INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00295 presentata da BURANI PROCACCINI MARIA (FORZA ITALIA) in data 19961008
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_00295_13 an entity of type: aic
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: con legge 5 giugno 1990, n. 148, articolo 10, e con decreto ministeriale 28 giugno 1991 (di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 148), sono stati istituiti corsi di formazione linguistica; in via transitoria, "per assicurare la piu' ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera", si e' creata la figura dello "specialista", ossia dell'insegnante esclusivo di lingua straniera che si affianca agli altri docenti del modulo: lo specialista e' un docente "di ruolo" (ora, "con incarico a tempo indeterminato"), sostituito nel modulo di appartenenza da un docente della dotazione organica provinciale; pertanto il numero degli "specialisti" e' condizionato al numero dei docenti Dop utilizzabili a tale scopo; lo "specialista" insegna la lingua straniera in sei-sette classi del secondo ciclo, appartenenti ad uno o due plessi dello stesso circolo didattico; alcune circolari ministeriali annualmente, nei mesi di luglio-agosto hanno sia confermato sia modificato le disposizioni impartite in precedenza. Le circolari ministeriali fondamentali sono: c.m. 21 aprile 1992, n. 116, c.m. 15 luglio 1994, n. 217, c.m. 17 luglio 1995, n. 247, c.m. 1^ agosto 1996, n. 444; attualmente, la competenza professionale per poter insegnare una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella scuola elementare si consegue o mediante la frequenza (con accertamento finale di un corso di formazione di cento, centocinquanta, trecento e cinquecento ore, in base alla conoscenza linguistica di partenza), o superando la prova facoltativa di lingua straniera inserita dal concorso magistrale bandito nel 1995; i docenti in possesso della competenza professionale linguistica devono insegnare la lingua straniera o in qualita' di "specializzato" (ossia nell'ambito del modulo di titolarita') o in qualita' di "specialista" (su loro richiesta, nel plesso ovvero nel circolo di titolarita', in altri circoli); annualmente il provveditorato agli studi, sulla base dei progetti presentati o del numero dei docenti della Dop disponibili, con previo decreto nomina gli "specialisti" che, di regola, non dovrebbero restare tali per un triennio e nella stessa sede. Se il numero degli specialisti da nominare e' inferiore al numero delle richieste, si seguono le seguenti priorita' (definite dalle norme ministeriali, come ad esempio la c.m. 444 del 1996 e la c.m. 247 del 1995): a) completare l'insegnamento della lingua straniera nei plessi che l'hanno avviata; b) completarlo nei circoli che l'hanno avviata in qualche plesso; c) iniziarlo nei restanti circoli che, pur avendo presentato progetti, non hanno potuto iniziarlo per mancanza di docenti "specializzati" o "specialisti"; quest'anno scolastico, per la decurtazione di fatto delle Dop, avvenuta per coprire la maggior parte dei pensionamenti (sulla base della legge finanziaria per il 1996), il provveditorato ha potuto nominare sessantadue specialisti, ossia solo 3 in piu' rispetto allo scorso anno, deludendo tante aspettative, fra le quali quelle del primo circolo di Terracina; con la c.m. 444 del 1996 si comincia a fare "marcia indietro", dunque, riguardo agli "specialisti", che determinano notevole aggravio di spesa per l'amministrazione; ma per poter estendere l'insegnamento della lingua straniera in tutte le classi (escluse le prime) delle scuole della provincia, al ritmo attuale di inserimento di docenti in possesso delle competenze professionali linguistiche, servendosi solo di insegnanti specializzati, occorrerebbero - ad avviso dell'interrogante - non meno di venti-venticinque anni; in ogni caso occorrerebbe rivedere tutta la normativa, perche' gia' ora si verificano casi che mettono in serio dubbio la credibilita' dell'importante innovazione nella scuola elementare; l'utenza chiede inglese (lingua straniera "veicolare" dell'epoca attuale), ma se in una scuola arriva un insegnante formato in francese o in tedesco o in spagnolo deve accettare tale lingua; se poi al posto di un insegnante formato, poniamo un inglese, arriva un docente formato, per esempio in spagnolo, le classi dovrebbero ricominciare l'apprendimento di tale altra lingua straniera (e quale lingua straniera apprendera' poi nella scuola media?), con grave nocumento per la continuita' didattica; le scuole ed i circoli "disagiati" rischiano di non iniziare mai l'insegnamento della lingua straniera oppure di iniziarlo per un anno e poi smetterlo, dato che i docenti in tali circoli "transitano", fermandosi per uno o due anni al massimo; se un docente "formato" in una lingua straniera viene nominato su posti di "sostegno", deve restare su tali posti per un quinquennio, poi chiedere il trasferimento sui posti di scuola comune e, solo dopo averlo ottenuto, avvalersi della sua competenza professionale linguistica (c.m. 444 del 1996, paragrafo 2, primo comma). Ma dopo minimo 6 anni senza averla potuta esercitare, ci si domanda se avra' ancora una competenza linguistica -: considerata la penuria di docenti "formati" in una lingua straniera e l'abbondanza di docenti in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno (utilizzabile anche in qualita' di docente curriculare o di lingua straniera), se non ritenga opportuno consentire anche ai docenti di sostegno di insegnare la lingua straniera come "specialisti", computando tali anni nel quinquennio di cui sopra. (3-00295)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00295 presentata da BURANI PROCACCINI MARIA (FORZA ITALIA) in data 19961008
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19961008-19961210
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00295 presentata da BURANI PROCACCINI MARIA (FORZA ITALIA) in data 19961008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
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2014-05-15T09:46:16Z
3/00295
BURANI PROCACCINI MARIA (FORZA ITALIA)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
19961210