INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00601 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950613
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Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: nel 1983 il Centro militare studi per la difesa civile, dipendente dallo Stato maggiore della difesa, ha pubblicato un manuale denominato DC-2 "La Cooperazione civile-militare" nel quale vengono riassunte alcune disposizioni e predisposizioni per l'attivazione di procedure e attivita' in caso di crisi gravi, fino all'ipotesi di guerra; il manuale riporta tra l'altro una classifica non prevista da alcuna disposizione in vigore, "per uso esclusivo di ufficio", pretestuosamente riferita al decreto del presidente della Repubblica numero 3 del 10 gennaio 1957 che porta disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato; il manuale fa riferimento a situazioni di crisi ed emergenza variamente definite, ma con un ossessivo richiamo a situazioni di sciopero, disordini dell'ordine pubblico, attivita' sovversive o di guerriglia; a pagina 29, al primo punto dell'elenco delle attivita' di concorso delle forze armate vengono infatti citati il mantenimento dell'ordine pubblico e la supplenza in caso di scioperi; in particolare, in riferimento all'ordine pubblico vengono citate due circolari firmate dall'allora ministro della difesa Randolfo Pacciardi, la 400 del 1^ giugno 1950 e la 450 del 1^ novembre dello stesso anno, la prima intitolata "Impiego delle forze armate nei servizi di ordine pubblico", la seconda (classificata "Riservata personale", una dicitura affatto inusuale nelle pur fantasiose classifiche di segretezza utilizzate dai militari italiani) porta un piu' inquietante titolo di "Norme e disposizioni per l'assunzione di poteri da parte della autorita' militare nel caso di gravi ed estesi sovvertimenti dell'ordine pubblico"; non sara' inutile rilevare come le due circolari, datate 1950, fossero ancora in vigore nel 1983 quando la DC-2 venne emanata e sono probabilmente tutt'ora vigenti in assenza di qualsiasi indicazione in contrario da parte del Ministero della difesa; agli articoli 3 e 4 della circolare 450 viene persino ipotizzata la possibilita' che i comandanti militari territoriali possano assumere "d'iniziativa" i poteri delle autorita' civili in caso di "estrema necessita'" senza preventiva autorizzazione del Governo o del Parlamento; al successivo articolo 22 della stessa circolare si dispone che "dovranno essere prese in considerazione le possibilita' di effettuare le previste operazioni dirette a mettere rapidamente fuori causa i centri di comando e logistici delle organizzazioni sovversive", dove l'enfasi deve essere messa sulle parole "previste operazioni" come se la circolare (che, l'interrogante lo sottolinea, e' tutt'ora vigente) desse per scontata e gia' chiaramente individuata l'origine e la provenienza di eventuali moti di piazza; la pubblicazione DC-2 sviluppa e approfondisce le varie ipotesi di intervento militare a sostegno dell'attivita' civile in caso di emergenza facendo risaltare con chiarezza come tutta l'architettura prevista sia solidamente derivata da disposizioni emanate in ambito NATO; risalta con particolare evidenza dalla DC-2 che in questo ambito esistono accordi tra l'Italia e il Comandante supremo delle forze alleate in Europa (SACEUR) riguardanti la delega di poteri alle autorita' militari alleate in caso di emergenza; viene tra l'altro citato un accordo datato 30 settembre 1966 tra Italia e SACEUR sulle "procedure da seguire per assumere tempestivamente le responsabilita' loro conferite ed esercitare i poteri loro delegati"; questo accordo, che stando alla medesima pubblicazione nel 1983 risultava ancora in via di perfezionamento, e' del tutto ignoto al Parlamento italiano e cio' nonostante viene preso a base di una pubblicazione ufficiale che pretenderebbe di regolare i rapporti tra civili e militari in tempo di crisi; nella stessa pubblicazione viene fatta una lunga elencazione di materie regolate da "accordi esistenti" con i comandi militari della NATO e tra queste risaltano: l'assunzione e l'esercizio delle funzioni esecutive, legislative e giudiziarie nei territori rioccupati; la sicurezza e la censura; l'attivita' amministrativa nel campo della sanita', dell'alimentazione, eccetera; si apprende sempre dalla DC-2 che in base all'articolo 5 di tale accordo segreto del 1966 che spetta ai comandi militari italiani trattare con i comandi militari NATO "ogni questione concernente la popolazione civile e le risorse nazionali non assegnate allo sforzo comune"; in buona sostanza da una pubblicazione semiclandestina a circolazione interna, che gli estensori si sono preoccupati di sottrarre alla conoscenza persino del legislatore apponendovi una fantasiosa classifica di riservatezza, si apprende che un corposo apparato di norme, accordi, predisposizioni segretamente predisposte nell'ambito dei comandi militari italiani e NATO dovrebbe regolare la vita e la funzionalita' della societa' civile e delle sue istituzioni nel caso di emergenze di vario genere; l'interrogante comprende adesso meglio, valutata la complessita' delle predisposizioni delineate dalla citata pubblicazione, le ragioni per cui i capi di stato maggiore, durante la recente discussione in Commissione difesa delle norme sulla riorganizzazione dei vertici della difesa, si siano espressi negativamente sulla opportunita' di regolare per legge il passaggio di poteri in caso di emergenze interne o esterne cosi' come proposta dall'interrogante e da altri parlamentari nella proposta di legge 1309 dal titolo "Ordinamento della difesa nazionale"; e' evidente infatti che regolando per legge tali previsioni e predisposizioni, cosi' come avviene in quasi tutti i Paesi europei, si sottrae all'attuale esclusivo controllo della NATO e degli Stati maggiori nazionali la gestione delle crisi e la transizione dalla pace all'emergenza -: se il Governo confermi che la pubblicazione DC-2 del 1983 e le circolari Pacciardi del 1950 siano tutt'ora in vigore; per quale motivo disposizioni cosi' importanti per la preparazione della nazione in caso di emergenze civili e militari siano considerate patrimonio pressoche' esclusivo degli Stati maggiori e siano sotratte alla piu' ampia conoscenza dell'opinione pubblica; per quali ragioni materie di valenza generale e di tale delicatezza non siano regolate da provvedimenti di legge, come avviene nei piu' importanti Paesi europei; se non ritenga di dover portare a conoscenza del Parlamento l'accordo del 30 settembre 1966 tra Governo italiano e SACEUR e dei relativi protocolli di applicazione; perche' non si proceda con urgenza alla revisione delle circolari 400 e 450 nonche' di tutte le altre disposizioni sull'emergenza risalenti agli anni Trenta e Quaranta; per quale motivo, infine, non vengano date immediate e perentorie disposizioni affinche' sia impedita l'illegittima sottrazione di documenti, pubblicazioni e atti alla conoscenza del Parlamento e dell'opinione pubblica mediante l'apposizione di illegali e fantasiose classifiche, non previste dall'ordinamento. (3-00601)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00601 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950613
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00601 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19950613
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
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2014-05-14T19:15:37Z
3/00601
DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)