"INTERPELLANZA 2/00566 presentata da FUSCAGNI STEFANIA (PART.POP.ITAL.) in data 19950627" . "INTERPELLANZA 2/00566 presentata da FUSCAGNI STEFANIA (PART.POP.ITAL.) in data 19950627"^^ . "0"^^ . . "INTERPELLANZA" . "2/00566" . "19950627-" . . "FUSCAGNI STEFANIA (PART.POP.ITAL.)" . . . . "2014-05-14T19:13:22Z"^^ . . . "La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che: nel programma sottoposto all'approvazione dei Ministri del tesoro e dell'industria, commercio ed artigianato, il 29 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 487 del 1992, il Commissario liquidatore dell'EFIM prevedeva testualmente a proposito della Breda Costruzioni Ferroviarie quanto segue: \"La Breda Costruzione Ferroviarie SpA dopo l'accorpamento del ramo delle Reggiane di cui sub 2.5.3 nonche' dopo il perfezionamento delle fusioni di cui SOFER e IMESI, quale ultima operazione che ha gia' visto la concentrazione in detta societa' della Omeca e Ferrosud (gia' controllate dirette Breda Costruzioni Ferroviarie), in attuazione di un progetto di razionalizzazione industriale tendente ad uniformare alle nuove esigenze di mercato il gruppo ferroviario, procedere attraverso la standardizzazione dei processi produttivi e della qualita' alle richieste della committenza internazionale e ad attuare una rigorosa politica di contenimento dei costi, con la conseguente riduzione delle diverse strutture aziendali. Il processo di concentrazione sara' completato con la fusione della Cometra, societa' con modesta entita' produttiva che, peraltro, lavora quasi esclusivamente per la Breda Costruzioni Ferroviarie, nonche' della Breda Fucine Meridionali S.p.A. che produce cuscinetti, piastre, blocchi, guance, parasale, corpi commutatori, carcasse, travi, ruote, cuori di acciaio al manganese, assili, scambi, giunti saldati ed incollati. Nella produzione di cuori al manganese, Breda Fucine Meridionali rappresenta, di fatto, l'unico produttore nazionale con capacita' tecniche d'avanguardia competendo, a livello europeo, con i principali produttori. Tali fusioni dovranno essere completate secondo un progetto da presentare entro il 1^ marzo 1993, che peraltro potra' prevedere in alternativa la vendita separata di una o piu' delle societa' indicate. Poiche' viene affermato il diritto di un terzo (Finmeccanica) ad esercitare la prelazione in caso di vendita delle azioni Breda Costruzioni Ferroviarie, in forza degli accordi di cui in precedenza, per evitare lungaggini che avrebbero ripercussioni profondamente negative sull'attivita' della societa' e sulle sue quote di mercato, il Commissario liquidatore ha proposto al terzo (Finmeccanica) un arbitrato reso da un arbitro nominato di comune accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Ministro del tesoro, che decida inappellabilmente sulla controversia entro un termine perentorio di 30 giorni. L'arbitro e' stato accettato da Finmeccanica e l'arbitro unico e' stato nominato dal Ministro del tesoro. Qualora il vantato diritto risultasse inesistente si procedera' alla vendita con le modalita' qui di seguito descritte (e analoghe a quelle della vendita SIV); altrimenti si riconosceranno i diritti del terzo (Finmeccanica) e si procedera' alla vendita secondo le indicazioni del lodo con formalita' che tengano conto di tali diritti e con determinazione del prezzo in contraddittorio con l'assistenza di societa' di livello internazionale; ove non venisse raggiunto un accordo si procedera' alla nomina di una societa' dello stesso genere con funzioni di arbitratore con le modalita' di cui all'articolo 1473 del codice civile. La procedura da seguire per la cessione delle azioni della Breda Costruzioni Ferroviarie dev'essere analoga a quella in corso per la SIV: si propone una vendita internazionale con confronto fra gli offerenti che hanno aderito all'invito di presentare offerte nell'assoluta trasparenza, con procedure di valutazione neutre ed affidate a valutatori indipendenti. Essa potra' essere iniziata anche prima della presentazione e approvazione del progetto da realizzare entro il 1^ marzo 1993 (salve le riserve sui mutamenti dell'oggetto della vendita), anche per le eventuali esigenze di tener conto, in ogni caso, della scadenza dei termini per le commesse di materiale rotabile (consorzio CAPRI), che vengono a costituire un ulteriore punto qualificante nell'inserimento della Breda Costruzioni Ferroviarie in un sistema che investe la totalita' del settore nazionale. Conseguentemente la decisione sulla vendita dovra' tener conto non solo del prezzo offerto ma anche del piano industriale che dovra' essere presentato dall'offerente\"; come e' noto, gia' nel marzo 1992, nel quadro di una piu' ampia collaborazione tra EFIM e Finmeccanica, veniva previsto che, qualora EFIM o Finmeccanica avessero voluto cedere a terzi, rispettivamente, le azioni della Breda Costruzioni Ferroviarie o dell'Ansaldo, il cedente avrebbe riconosciuto all'altro \"un diritto di prelazione\". Dopo lo scioglimento dell'EFIM (17 luglio 1992), avendo il Commissario liquidatore dichiarato di voler cedere a terzi la Breda Costruzioni Ferroviarie, Finmeccanica, coerentemente ed immediatamente ha attivato il proprio diritto di prelazione ed ha anche formulato una richiesta di acquisto. Il rifiuto del Commissario liquidatore di riconoscere la validita' della prelazione della Finmeccanica ha innescato una controversia che, dopo molto tempo perduto a danno di Breda Costruzioni Ferroviarie, e' stato risolto \"dall'arbitrato Irti\" a favore del buon diritto di Finmeccanica. Soltanto nel marzo 1993, il Commissario liquidatore pubblico un primo invito ad offrire per l'acquisto della Breda Costruzioni Ferroviarie senza tuttavia ottenere alcuna offerta. Invece di procedere con l'offerta Finmeccanica, il Commissario liquidatore, dopo cinque mesi dal primo, pubblicava un nuovo invito ad offrire che, anch'esso, non portava ad alcun risultato. Solo ora, dopo piu' di un anno e mezzo perduto, il Commissario liquidatore ammetteva l'inesistenza di offerenti ed invitava la Finmeccanica a fare un'offerta che veniva sollecitamente prodotta non appena furono acquisiti i dati essenziali per una prima sommaria valutazione. Il Commissario liquidatore, ancora una volta, invece di sviluppare l'offerta Finmeccanica decide di procedere a trattativa privata e Finmeccanica, nuovamente invia un'offerta alla quale il Commissario liquidatore, piu' volte sollecitato, da' una risposta negativa affermando che l'offerta di Finmeccanica era simile ad una richiesta di vendita con dote. La Finmeccanica confuta l'opinione del Commissario liquidatore e riconfermando l'offerta gia' fatta, invita il Commissario liquidatore ad affidare a due banche, una di nomina EFIM e una di nomina Finmeccanica la determinazione definitiva del prezzo per Breda Costruzioni Ferroviarie nonche' la conformita' della proposta Finmeccanica al \"programma\" presentato a suo tempo dal Commissario liquidatore sopra riportato. Anche in questo caso il Commissario liquidatore, con argomentazioni chiaramente strumentali respinge l'offerta dichiarandosi comunque disposto ad esaminarne altre. Si hanno ben presente la legge di scioglimento dell'EFIM n. 93/33 e tutte le normative, anche amministrative, emanate in attuazione delle dette leggi -: se il comportamento del Commissario liquidatore sia conforme alla legge o non ne costituisca una evidente violazione; se il comportamento del Commissario liquidatore non abbia portato la Breda Costruzioni Ferroviarie sull'orlo del disastro con gravissimo danno per i lavoratori che ne hanno dovuto sopportare i gravissimi costi sociali; se tutto quanto sopra risponda alla volonta' del Governo ed all'interesse della Nazione o se piuttosto non si tratti di comportamenti arbitrari e dannosi; se, tutto quanto sopra considerato, gli interpellati Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato non intendano agire per rimediare ai danni derivanti della presente situazione e, in caso positivo quali passi intendono intraprendere. (2-00566)" .