_:Bfb4a9c86a6a5c452bc2da102caa91b25 "20090423" . _:Bfb4a9c86a6a5c452bc2da102caa91b25 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:Bfb4a9c86a6a5c452bc2da102caa91b25 . "SBROLLINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "SCARPETTI LIDO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "LA FORGIA ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "INTERPELLANZA URGENTE 2/00358 presentata da DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090407"^^ . "2/00358" . . "RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "COSCIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "CIRIELLO PASQUALE (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "PES CATERINA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . _:Bfb4a9c86a6a5c452bc2da102caa91b25 . . . "FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "LULLI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "D'ANTONA OLGA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . "MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "VASSALLO SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO)" . "RUSSO ANTONINO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "Atto Camera Interpellanza urgente 2-00358 presentata da ROSA DE PASQUALE martedi' 7 aprile 2009, seduta n.160 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per sapere - premesso che: la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, avente ad oggetto «iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009-2010», al punto 3.1, terzo e quarto capoverso, prevede che «in sede di iscrizione alla prima classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilita' di organico («inglese potenziato»); le ore riservate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilita' di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.»; tale circolare trasforma la seconda lingua comunitaria, introdotta in attuazione della legge n. 53 del 2003 (cosiddetta riforma Moratti), in una materia facoltativa-opzionale, a scelta delle famiglie, che ben possono rinunciare all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado, determinando, tra il resto una sicura quanto drastica riduzione delle cattedre, a livello nazionale di 5.616, come risulta dal decreto interministeriale allegato alla circolare n. 38 del 2 aprile 2009, diramata dal M.I.U.R., disponibili per le assunzioni degli insegnanti di lingua francese, spagnola e tedesca; il quadro normativo in cui la seconda lingua comunitaria e' stata inserita nell'ambito della scuola secondaria di primo grado e' principalmente (a parte le sperimentazioni gia' funzionanti in precedenza) l'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; di seguito il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in attuazione della delega, ribadisce all'articolo 9 che «la scuola secondaria di primo grado (...) introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione europea»; la riforma della scuola secondaria di I grado e' andata a regime su tutti e tre gli anni nel 2006-2007 ed ha iniziato a trovare applicazione per il primo anno di corso di studi a partire dall'anno scolastico 2004-2005 (cfr. circ. min. n. 29 del 5 marzo 2004); con il decreto ministeriale del 31 luglio 2007, il Ministero, ha emanato le nuove «indicazioni per il curricolo» per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, allegate allo stesso decreto e parte integrante di esso, per le lingue comunitarie le nuove indicazioni prevedono: «l'apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette all'alunno di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale... con l'apprendimento di due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola primaria e la seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, l'alunno sviluppa non solo la capacita' di imparare piu' lingue, ma anche di imparare con le lingue a fare esperienze, ad affrontare temi e problemi e a studiare altre discipline (omissis)»; non vi e' dubbio che le indicazioni ex decreto ministeriale 31 luglio 2007 prevedano l'obbligatorieta' dello studio della L2; del pari e' certo che tali indicazioni sono le uniche attualmente in vigore, tanto che lo stesso ministero, alla data del 1 o marzo 2009, ad esse rimandava nella prima pagina del proprio portale internet, facendo quindi pacificamente riferimento alla piena vigenza delle «nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione» approvate con il citato decreto ministeriale 31 luglio 2007; le annuali circolari delle iscrizioni hanno, sinora, sempre richiamato il concetto che nelle discipline obbligatorie rientrano l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali); la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009, relativa alle iscrizioni per il 2009-2010, ha inopinatamente deviato dalla linea condotta sinora e senza tener conto dell'obbligatorieta' dello studio della seconda lingua ribadita con le nuove indicazioni