"FIORI PUBLIO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "Camera dei Deputati" . "1"^^ . . . "INTERPELLANZA URGENTE 2/01243 presentata da MAZZUCA POGGIOLINI CARLA (MISTO-ALLEANZA POPOLARE-UDEUR) in data 15/07/2004" . . "INTERPELLANZA URGENTE 2/01243 presentata da MAZZUCA POGGIOLINI CARLA (MISTO-ALLEANZA POPOLARE-UDEUR) in data 15/07/2004"^^ . . "20040715" . "2015-04-28T23:05:17Z"^^ . "2/01243" . "Interpellanza urgente Atto Camera Interpellanza urgente 2-01243 presentata da CARLA MAZZUCA POGGIOLINI giovedì 15 luglio 2004 nella seduta n. 491 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere premesso che: sia l'Italia sia la Norvegia sono firmatarie della Convenzione per i diritti del fanciullo (NY 1989) ratificata in Italia con legge n. 176 nel 1991; detta convenzione agli articoli n. 9 e n. 10 recita che il minore ha diritto alla propria famiglia (anche se i genitori sono separati) e all'articolo 3 recita che gli Stati firmatari devono adeguare le proprie normative al superiore interesse del minore; da tre anni alla bambina italiana Lara Berlini in Norvegia viene arbitrariamente impedito ogni contatto con il padre, genitore biologico e psicologico della piccola, con la famiglia paterna e con il suo ambiente italiano in violazione di provvedimenti giudiziari sia norvegesi sia italiani nonché della convenzione ONU su citata; secondo gli interpellanti nei confronti di Lara Berlini vi è chiaramente una insufficiente azione delle autorità dei due Paesi al fine di rispettare quanto contenuto dalla Convenzione per i diritti del fanciullo; ciò accade in base a tale cronologia dei fatti: il 3 agosto 2001, la procura del Tribunale dei minorenni di Bologna rimpatria in Norvegia la figlia del signor Berlini dopo che il padre l'ha trattenuta per quattro anni per assicurarle la necessaria assistenza sanitaria; il 28 marzo 2003, il Tribunale di Rimini ha affidato dopo lunghi e scrupolosi accertamenti, la bambina in via esclusiva al padre motivando tale decisione con le condizioni gravemente pregiudizievoli per la salute psicofisica della minore in Norvegia; il padre fu assolto da ogni addebito penale derivante dalla supposta sottrazione di minore in data 31 ottobre 2003 dalla giustizia italiana e in data 11 marzo 2004 dalla polizia Norvegese, che svolge alcune funzioni spettanti in Italia alla magistratura inquirente, archiviando definitivamente la quinta accusa e il conseguente mandato d'arresto nei confronti di Silvio Berlini; 24 marzo 2004, dopo varie trattative con il legale della ex moglie, che gli faceva pervenire per iscritto pesanti richieste economiche relative a tutte le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'incontro, per iscritto, il signor Berlini si accingeva a partire per la Norvegia per incontrare la figlia, come disposto da un provvedimento norvegese del 1997; il distretto di polizia di Hordaland ha emesso lo stesso 24 marzo mattina, giorno previsto per la partenza, un decreto di divieto di contatto tra Silvio Berlini, genitore affidatario, e sua figlia, con dichiarazione di contumacia, inaudita altera parte, senza alcuna forma di notifica, con la motivazione che contatti tra il Berlini e la figlia avrebbero potuto disturbare la serenità della ex moglie e lasciando peraltro alla madre della piccola la facoltà di decidere sugli incontri; il citato provvedimento di polizia è immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal tribunale di Bergen, con una procedura che normalmente dura 14 giorni, ma ad oggi, dopo tre mesi, malgrado le richieste inviate dal Berlini con tre distinte lettere raccomandate, non c'è stata alcuna notifica all'interessato, né gli sono stati trasmessi gli atti né è stata fissata un'udienza; il 2 giugno ad