INTERPELLANZA 2/02652 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 20001017

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic2_02652_13 an entity of type: aic

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro della sanita', per sapere, premesso che l'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE 258 del 1997 sui nuovi prodotti ed i nuovi ingredienti alimentari prevede che i nuovi prodotti, compresi prodotti o ingredienti alimentari derivati da Organismi geneticamente modificati (OGM) ma che non contengono piu' OGM, possono essere messi in commercio senza sottostare alla completa procedura di autorizzazione prevista all'articolo 4, se e solo se tali prodotti sono «sostanzialmente equivalenti» ai prodotti o ingredienti alimentari esistenti, riguardo alla loro composizione, valore nutritivo, metabolismo, uso a cui sono destinati e tenore di sostanze indesiderabili contenute; detta procedura semplificata deve essere autorizzata dallo Stato membro al quale e' stata presentata la domanda per la immissione sul mercato per la prima volta, sulla base di valutazione espressa da propria autorita' competente per i prodotti alimentari; tra il 1997 e il 1998 l'autorita' di controllo britannica Advisory Committe on Novel Food Processes (ACNFP) certificava la sostanziale equivalenza - e, per cio', autorizzava l'adozione della procedura semplificata - per alcuni prodotti, tra i quali alcune varieta' di mais, MAIS BT 11, MAIS Mon 810, MAIS Mon 809, MAIS T25, nonostante il fatto che vi fosse precisa evidenza della presenza di molecole modificate, in netto contrasto con quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE 258 del 1997; cio' consentiva alle imprese produttrici dei prodotti OGM di porli in commercio e di omettere l'invio dei dossier scientifici corrispondenti alle autorita' sanitarie dei quindici partner europei; il 15 settembre 1999 l'associazione Verdi Ambiente e Societa' si rivolgeva al Ministero della sanita' chiedendo chiarimenti sulla vicenda ed in particolare sulla legittimita' della procedura semplificata adottata per sette prodotti: tre varieta' di olio di colza e le quattro varieta' di mais sopra ricordate; il Ministro della sanita' pro-tempore Rosy Bindi richiese, sulla questione avanzata dall'associazione ambientalista, il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' e del Consiglio Superiore di Sanita'; l'ISS si pronunciava il 22 ottobre 1999, esprimendo il parere della «non sussistenza dell'equivalenza sostanziale» (Allegato nr. 1) e trasmettendo poi la propria valutazione al Consiglio Superiore di Sanita', che, il 16 dicembre 1999 dichiarava i sette prodotti non conformi ai requisiti di «sostanziale equivalenza»; il successivo Ministro della sanita' Umberto Veronesi, mentre dichiarava la sua perplessita' di fronte alle sollecitazioni, da piu' parti pervenute, perche' procedesse alla sospensione della circolazione dei citati prodotti causa l'inadeguatezza della procedura di autorizzazione seguita, richiedeva un nuovo pronunciamento all'Istituto Superiore di Sanita' che, in data 4 luglio 2000 (Allegato nr. 2) riaffermava ancora che per i sette prodotti OGM in questione «non sussiste l'equivalenza sostanziale dal punto di vista composizionale»; tale documento dell'ISS non veniva mai messo a disposizione del Consiglio dei ministri che in piu' occasioni, nel corso del mese di luglio 2000, affrontava la questione della legittimita' della procedura adottata per la circolazione dei sette prodotti citati; il Ministro della sanita' richiedeva invece all'ISS ancora un nuovo pronunciamento ottenendo, in data 28 luglio, un documento ulteriore, questa volta sottoscritto personalmente dal Direttore Benagiano, nel quale, pur riportando (ma senza alcuna valutazione conseguente) la presenza di molecole modificate, si inseriscono giudizi ambigui e contorti, volti ad una possibile lettura del testo a sostegno di legittimazioni della circolazione dei prodotti e, pur citando alcune indicazioni sui possibili rischi comparse nella letteratura scientifica piu' recente, si conclude dichiarando che «alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano esistere rischi per la salute umana ed animale derivanti dal consumo dei derivati degli OGM indicati nella tabella», con un uso evidentemente capzioso del termine «attuale» dal momento che sono in discussione nella comunita' scientifica gli effetti a medio-lungo termine del consumo di tali alimenti, certamente oggi non conosciuti; di fronte alla persistente decisione del Ministro della sanita' di non provvedere al decreto di sospensione per i sette prodotti in oggetto, il Presidente del Consiglio, in nome di un uso rigoroso del principio di precauzione, assumeva la decisione di emanare proprio decreto di sospensione, e tuttavia, causa il mancato supporto di un chiaro documento dell'ISS, riduceva la sospensione alle quattro varieta' di mais, escludendo le tre varieta' di olio di colza per le quali piu' incetto appariva il parere dell'ISS del 28 luglio; la sostituzione del documento dell'ISS del 4 luglio - mai prodotto dal Ministro della sanita' - con quello del 28 luglio fornisce al decreto di sospensione del Presidente del Consiglio base scientifica ben piu' debole di fronte a contestazioni, sia in sede di istituzioni europee, sia di interessi privati; il Commissario alla protezione del consumatore, David Byrne, pur essendo stato inutilmente sollecitato piu' volte, sia dal ministro Bindi che dal ministro Veronesi, a richiedere al Comitato Scientifico dell'alimentazione umana un parere sulla sostanziale equivalenza dei sette prodotti citati, informato tuttavia dell'intenzione del Governo italiano di procedere al decreto di sospensione, convocava finalmente detto Comitato Scientifico, ma ponendo ad esso non la questione posta dall'Italia sulla sostanziale equivalenza sulla quale era ampiamente scontato il parere negativo, ma una valutazione sul rischio sanitario associato all'uso dei prodotti citati; cio' nonostante, il draft preliminare del Comitato scientifico (Allegato nr. 3), redatto dal professor W. Grunow il 2 agosto 2000, sostiene, aggiornandole, tutte le motivazioni che hanno indotto a considerare illecita la commercializzazione dei sette OGM, sostenendo, fra l'altro che: «Le valutazioni di sicurezza presentate dall'ACNFP britannico e dal Comitato Scientifico sulle Piante (SCP) della Commissione europea sono state eseguite tra il 1995 e il 1998 sulle basi di metodi e principi considerati sufficienti all'epoca. Quindi il Comitato ha l'impressione (non puo' escludere) che dovrebbero essere considerate desiderabili ulteriori evidenze riguardo la sicurezza, se i prodotti dovessero essere sottoposti a una rivalutazione. Riguardo la sostanziale equivalenza, il Comitato sottolinea che l'ACNFP non ha fatto distinzioni, fra sostanziale equivalenza totale o parziale, come e' stato fatto nelle «linee guida per la valutazione dei nuovi cibi» del SCF. In contrasto con l'ACNFP, il Comitato vorrebbe applicare queste linee guida e caratterizzare le piante modificate geneticamente e i loro prodotti contenenti le sequenze introdotte come «sostanzialmente equivalenti tranne per la sequenza specifica», come pure ha fatto il SCP nelle sue valutazioni; il 7 settembre 2000 il Comitato Scientifico dell'alimentazione umana ha reso noto il proprio parere che, ribaltando il parere preliminare del 2 agosto, ignorando il problema della sostanziale equivalenza che e' alla base del decreto di sospensione del Presidente dei Consiglio, ma concentrando invece l'attenzione sul rischio sanitario ed utilizzando il documento dell'ISS del 28 luglio, conclude per l'assenza di rischio, spianando la strada ad una decisione, che la Commissione europea potrebbe sottoporre alla prossima riunione del Comitato permanente per i prodotti alimentari prevista per il 18 ottobre 2000, con la quale potrebbe intimare all'Italia di revocare il decreto di sospensione relativo ai quattro prodotti -: come sia potuto accadere, innanzi ad una questione di tale rilevanza per il Paese e per il Governo, che il parere dell'ISS del 4 luglio 2000 che confermava per i sette OGM in questione come «... non sussiste l'equivalenza sostanziale dal punto di