nazionali ex decreto ministeriale 31 luglio 2007 ha introdotto l'opzione per l'inglese potenziato, detta possibilita' determina la trasformazione della seconda lingua comunitaria in materia opzionale e la perdita sicura, di migliaia di classi di seconda lingua e conseguentemente di 5616 cattedre di francese, spagnolo e tedesco; la previsione della circolare sulle iscrizioni che si contesta trova significativo riscontro nei regolamenti attuativi del piano programmatico previsto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano di cui al comma 3 riassume il quadro degli interventi sugli ordinamenti e l'organizzazione scolastica, sul dimensionamento della rete, con misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica; in data 18 dicembre 2008 il Consiglio dei ministri ha poi approvato due schemi di regolamento che peraltro non sono ancora stati pubblicati e che quindi di fatto non esistono; la possibilita' di optare per il cosi' detto «inglese potenziato» e' stata prevista dalla circolare iscrizioni n. 4 del 2009, senza che cio' fosse consentito da alcuna norma di rango legislativo infatti, l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 impone, in attuazione della legge delega n. 53 del 2003 citata, lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea nella scuola secondaria di primo grado; e' peraltro evidente che la scelta ministeriale tende a dare anticipata e, per cio' solo, illegittima attuazione alle previsioni dei regolamenti attuativi dell'articolo 64 decreto-legge n. 112 del 2008, infatti la circolare impugnata ha introdotto anche la possibilita' dell'italiano potenziato per gli alunni stranieri, sempre ai danni della seconda lingua comunitaria; la circolare tende ad anticipare gli effetti di una norma non ancora in vigore e risulta illegittima anche sotto questo profilo; peraltro il comitato orizzontale scuola media del C.N.P.I. fa notare che la previsione dell'inglese potenziato impoverisce la qualita' della formazione complessiva degli allievi di questo segmento scolastico ed e' in contrasto con le linee generali di politica scolastica a livello comunitario e con le impostazioni culturali in materia di insegnamento - apprendimento di piu' lingue comunitarie anche sul piano giuridico non pare legittima la soppressione di fatto di una parte «obbligatoria» del curricolo; sin dal 1995, con la presentazione del libro bianco «insegnare e apprendere - verso la societa' conoscitiva», la commissione europea ha raccomandato agli stati membri di perseguire l'obiettivo della conoscenza di tre lingue comunitarie: «la conoscenza di piu' lingue e' diventata oggi una condizione indispensabile per ottenere un lavoro e questo e' ancor piu' necessario in un mercato europeo senza frontiere inoltre costituisce un vantaggio che permette di comunicare piu' facilmente con gli altri, scoprire culture e mentalita' diverse, stimolare l'intelletto, il plurilinguismo, elemento d'identita' e caratteristica della cittadinanza europea, e' inoltre un elemento alla base della societa' conoscitiva»; le conclusioni del Consiglio dei ministri della comunita' del 22 settembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale c. n. 303 del 4 ottobre 1997) auspicano che le azioni proposte dal libro bianco siano esaminate dagli organi interessati allo scopo di aprire nuove prospettive per l'istruzione; la risoluzione del consiglio del 16 dicembre 1997 riguardante l'insegnamento precoce delle lingue dell'unione europea (in Gazzetta Ufficiale c. n. 1 del 3 gennaio 1998, dopo aver premesso che resta ferma «la pari dignita' di tutte le lingue dell'Unione» ritiene che «occorre riflettere sugli strumenti che possono permettere di raggiungere il duplice obiettivo di preservare la diversita' culturale e linguistica e di promuovere il plurilinguismo europeo. L'apprendimento precoce puo' costituire un fattore di qualita' nell'apprendimento delle lingue e in tal modo contribuire al conseguimento di siffatti obiettivi; la decisione n. 1934/2000/ce del parlamento europeo e del consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce l'anno europeo delle lingue 2001 (in Gazzetta Ufficiale 1 n. 232 del 14 settembre 2000), contiene un ampio preambolo ove sono riassunti i principali atti dell'unione europea in materia di istruzione e formazione al plurilinguismo. Si ricorda, tra l'altro, che «tutte le lingue europee, in forma orale o scritta, sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignita' e fanno parte integrante delle culture e della civilta' europee», «l'apprendimento delle lingue e' importante in quanto rafforza la consapevolezza della diversita' culturale e contribuisce a sradicare la xenofobia, il razzismo, l'antisemitismo e l'intolleranza e costituisce altresi' un notevole potenziale economico»; la risoluzione del consiglio del 14 febbraio 2002 (Gazzetta Ufficiale c. n. 50 del 23 febbraio 2002) relativa alla promozione della