. . "2018-05-16T17:43:26Z"^^ . "GEBHARD RENATE (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . "SCHULLIAN MANFRED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . . "20140610-20140611" . . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . "20140611" . "20140610" . "Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00873 presentato da GEBHARD Renate testo presentato Martedì 10 giugno 2014 modificato Mercoledì 11 giugno 2014, seduta n. 243 GEBHARD , ALFREIDER , PLANGGER , SCHULLIAN e OTTOBRE . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 10 giugno 2010, riguardante le cause riunite C395/08 e C396/08, ha stabilito che la normativa italiana sul part-time di tipo verticale viola il divieto di discriminazione stabilito dalla direttiva 98/81/CE, in vigore dal 1997, in quanto esclude i periodi non lavorati dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione; la Corte di giustizia europea, pur riconoscendo l'applicabilità del principio « pro rata temporis », ha affermato che tale principio non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore e questa anzianità deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso del rapporto stesso; l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61, prevedendo all'articolo 4 il divieto di discriminazione sopra citato; tuttavia, l'esclusione dei periodi non lavorati ai fini del calcolo pensionistico si risolve in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e i lavoratori che hanno optato per quello di tipo orizzontale, i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro che è però equivalente; il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, sancito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.61 del 2000, implica, quindi, che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati; questo già avviene per i lavoratori del pubblico impiego, passati all'Inps dall'ex Inpdap, ai quali viene riconosciuto per intero, ai fini pensionistici, anche il part-time di tipo verticale ciclico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n.554, ma non per i lavoratori del settore privato –: se ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 giugno 2010, chiarendo che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n.554, deve applicarsi a tutti i lavoratori, facendo sì che l'Inps adotti gli opportuni provvedimenti conseguenti. (3-00873)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00873 presentata da GEBHARD RENATE (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 10/06/2014" . "ALFREIDER DANIEL (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=3/00873" . . . . . . . "OTTOBRE MAURO (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . . "3/00873" . . "PLANGGER ALBRECHT (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . "Camera dei Deputati" . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=3/00873" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00873 presentata da GEBHARD RENATE (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 10/06/2014"^^ . "1"^^ .