. . . "20100122-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00862 presentata da COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO) in data 20100122" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00862 presentata da COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO) in data 20100122"^^ . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00862 presentata da ANGELO COMPAGNON venerdi' 22 gennaio 2010, seduta n.271 COMPAGNON. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: l'assistenza alle persone affette da infermita' costituisce uno dei compiti essenziali cui e' chiamato lo Stato, alla luce del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e recentemente proclamato anche dalla Risoluzione con cui lo scorso 24 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, entrambi adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006; la mobilita' e' un'esigenza primaria per i disabili e per coloro i quali si dedicano alla loro cura e assistenza, sia all'interno della famiglia, sia per conto delle organizzazioni di volontariato, allorche' essa non rappresenta soltanto una necessita' legata al primario esercizio del diritto individuale alla salute, ma costituisce altresi' una manifestazione delle liberta' fondamentali della persona, il cui esercizio non deve subire discriminazioni causate dall'handicap, come stabilito dall'articolo 21, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal Regolamento europeo del 5 luglio 2006 n. 1107, Relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo, entrato in vigore lo scorso 28 luglio 2008; nell'ordinamento interno le piu' importanti agevolazioni tributarie di cui beneficiano le persone socialmente svantaggiate a causa delle loro patologie sono: la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese di acquisto e riparazione sostenute per i mezzi di locomozione (articolo 15, comma 1, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); la riduzione dell'aliquota IVA dal 20 per cento al 4 per cento per le spese di acquisto e di eventuale adattamento dei veicoli (Tabella A, parte II, n. 31, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); l'esenzione permanente dalla tassa di circolazione (articolo 17, lettera f-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953); le quattro categorie di destinatari delle suddette agevolazioni fiscali sono: i disabili con «ridotte o impedite capacita' motorie permanenti» (ex articolo 8, comma 3, legge n. 447 del 1997); «non vedenti e sordomuti», prima esclusi e successivamente ammessi alla sola detrazione IRPEF (ex articolo 6, comma 1, lettera e) legge n. 488 del 1999); soggetti «con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento» (ex articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000); «invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni» (ex articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000); per quanto concerne la prima e l'ultima categoria, e' di tutta evidenza come l'operativita' di tale disciplina richieda l'accertamento dell'effettiva condizione psicofisica del contribuente e dunque presupponga l'applicazione della vigente legislazione sanitaria. A tal proposito, «disabilita'» ed «invalidita'» costituiscono due status giuridici autonomi e distinti sotto plurimi profili: dal punto di vista classificatorio, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanita', alla «disabilita'» corrisponde una disfunzionalita' tale da costituire per l'individuo un handicap nello svolgimento delle sue attivita' secondo i criteri comunemente noti come International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), mentre alla «invalidita' civile» si riferisce una infermita' idonea ad incidere in modo permanente sulla capacita' lavorativa generica; i predetti status trovano, infatti, fondamento positivo in norme distinte: ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, il «disabile» «presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; ai sensi del successivo comma 3, vi e' «disabilita' grave» «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»; ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge n. 118 del 1971, per «invalidi civili» si intendono invece «i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'», con la precisazione del successivo capoverso, secondo cui «ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultra-sessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'»; in merito all'aspetto amministrativo, le principali norme che conferiscono all'autorita' sanitaria il potere di accertare l'attribuzione di tali status sono la legge 104/1992 per la «disabilita'» e la legge 295/1990 per l'«invalidita'»; nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle entrate, al fine della concessione dei benefici fiscali si registra spesso la piu' totale confusione tra le due predette figure di «disabilita'» ed «invalidita' civile»; a titolo