"Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del dottor Giuseppe Carbone e del dottor Emidio Di Giambattista, rispettivamente Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti; la richiesta di rinvio a giudizio riguarda ipotesi di abuso di ufficio e falso in atto pubblico, connesse al preteso potere di controllo politico sugli atti di citazione - in particolare all'indagine sui fondi neri IRI - da parte del Presidente Carbone, alla vicenda ENIMONT, al trasferimento d'ufficio del Vice Procuratore generale Mario Casaccia, che aveva denunciato interferenze e comportamenti illegittimi nel processo di responsabilita' amministrativa sullo scandalo delle carceri d'oro; il dottor Carbone - per giunta estraneo alla magistratura della Corte dei conti - e il dottor Di Giambattista sono stati nominati rispettivamente Presidente dal Governo Craxi e Procuratore generale dal Governo Goria; tale potere di nomina dei vertici della magistratura contabile da parte del Governo, sui cui atti viene esercitato il controllo di legittimita' della Corte dei conti, appare in stridente contrasto con la prescrizione dell'articolo 100 della Costituzione, secondo il quale la legge deve assicurare l'indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti dal Governo; lo stesso Procuratore generale in una recente intervista ha criticato detto potere di nomina del Presidente della Corte, dimenticando che anch'egli e' stato nominato dal Governo, il quale, anzi, trascuro' nell'occasione di attenersi - come sempre avvenuto in precedenza - all'indicazione del Consiglio di presidenza della Corte, che aveva designato, per quell'incarico, un altro magistrato; per di piu', l'attuale Procuratore generale risulta in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, ma non in giurisprudenza, in contrasto con la normativa vigente, che richiede, a pena di inammissibilita', per la partecipazione al concorso nella magistratura contabile il possesso di quest'ultima laurea; in passato il Presidente Carbone e' stato protagonista di altri fatti che hanno procurato sconcerto e inquietudine nella pubblica opinione, oltre che ovviamente tra i magistrati contabili, quali: la teorizzazione, in un saggio pubblicato su una rivista giuridica, di uno speciale potere da riconoscere al Presidente della Corte dei conti per dare ugualmente esecuzione ad atti amministrativi, nonostante la dichiarazione di illegittimita', pronunciata dai competenti organi di controllo della Corte stessa; l'essere componente del Comitato scientifico di una SpA di revisione e di certificazione, interessata a svolgere attivita' di controllo sulle pubbliche amministrazioni, in concorrenza con gli organi pubblici a cio' espressamente previsti dalla Costituzione e dalle leggi, tra cui appunto la Corte dei conti; l'aver svolto, in contrasto con tassative disposizioni di legge, simultaneamente ai compiti di Presidente della Corte dei conti, l'incarico di presidente di una SpA, senza neanche averne informato il Consiglio di presidenza della stessa Corte; l'essersi arrogato, in violazione del dettato della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il potere di stabilire monocraticamente con proprie ordinanze il numero e la composizione dei collegi in cui deve suddividersi la Sezione del controllo delle Amministrazioni dello Stato, ordinanze che in seguito alla ferma opposizione dell'Associazione magistrati della Corte dei conti e' stato costretto ad annullare; il Governo deve essere considerato contitolare con il Procuratore generale della Corte dei conti del potere di promuovere l'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati della Corte stessa, contrariamente a quanto puo' apparire dalla lettera dell'articolo 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che indica, invece, soltanto il secondo quale organo abilitato a promuoverla; se cosi' fosse, il Procuratore generale della Corte dei conti sarebbe l'unico magistrato - non soltanto della stessa Corte, ma anche di tutte le magistrature - ad essere sottratto al procedimento disciplinare, non essendo verosimile che egli voglia chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare nei propri confronti; in tutte le altre magistrature, titolari del potere in parola sono sempre due organi: l'uno magistratuale, l'altro politico: nella magistratura amministrativa, ad esempio, il Presidente del Consiglio di Stato ed il Presidente del Consiglio dei ministri; nella magistratura contabile la soluzione non puo' non essere analoga; a questa soluzione induce anche l'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il quale prevedeva come titolari dello speciale procedimento disciplinare ivi disciplinato, il Presidente della Corte dei conti ed il Governo; e' quindi da ritenere che l'articolo 10 della citata legge n. 117 del 1988 abbia modificato la disposizione dell'ora richiamato articolo 8, soltanto per la parte relativa all'individuazione del magistrato titolare dell'azione disciplinare, lasciando immutata invece quella relativa all'organo politico contitolare di detta azione -: se ritenga, nella sua veste di presidente dell'organo contitolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti, di dover intervenire nei confronti dei menzionati magistrati della Corte dei conti, per sollecitarne le dimissioni, essendo divenuta insostenibile la loro permanenza al vertice del massimo Istituto di controllo della Repubblica, a causa delle ipotesi di reato formulate a loro carico, tanto piu' gravi e inquietanti, in quanto strettamente legate all'esercizio delle loro elevate funzioni, utilizzate, secondo le denunce proposte, per impedire l'esercizio di quei poteri di controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte dei conti. \"L'imputato (certamente) non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva\", ma la questione e' se la pesante ombra di sospetto, che quei procedimenti penali avviati gettano sui due magistrati di vertice della magistratura contabile, consenta ad essi di continuare a svolgere, credibilmente, le loro funzioni. Che cosi' non sia, sono gli stessi interessati per primi ad esserne convinti, se e' vero, come e' vero, che nel febbraio 1993, fatto senza precedenti nella storia della Corte dei conti, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, cerimonia alla quale era prevista la presenza del Presidente della Repubblica, fu dapprima rinviata e poi annullata - proprio a causa delle imputazioni contestate al Presidente e al Procuratore generale - anche se con formali giustificazioni, peraltro tanto pretestuose quanto offensive per l'Istituto e per l'opinione pubblica. Anche Ministri della Repubblica si sono dimessi, solo per avere ricevuto un'informazione di garanzia; se il Presidente del Consiglio ritenga, qualora i predetti magistrati non intendessero accogliere l'eventuale invito a dimettersi, di promuovere, da parte del Governo, una richiesta al Consiglio di presidenza della Corte dei conti di sospensione dalle funzioni dei predetti magistrati; se siano allo studio misure per l'abrogazione delle norme sopra richiamate sul potere di nomina del Presidente e del Procuratore generale da parte del Governo, in conformita' del richiamato precetto costituzionale. (3-00069)" . "PROVERA FIORELLO (LEGA NORD)" . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00069 presentata da PROVERA FIORELLO (LEGA NORD) in data 19940602"^^ . . "19940602-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00069 presentata da PROVERA FIORELLO (LEGA NORD) in data 19940602" . "2014-05-14T19:14:19Z"^^ . . . . "3/00069" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . .