INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00071 presentata da TAGLIALATELA MARCELLO (FRATELLI D'ITALIA) in data 21/05/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00071 presentato da TAGLIALATELA Marcello testo presentato Martedì 21 maggio 2013 modificato Mercoledì 22 maggio 2013, seduta n. 21 TAGLIALATELA , GIORGIA MELONI , CIRIELLI , CORSARO , LA RUSSA , NASTRI , RAMPELLI , TOTARO e MAIETTA . — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge n.35 del 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, prevede che, ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del documento unico di regolarità contributiva, sia effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura, o di richiesta equivalente di pagamento; è, inoltre, previsto che nel caso tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, dal certificato di pagamento sia trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva direttamente agli enti previdenziali e assicurativi; in merito si ricorda che il decreto-legge n.52 del 2012 sulla spending review , ha previsto che il documento unico di regolarità contributiva possa essere rilasciato anche in caso di inadempienza, se l'azienda è in possesso di apposita certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte della stessa; il decreto ministeriale di attuazione di quest'ultima disposizione, tuttavia, non è ancora stato emanato e, allo stato attuale, l'Inps, pur potendo, nella fattispecie citata, rilasciare i documenti unici di regolarità contributiva, non può chiudere la posizione dell'azienda, a carico della quale continuano, quindi, a maturare interessi; il decreto-legge n.35 del 2013, inoltre, in merito alla compensazione tra certificazioni e crediti tributari, prevede la possibilità della compensazione in F24 solo per i debiti tributari derivanti da accertamenti tributari ed iscritti a ruolo, mentre non è prevista alcuna possibilità di compensazione tra certificazioni e debiti tributari e previdenziali correnti maturati a carico delle imprese virtuose che hanno sempre rispettato le scadenze tributarie, contributive e previdenziali, anche in assenza di pagamenti certi da parte della pubblica amministrazione, addirittura facendo ricorso all'indebitamento bancario e sopportandone il relativo onere –: quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle problematiche esposte in premessa. (3-00071)
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Camera dei Deputati 
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20130522 
20130521 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00071 presentata da TAGLIALATELA MARCELLO (FRATELLI D'ITALIA) in data 21/05/2013 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
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CIRIELLI EDMONDO (FRATELLI D'ITALIA) 
CORSARO MASSIMO ENRICO (FRATELLI D'ITALIA) 
LA RUSSA IGNAZIO (FRATELLI D'ITALIA) 
MAIETTA PASQUALE (FRATELLI D'ITALIA) 
MELONI GIORGIA (FRATELLI D'ITALIA) 
NASTRI GAETANO (FRATELLI D'ITALIA) 
RAMPELLI FABIO (FRATELLI D'ITALIA) 
TOTARO ACHILLE (FRATELLI D'ITALIA) 
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