esemplificativo, nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 1998 n. 30, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, legge n. 449 del 1997, prima si legge che «L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacita' motorie» e successivamente che «continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell'articolo 17, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39», con cio': a) imputando ai portatori di handicap - e dunque alle persone affette da «disabilita'» - i requisiti previsti per i soggetti «invalidi»; b) ingenerando il dubbio che alla categoria degli «invalidi» non sia richiesta l'integrazione di alcun requisito ulteriore; nella circolare dell'Agenzia delle entrate 15 luglio 1998 n. 186, con la pretesa di fornire ulteriori chiarimenti in merito al medesimo articolo 8, comma 3, legge n. 449 del 1997: a) Si premette «che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidita' comporta \"ridotte o impedite capacita' motorie permanenti«\" e poi si aggiunge che «comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le \"ridotte o impedite capacita' motorie permanenti\" possano desumersi qualora l'invalidita' accertata comporti di per se' l'impossibilita' o la difficolta' di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori», laddove tali disfunzioni dovrebbero essere richieste ad integrare la «disabilita'» e non l'«invalidita' civile»; b) Si precisa «che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo articolo 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidita', per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidita' civile, per lavoro, di guerra, eccetera)», quando invece all'epoca lo status di «invalidita'» era di per se' beneficiato da una specifica norma (articolo 1, comma 1, legge 9 aprile 1986, n. 97) cosi' come lo e' attualmente in virtu' delle disposizioni successivamente introdotte; nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 1998 n. 197, la confusione e' aggravata dalla facolta' concessa ai contribuenti di presentare «autodichiarazione specificante che l'invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti e, se necessario, che il disabile e' fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente», con cio': a) si associa - come in precedenza - l'«invalidita'» ai requisiti della «disabilita'», riproponendo il medesimo errore; b) si indica la medesima condizione personale prima come «invalidita'» e poi come «disabilita'», aumentando ulteriormente le difficolta' interpretative; c) si consente al privato un'autocertificazione rispetto alla condizione di «invalidita'», cui si aggiungono le «ridotte o impedite capacita' motorie permanenti», con cio' non solo esponendo il cittadino a responsabilita' penali, ma da lui pretendendo altresi' l'attestazione di un fatto che non puo' essere certificato da alcun pubblico ufficiale, proprio perche' non corrisponde ad alcuna fattispecie normativamente prevista; nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 16 ottobre 2000 n. 207, nel commentare l'articolo 50, comma 1, legge n. 342 del 2000 - che ha da ultimo modificato le agevolazioni IVA - associa correttamente l'handicap alle «ridotte o impedite capacita' motorie», ma non manca di richiamare i provvedimenti anteriori in cui la disciplina e' stata fraintesa; nella circolare dell'Agenzia delle entrate 11 maggio 2001 n. 46 non raggiunge l'obiettivo di chiarire l'applicazione dell'articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000, giacche' si limita a rinviare ad una nota del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita' ed a fornire alcune indicazioni operative alquanto fuorvianti, come la seguente: «L'adattamento funzionale del veicolo alle necessita' del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacita' motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di \"grave limitazione della capacita' di deambulazione\" da parte delle commissioni mediche competenti». Se e' esatta l'attribuzione della «ridotta o impedita capacita' motoria permanente» alla figura del «disabile», non e' invece chiaro che il requisito alternativo, ossia la «grave limitazione alla capacita' di deambulazione», si riferisce esclusivamente all'«invalido»; e' ancor piu' grave osservare che la confusione normativa sopra richiamata non investe direttamente soltanto i funzionari tenuti a darvi attuazione, ma anche e soprattutto i contribuenti, a causa delle consistenti inesattezze dei moduli e del materiale divulgativo prodotto dal Fisco. In particolare, nella guida alle agevolazioni fiscali per i disabili, edita nella serie «L'agenzia Informa» (2008) n. 6, periodico bimestrale dell'Agenzia delle entrate a distribuzione gratuita, si rilevano le seguenti criticita': nell'elencazione delle categorie beneficiate si legge: «Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: 1. non vedenti e sordomuti; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o impedite capacita' motorie» (pagina 4), laddove invece al