. . "DEL TENNO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . "BIAVA FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "BERARDI AMATO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "2014-05-14T23:12:04Z"^^ . . . "SALTAMARTINI BARBARA (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "MOZIONE 1/00843 presentata da LEO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120130"^^ . "BERNARDO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . . . . "MOZIONE 1/00843 presentata da LEO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120130" . "1/00843" . "PAGANO ALESSANDRO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . "Atto Camera Mozione 1-00843 presentata da MAURIZIO LEO testo di lunedi' 30 gennaio 2012, seduta n.578 La Camera, premesso che: il fenomeno dell'evasione fiscale costituisce un elemento di grave impatto sul sistema nazionale, sulla leale concorrenza tra gli operatori e sulla tenuta del patto sociale tra gli italiani; per combattere evasione sono da tempo in atto programmi operativi e di collaborazione tra l'amministrazione dello Stato, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza ed il sistema di esazione; l'efficace professionalizzazione dei sistemi di controllo ha consentito, dal 2006 ad oggi, la positiva progressiva crescita di recupero dell'evasione, tanto che la stessa Ocse in occasione del quarto forum mondiale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali - ha recentemente riconosciuto che l'Italia e' la nazione che si e' maggiormente distinta nella lotta all'evasione ed ai paradisi fiscali; il Governo Berlusconi ha contribuito in maniera decisiva, attraverso una serie di interventi normativi puntuali ed incisivi, al raggiungimento di un trend positivo nei confronti della lotta all'evasione; tra i provvedimenti principali in materia di attivita' di accertamento e riscossione, si ricordano: a) il potenziamento della partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo, attraverso misure di incentivazione che hanno attribuito ai comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attivita' di accertamento; b) la revisione e il potenziamento dell'accertamento sintetico, con lo scopo di porre la massima attenzione nella ricerca di elementi di spesa e di investimento indicativi di capacita' contributiva, al fine di intercettare i contribuenti per i quali le spese sostenute non sono compatibili con quanto dichiarato; c) l'impegno per la realizzazione del piano di accertamenti nei confronti delle imprese di medie dimensioni sulla base di specifiche analisi del rischio; d) l'introduzione di significative novita' ai fini della riscossione, per le quali gli accertamenti per imposte sui redditi, iva e irap, dovranno contenere anche l'intimazione al pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso (accertamento esecutivo). Tali atti diverranno, dunque, prontamente esecutivi; tuttavia, il decreto sviluppo, del mese di luglio 2011 (decreto-legge n. 70 del 2011) ha attenuato il principio del «solve et repete», disponendo la sospensione dell'esecuzione forzata, eventualmente conseguente ai predetti atti, per centottanta giorni decorrenti dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione; e) l'ulteriore rafforzamento del controllo sulle compensazioni. In tema di indebito uso di crediti in compensazione sono stati previsti un'intensificazione dei controlli e un inasprimento delle sanzioni per i reati in materia di imposte sui redditi e iva, con l'intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali; si ricordano le disposizioni antielusive volte a colpire l'uso di beni intestati fittiziamente a societa': viene considerata reddito diverso ai fini irpef la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Inoltre, e' prevista l'indeducibilita' dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato; si e' previsto un potenziamento dell'attivita' di accertamento effettuata dall'Agenzia delle entrate, a cui e' stato affidato un ruolo centrale nel coordinamento del servizio di accertamento e riscossione, attraverso l'ottimizzazione delle risorse, l'incremento della capacita' operativa in specifici settori e la collaborazione con altri enti; l'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia possono intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria per il 2003; sono stati rafforzati i poteri del fisco in sede di indagini finanziarie, in particolare consentendo agli uffici di acquisire informazioni anche da societa' ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attivita' di natura finanziaria; sono state introdotte disposizioni in materia di studi di settore, dirette in estrema sintesi: a) a differirne i termini di pubblicazione; b) ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi; c) a consentire l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati; d) a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruita' alle