una telefonata del Berlini al tribunale di Bergen ha gentilmente dato risposta il giudice signora Tveit che lo informava di un ricorso, affidato alla sua competenza, tendente ad ottenere la decadenza dalla patria potestà e l'annullamento dei provvedimenti concessivi dei rapporti tra padre e figlia, ricorso di cui il Berlini richiedeva ancora formale notifica e copia degli atti, ancora una volta negati in tale circostanza; il 4 giugno 2004, il Ministero di giustizia Norvegese informa il Berlini che era stata rigettata la sua richiesta di gratuito patrocinio, ex articolo 26 della Convenzione dell'Aja del 1980, con la seguente motivazione, «pur ammettendo, che lei ha ogni titolo sia per la Convenzione dell'Aja che per il diritto interno norvegese di accedere al gratuito patrocinio, noi non riteniamo opportuno concederglielo in quanto lei si è messo in questa situazione attraverso il reato commesso»; tale risposta è giunta 7 mesi dopo la richiesta, mentre la Convenzione dell'Aja prevede 6 settimane per tutta la procedura giudiziaria di rimpatrio o riconoscimento dei diritti di visita; nel frattempo, il 24 maggio 2004, l'Autorità centrale convenzionale presso il nostro Ministero della giustizia aveva trasmesso un ricorso del Berlini, previsto dalla citata Convenzione dell'Aja del 1980, alla Autorità centrale convenzionale presso il Ministro di giustizia norvegese, di cui ad oggi, dopo un mese, non è nemmeno pervenuta la consueta comunicazione di ricezione dell'atto, mentre la Convenzione prevede che tutta la procedura giudiziaria sia conclusa entro sei settimane dall'invio del ricorso; il 12 giugno 2004, il signor Giovanni Berlini, padre di Silvio e nonno della piccola, ha potuto incontrarla per 2 ore, dopo aver richiesto a febbraio l'assistenza dell'ambasciata italiana per esercitate il diritto di visita disposto dal giudice italiano, diritto negato dalla giustizia norvegese per tre anni consecutivi; l'ambasciata italiana aveva contribuito solertemente all'incontro, traducendo un documento dell'avvocato Veum, legale della ex moglie del Berlini, ed inviandolo al nonno Berlini, senza mancare di sollecitarlo, il 4 giugno, al pagamento di quanto richiesto dalla madre della piccola, fornendo i riferimenti bancari e facendo presente addirittura la necessità di autenticare la relativa copia contabile presso il consolato italiano a Lugano, ove il signor Giovanni Berlini risiede; le richieste dell'avvocato Veum, a nome della sua assistita, secondo l'interrogante, non sono avanzate nel superiore interesse della minore ma della madre; l'incontro del signor Giovanni Berlini con la nipotina è avvenuto in presenza di un vigilante albanese, scelto dalla madre della piccola, senza assistenza diplomatica italiana, ma è servito ad accertare che la bambina è enormemente ingrassata, commossa alla vista del nonno al quale ha chiesto di poter rivedere il padre -: quali misure il Governo intenda adottare per sollecitare il governo norvegese a rispettare i diritti della minore cittadina italiana Lara Berlini di poter incontrare e frequentare suo padre, atteso che la bambina appare chiaramente trattenuta in una situazione di degrado affettivo e fisiologico; quali misure il Governo italiano intende adottare per sollecitare il governo norvegese a considerare o quanto meno a prendere in considerazione anche le decisioni della giustizia italiana, ponendo fine all'isolamento della nostra piccola connazionale Lara, principale vittima di una vicenda disumana per lei e per la sua famiglia italiana. (2-01243) «Mazzuca Poggiolini, Boato, Fiori»." . "20041012" . "MAZZUCA POGGIOLINI CARLA (MISTO-ALLEANZA POPOLARE-UDEUR)" . . . . "BOATO MARCO (MISTO-VERDI-L'ULIVO)" . "INTERPELLANZA" . "20040715-20041012" . .