunita' islamica\"), con conseguente annullamento di detti atti e degli altri atti impugnati; durante i 18 mesi della fase processuale, gli artigiani ricorrenti hanno ripetutamente inviato istanze all'amministrazione chiedendo interventi per limitare i parcheggi selvaggi e per impedire che nella moschea entrassero anche 1000 persone come piu' volte e' accaduto e dimostrato documentalmente; ad oggi, nonostante la sentenza del TAR su cui pero' vi e' una sospensiva accolta dal Consiglio di Stato, le attivita' nella moschea si svolgono regolarmente ed in piu' continuano i lavori di ampliamento della sede, pur essendo stata diffusa dalla stampa la notizia che l'11 gennaio 2010 l'ufficio edilizia del comune di Parma abbia emesso una ingiunzione per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili e abbia cosi' intimato alla Comunita' islamica di rimuovere le opere abusive; di fronte a tale vicenda si e' mossa anche la locale sede della Lega Nord, che insieme agli artigiani, hanno inviato un dossier di denuncia al Ministro dell'interno; ma l'azione della locale Lega Nord e degli artigiani ricorrenti vuole che si faccia ancora piu' chiarezza sul caso, in quanto soprattutto la Lega Nord chiede perche' non sia stata aperta nessun indagine circa la provenienza di quel capannone (ora sede della moschea) dato che apparteneva a Carlo Dante Columella di Altamura, imprenditore barese arrestato e condannato per associazione a delinquere. Pertanto la Lega chiede di sapere se la provenienza dell'immobile sia lecita o illecita; gli stessi soggetti che chiedono chiarezza sulla provenienza del capannone hanno piu' volte richiesto l'intervento della polizia urbana perche' documentasse le illegalita' sia in tema urbanistico, sia in tema di illiceita' di uso e sia e soprattutto di sicurezza, ma a tale intervento di documentazione non e' stato mai fatto riscontro; infine, sia la Lega Nord, sia i predetti artigiani, richiamano le attenzioni sulla pericolosita' dell'impatto sulla viabilita' determinato dalla contemporanea presenza di un elevatissimo e disordinato numero di fedeli che si riversa in strada senza controllo, anche ostacolando le attivita' produttive del quartiere -: se non intenda verificare i fatti esposti in premessa e, dove riscontrati coerenti, quali iniziative intenda assumere per ripristinare condizioni di piena conformita' al diritto.(3-00895)" . "BONINO GUIDO (LEGA NORD PADANIA)" . "GIBELLI ANDREA (LEGA NORD PADANIA)" . "20100203-" . "MUNERATO EMANUELA (LEGA NORD PADANIA)" . "VOLPI RAFFAELE (LEGA NORD PADANIA)" . . . . . . "LANZARIN MANUELA (LEGA NORD PADANIA)" . "GIDONI FRANCO (LEGA NORD PADANIA)" . . . "PINI GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA)" . . "D'AMICO CLAUDIO (LEGA NORD PADANIA)" . "STEFANI STEFANO (LEGA NORD PADANIA)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00895 presentata da RAINIERI FABIO (LEGA NORD PADANIA) in data 20100203"^^ . "FORCOLIN GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA)" . . "BRIGANDI' MATTEO (LEGA NORD PADANIA)" . . "GOISIS PAOLA (LEGA NORD PADANIA)" . "GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA)" . . . "PIROVANO ETTORE (LEGA NORD PADANIA)" . "STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA)" . "2014-05-14T23:36:09Z"^^ . "MOLTENI NICOLA (LEGA NORD PADANIA)" . . . . . "ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA)" . "GIORGETTI GIANCARLO (LEGA NORD PADANIA)" . . . . "FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA)" . . . "CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA)" . "FOGLIATO SEBASTIANO (LEGA NORD PADANIA)" . . "VANALLI PIERGUIDO (LEGA NORD PADANIA)" . . "DOZZO GIANPAOLO (LEGA NORD PADANIA)" . "NEGRO GIOVANNA (LEGA NORD PADANIA)" . "PAOLINI LUCA RODOLFO (LEGA NORD PADANIA)" . . "FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00895 presentata da RAINIERI FABIO (LEGA NORD PADANIA) in data 20100203" . "BITONCI MASSIMO (LEGA NORD PADANIA)" . . "0"^^ . . "FUGATTI MAURIZIO (LEGA NORD PADANIA)" . "RAINIERI FABIO (LEGA NORD PADANIA)" . . "DESIDERATI MARCO (LEGA NORD PADANIA)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . . . . "3/00895" . "DAL LAGO MANUELA (LEGA NORD PADANIA)" . "POLLEDRI MASSIMO (LEGA NORD PADANIA)" . "SIMONETTI ROBERTO (LEGA NORD PADANIA)" . . . . . "RONDINI MARCO (LEGA NORD PADANIA)" . . "TOGNI RENATO WALTER (LEGA NORD PADANIA)" . . .