diversita' linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'anno europeo delle lingue 2001, ribadita la regola generale che gli studenti dovrebbero avere la possibilita' di apprendere due lingue dell'unione diverse dalla o dalle lingue materne, ricorda la competenza degli stati membri in materia di contenuto dell'insegnamento e organizzazione dei sistemi d'istruzione, nonche' della propria diversita' culturale e linguistica, ma sottolinea anche che tutte le lingue europee sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignita' e costituiscono parte integrante della cultura e della civilta' europee. Invita pertanto gli stati membri ad «adottare le misure che ritengono appropriate per offrire agli studenti, nella misura del possibile, l'opportunita' di apprendere due lingue o, se del caso, piu' lingue oltre alla lingua madre»,; specifica, inoltre, che «al fine di promuovere la cooperazione e la mobilita' in tutta l'Europa, l'offerta, per quanto concerne le lingue, dovra' essere il piu' possibile diversificata e includere le lingue dei paesi e/o delle regioni limitrofi»; nel marzo 2002, i capi di stato e di governo dell'unione europea riuniti a Barcellona hanno riconosciuto la necessita' di agire nel settore istruzione, sia a livello U.E. che a livello nazionale e hanno indicato nell'apprendimento di due lingue comunitarie oltre a quella madre un obiettivo prioritario nel campo delle politiche dell'istruzione e formazione; l'articolo 165 (gia' articolo 149 del trattato della comunita' europea) del trattato sul funzionamento dell'unione europea (o trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007), prevede che «l'azione dell'unione e' intesa a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli stati membri». Il trattato e' stato ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130; la commissione europea, in data 18 settembre 2008 ha emanato la «comunicazione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni» avente ad oggetto: «il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune»; a tale riguardo uno strumento chiave e' rappresentato dall'obiettivo di Barcellona della comunicazione nella lingua materna piu' altre due lingue. Occorrono maggiori sforzi affinche' tutti i cittadini possano raggiungere quest'obiettivo. (...) Due precedenti comunicazioni della commissione hanno fissato obiettivi strategici e priorita' per l'insegnamento efficace di un'ampia gamma di lingue sin dai primi anni di vita, che rimangono validi e dovrebbero essere perseguiti. Sono ancora necessari sforzi per aumentare il numero di lingue insegnate, in particolare in relazione alla scelta di una seconda lingua straniera. Le difficolta' organizzative derivanti da una maggiore scelta di lingue potrebbero essere superate con l'utilizzo di nuove tecnologie (insegnamento a distanza via internet, videoconferenze in classi e scambi virtuali), il collegamento in rete tra scuole e istituti d'istruzione, patenariati con le parti interessate a livello locale e gemellaggi con istituzioni estere»; la commissione invita pertanto gli stati membri a - offrire a tutti l'opportunita' reale di padroneggiare la/e linguala/e nazionale/i e altre due lingue - rendere disponibile una gamma piu' ampia di lingue per consentire una scelta individuale e soddisfare le esigenze locali di apprendimento delle lingue; l'insieme delle indicazioni sopra esposte, tenuto conto del principio di leale cooperazione ex articolo 10 trattato C.E., (in base al quale gli stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi dell'unione), portano a far ritenere incompatibile con la normativa comunitaria la vera e propria «marcia indietro» sull'insegnamento della seconda lingua comunitaria operata dal diritto interno e, segnatamente, dalla circolare n. 4/09 del M.I.U.R.. Infatti, l'insegnamento di almeno due lingue comunitarie viene considerato un obiettivo prioritario dall'Europa, come ha piu' volte ricordato la commissione e l'attuale commissario al multilinguismo Leonard Orban, che ha criticato pubblicamente la scelta effettuata dal Governo italiano; l'Italia, che con la cosiddetta riforma «Moratti» aveva gia' introdotto lo studio obbligatorio di due lingue comunitarie sin dagli 11 anni, non puo' adottare ora una misura che, di fatto, e' palesemente in contrasto con gli obiettivi indicati a piu' riprese dall'Unione Europea; e' vero che la materia istruzione e' rimessa alla politica dei singoli Stati, ma nel senso che questi sono tenuti ad adottare, «nella misura del possibile», le misure che ritengono appropriate per offrire agli studenti, l'opportunita' di apprendere due lingue; non appare tuttavia conforme al principio di leale collaborazione, dopo che le suddette misure erano state adottate, che il ministero ritratti gli standard europei gia' applicati dal 2004-2005 in tutte le ex scuole medie. Il regresso del ministero, peraltro, non ha alcuna giustificazione