vista composizionale» non sia stato reso noto dal competente ministero, cosi' inducendo gravemente in eclatante difetto d'istruttoria il Presidente del Consiglio ed il Governo tutto nella trattazione dell'affare e nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000; se non reputi il Presidente del Consiglio altamente lesiva della collegialita' del Consiglio dei ministri una omissione informativa di tale rilevanza e quali iniziative intenda assumere; se non vada censurata, sotto il profilo della scorrettezza del metodo scientifico e della funzione di lealta' istituzionale a cui e' tenuto il massimo organo di consulenza sanitaria dell'Esecutivo, la relazione predisposta in occasione del Consiglio dei ministri del 4 agosto ove il direttore dell'ISS capovolge i precedenti e difformi pareri espressi, - e nel caso del succitato parere del 4 luglio 2000 addirittura opportunamente e fisicamente rimossi - in base ad apodittiche affermazioni e volute imprecisioni terminologiche e concettuali; se non reputi inoltre il Governo estremamente grave e scientificamente quanto proceduralmente incomprensibile, se non alla luce di inconfessabili motivazioni di oggettiva sudditanza dei competenti organi della Commissione europea agli interessi dell'industria biotech, il pronunciamento del Comitato scientifico UE ove esso, in assoluta difformita' dello studio della problematica e della proposta avanzata dai componenti relatori sul caso, ha confermato l'assenza di rischio sanitario nell'uso dei prodotti OGM in questione; se tale fatto, eventualmente portato alla base di una posizione della Commissione contraria al divieto di commercializzazione disposto dall'Italia, non leda gli interessi e la dignita' del Paese; se tale vicenda nel complesso non crei un gravissimo precedente procedurale basato su falsi presupposti e su evidenti intenti di umiliare ogni legittima e doverosa iniziativa assunta da quegli Stati membri maggiormente attenti ed ossequiosi del principio precauzionale, solo a parole posto a base delle politiche ambientali dell'Europa; quali iniziative intenda quindi assumere il Governo in sede UE affinche' sia ristabilita verita' scientifica e correttezza procedurale cosi' da garantire i primari interessi alla salute ed all'ambiente di tutti i cittadini dell'Unione. (2-02652)
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INTERPELLANZA 
TATTARINI FLAVIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
CRUCIANELLI FAMIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
AMATO GIUSEPPE (FORZA ITALIA) 
BANDOLI FULVIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
CANGEMI LUCA ANTONIO (MISTO) 
CENTO PIER PAOLO (MISTO) 
COSSUTTA MAURA (COMUNISTA) 
DE BENETTI LINO (MISTO) 
DUILIO LINO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
GALLETTI PAOLO (MISTO) 
GARDIOL GIORGIO (MISTO) 
GIORDANO FRANCESCO (MISTO) 
TRABATTONI SERGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
LECCESE VITO (MISTO) 
LENTI MARIA (MISTO) 
LENTO FEDERICO GUGLIELMO (COMUNISTA) 
MALENTACCHI GIORGIO (MISTO) 
MANTOVANI RAMON (MISTO) 
MARINI FRANCO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
MICHELANGELI MARIO (COMUNISTA) 
MORONI ROSANNA (COMUNISTA) 
NARDINI MARIA CELESTE (MISTO) 
NIEDDA GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
ORTOLANO DARIO (COMUNISTA) 
PISAPIA GIULIANO (MISTO) 
PISTONE GABRIELLA (COMUNISTA) 
PROCACCI ANNAMARIA (MISTO) 
ROSSI EDO (MISTO) 
SAIA ANTONIO (COMUNISTA) 
SARACENI LUIGI (MISTO) 
SCALIA MASSIMO (MISTO) 
TURRONI SAURO (MISTO) 
VALPIANA TIZIANA (MISTO) 
FIORONI GIUSEPPE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
FRIGATO GABRIELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
GIANNOTTI VASCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
BARTOLICH ADRIA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) 
CERULLI IRELLI VINCENZO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
GIACALONE SALVATORE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) 
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2/02652 
PAISSAN MAURO (MISTO) 

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