punto «3» dovrebbe contemplarsi il riferimento all'«invalidita'» e non alla «disabilita'» e al punto «4» non si riporta l'ulteriore requisito della «permanenza» nella ridotta capacita' motoria. Peraltro, la successiva spiegazione, cosi' recita: «disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL», contribuendo ad alimentare malintesi poiche': a) si assimilano i due status che invece dovrebbero essere considerati assolutamente eterogenei; b) si qualifica come «grave» una disabilita' che non lo e' necessariamente; c) si ricollega la terza ipotesi - che sarebbe quella relativa all'«invalidita'» - all'accertamento compiuto dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 4, legge n. 104 del 1992, mentre tale status e' certificato da altro organo collegiale, e cio' a prescindere dal fatto che i componenti possano essere talvolta le medesime persone fisiche; in conclusione, l'incertezza normativa in materia di esenzioni fiscali per «invalidi» e «disabili» non solo pregiudica l'esercizio del diritto alla mobilita' delle categorie piu' svantaggiate, ma ostacola l'attivita' di assistenza e di cura nei loro confronti. Poiche' l'articolo 30, comma 7, legge n. 388 del 2000 costituisce norma di recepimento del diritto comunitario, come si legge nell'intestazione del relativo Capo, esso merita particolare considerazione da parte dei funzionari che, come e' noto, devono far prevalere il diritto comunitario su quello interno e persino interpretare quest'ultimo alla luce del primo e dei principi che vi sono inclusi. La sua violazione, peraltro, rischia di esporre l'Italia all'ennesima procedura di infrazione, con ulteriore danno per l'Erario e per la credibilita' delle nostre Istituzioni nell'intera Unione europea -: se reputi legittimo che l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, abbia respinto per mancanza di «ridotte o impedite capacita' motorie permanenti» le domande di esenzione da tasse automobilistiche presentate da soggetti «invalidi»; se ritenga opportuno, anche alla luce di quanto sopra, avviare un'indagine conoscitiva ministeriale in ogni Regione con lo scopo di verificare: 1) il numero dei soggetti dichiarati «invalidi» dall'autorita' sanitaria ed in possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni; 2) il numero delle domande di esonero effettivamente presentate agli Uffici fiscali; 3) il numero delle domande respinte e quello delle domande accolte; 4) i motivi dedotti dagli Uffici per non concedere l'esonero; 5) il numero e gli esiti delle istanze di autotutela o dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie provinciali avverso i provvedimenti di rigetto; 6) il numero e gli esiti dei contenziosi instaurati nella specifica materia; se, qualora da un'eventuale analisi statistica emergessero disparita' di trattamento degli «invalidi» sul territorio nazionale, ritenga corretto e conforme a buona fede, considerata la delicatezza dell'argomento ed ai sensi dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, che l'Agenzia delle entrate non abbia sinora inteso chiarire definitivamente la portata della disciplina di cui sopra ed anzi abbia fornito informazioni inesatte ai contribuenti; se, indipendentemente da un'eventuale indagine conoscitiva, intenda prendere opportuni provvedimenti nei confronti di quegli Uffici - ed eventualmente contro quelle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate - che, pur a conoscenza del problema, non hanno avviato alcuna iniziativa per risolverlo, violando consapevolmente la legge e negando ad una categoria svantaggiata di cittadini l'esercizio di uno dei loro diritti fondamentali; se, ed entro quali tempi, intenda adottare misure di ristoro e come ritenga di poter far fronte al conseguente impegno di spesa per l'Erario a favore dei contribuenti «invalidi» che, pur avendone diritto, non hanno presentato domanda di esenzione perche' «dissuasi» dai funzionari addetti agli sportelli, ovvero non abbiano impugnato il diniego di esenzione illegittimamente emesso ovvero abbiano fatto ricorso contro il provvedimento di rigetto e siano risultati ingiustamente soccombenti; ovvero abbiano fatto ricorso vittoriosamente contro il rigetto, ma con la compensazione delle spese di giudizio, rimaste parzialmente a loro carico; se ritenga che tali riparazioni si possano estendere anche ai contribuenti che si sono visti denegare le agevolazioni negli anni pregressi; se, anche in considerazione degli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, visto che la frammentazione normativa costituisce di per se' un ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali, ritenga opportuno promuovere le opportune iniziative per raccogliere le esenzioni in un unico testo organico, facilmente fruibile da contribuenti svantaggiati, loro familiari, strutture di assistenza ed enti di volontariato. (3-00862)" . . "0"^^ . "COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . . "3/00862" . "2014-05-14T23:35:54Z"^^ .