finanziaria, perche' il numero delle ore di insegnamento da coprire non varia; ne' vale osservare che l'insegnamento della seconda lingua e' comunque garantito alle famiglie che ne fanno richiesta, in quanto tale insegnamento e' comunque opzionale e alternativo rispetto all'inglese. Le altre lingue comunitarie diverse dall'inglese sono dunque ancillari e recessive rispetto a questa lingua, in totale contrasto con il fondamentale principio comunitario della pari dignita' di tutte le lingue dell'unione e alla luce del principio della sussidiarieta', che impone la necessita' di preservare la diversita' linguistica e di promuovere il plurilinguismo nell'unione (articolo 3, lettera q del trattato CE); non deve peraltro ingannare la circostanza che i regolamenti attuativi del decreto-legge n. 112 del 2008, ancora in corso di emanazione, prevedano che l'inglese potenziato sia attuato solo in «assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria». Tale previsione limita solo in minima parte la possibilita' di opzione delle famiglie, in quanto tende a salvaguardare solo le (poche) cattedre di francese, spagnolo o tedesco gia' presenti nella ex scuola media sulla base della sperimentazione antecedente la riforma «Moratti»; negli ultimi tre-quattro anni scolastici, in cui la seconda lingua e' stata generalizzata nella ex scuola media, l'organico di diritto dei docenti di lingua comunitaria diversa dall'inglese non e' stato variato e cio' ha comportato che tutte le nuove cattedre formatesi in seguito all'introduzione della seconda lingua comunitaria come materia obbligatoria di studio, siano state attivate esclusivamente in organico di fatto e destinate pertanto ad essere coperte prevalentemente da personale a tempo determinato; la previsione dell'insegnamento obbligatorio della seconda lingua, inserita nella legge delega n. 53 del 2003, confermata dal decreto legislativo 59 del 2004 e dalle indicazioni nazionali del 2007, non ha sinora creato un solo posto a tempo indeterminato in piu'; tuttavia, la stessa previsione ha indotto migliaia di laureati in lingue a inserire esami specifici nel loro curricolo e poi a sostenere la SSIS e l'esame di stato di abilitazione all'insegnamento, in una delle lingue comunitarie diverse dall'inglese, sulla base della corretta considerazione che lo Stato, tramite le sue leggi, aveva garantito l'obbligatorieta' dell'insegnamento di L2 e dunque la necessita' di assumere personale docente; i docenti di seconda lingua, pertanto, non solo non sono mai potuti transitare in ruolo sinora, a causa della proroga degli organici del vecchio ordinamento, ma rischiano d'ora in poi di perdere il lavoro come supplenti, che svolgono ormai da anni e di restare precari a vita, atteso che la natura opzionale dell'insegnamento di seconda lingua non consentirebbe di stabilizzarli -: se non ritenga indispensabile modificare le disposizioni in premessa che prevedendo la seconda lingua solo come opzionale, e che, ad avviso degli interpellanti, ledono fortemente la qualita' della scuola italiana, disattendono tanto i dettami della legislazione italiana, quanto quelli della legislazione europea ed innescano una questione sociale di enormi dimensioni riscontrabile nella perdita della possibilita' di lavoro, ormai da anni via via riconfermata mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, per 5616 insegnanti di seconda lingua comunitaria; se, altresi', non ritenga indispensabile aumentare l'investimento di risorse da destinare al precipuo scopo di consentire agli studenti italiani, sin dalla scuola materna, un reale, completo e proficuo apprendimento di due lingue comunitarie, incentivando il numero delle ore di insegnamento delle lingue straniere e l'uso di metodologie didattiche utili a tal fine. (2-00358) «De Pasquale, Capano, Coscia, Amici, Martella, Capodicasa, Ghizzoni, Froner, Rampi, Colombo, Scarpetti, Bernardini, Ciriello, De Torre, Lagana' Fortugno, La Forgia, Gatti, Marchioni, Enzo Carra, Carella, Bachelet, Gnecchi, Vassallo, Bossa, Damiano, Sarubbi, Miotto, Antonino Russo, Sbrollini, Marchi, Fluvi, Madia, Grassi, Siragusa, Lulli, D'Antona, Pes»." . . . . . "COLOMBO FURIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "GRASSI GERO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "CARRA ENZO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO)" . "CARELLA RENZO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "DE TORRE MARIA LETIZIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . . . "LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BACHELET GIOVANNI BATTISTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20090407-20090423" . . "SARUBBI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "CAPODICASA ANGELO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "MARTELLA ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO)" . 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