risultanze degli studi di settore; e) ad innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l'ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti; alcune delle disposizioni sopra richiamate sono state introdotte a seguito delle legittime richieste da parte di associazioni rappresentative del mondo produttivo, che avevano sollecitato a livello nazionale l'adozione di norme di rango legislativo e regolamentare volte ad alleggerire il carico fiscale e contributivo gravante sulle imprese, a rendere piu' flessibili i meccanismi di riscossione coattiva, nonche' a ridurre l'onerosita' delle more, degli interessi e sanzioni previsti in caso di ritardo nei pagamenti dei tributi e dei contributi; in tale prospettiva occorre sottolineare come l'intento di tali iniziative sia stato quello di affermare il principio dell'effettiva equita' e sostenibilita' del carico fiscale-contributivo, tenendo conto anche della situazione di difficolta' in cui versa una parte dei contribuenti e delle imprese, a causa del negativo andamento congiunturale dell'economia mondiale, che ha comportato una crisi economico-occupazionale in molti comparti del settore economico primario e secondario, determinando una significativa contrazione dei consumi e delle commesse; situazione, tra l'altro, aggravata dalla debolezza strutturale di alcuni mercati locali, notoriamente costituiti da micro-aziende, per lo piu' sottocapitalizzate ed esposte ad una cronica carenza di liquidita', e dal crescente ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' da parte degli enti del servizio sanitario nazionale; nella convinzione che la battaglia contro evasione fiscale debba essere proseguita e rafforzata, occorre, inoltre, distinguere tra l'evasione «di massa», e l'evasione «interpretativa»; per evasione «di massa», si intende la sistematica sottodichiarazione dei redditi, attraverso, ad esempio, la sottofatturazione dei corrispettivi realizzati; l'evasione «interpretativa» (che coincide solo in parte con la cosiddetta elusione) e', invece, un comportamento piu' articolato e complesso, che consiste, generalmente, nell'individuazione, da parte del contribuente, di assetti negoziali e societari tali da determinare l'occultamento completo o l'erosione del presupposto di imposizione; nella generalita' dei casi, cambiano i soggetti che mettono in campo i predetti comportamenti illeciti: a) le piccole strutture, scarsamente organizzate e che operano direttamente nei confronti dei consumatori finali, generalmente occultano completamente il presupposto di applicazione dei tributi, realizzando di regola fenomeni di evasione «di massa»; b) le strutture di dimensioni piu' rilevanti - e come tali piu' «rigide», dal punto di vista amministrativo - generalmente non pongono in essere fenomeni di evasione di massa (occultamento sistematico, totale o parziale, del presupposto imponibile), ma fenomeni di «evasione interpretativa»; essi, infatti, variamente manipolano (con interpretazioni capziose) la normativa tributaria, allo scopo di fruire di vantaggi fiscali indebiti; e' evidente che le strategie che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, deve mettere in campo saranno profondamente diverse a seconda che si intenda contrastare la cosiddetta evasione di massa ovvero la cosiddetta evasione interpretativa; piu' in particolare, e' evidente che un «intervento umano» (cioe' dall'amministrazione finanziaria sia civile che militare) appare preferibile o, per meglio dire, obbligato, laddove si intenda contrastare la cosiddetta evasione interpretativa in quanto, in questi casi: a) l'anagrafe tributaria puo' rappresentare «solo» un utile supporto per l'innesco di piu' approfonditi controlli; b) per l'effettuazione di controlli efficaci non potra' prescindersi dal lavoro svolto dal personale civile e militare dell'amministrazione finanziaria, che dovra' individuare il comportamento illecito (eventualmente) tenuto dal contribuente e ricostruire il corretto carico tributario che lo stesso avrebbe dovuto scontare; invece, per contrastare l'evasione di massa, appare opportuno affidarsi ad un massiccio utilizzo dell'anagrafe tributaria, in modo combinato con strumenti di accertamento sintetici (cosiddetto redditometro); il potenziamento degli strumenti di indagine finanziaria messi a disposizione con il recente decreto-legge n. 201 del 2011 ha ampliato i poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria, ma pone necessariamente problemi di tutela della privacy dei contribuenti; alcuni recenti interventi giurisprudenziali hanno contribuito a rendere ancor piu' complicato applicare correttamente le disposizioni tributarie, determinando una non chiara distinzione tra legittimo risparmio d'imposta ed elusione/abuso del diritto, impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a: a) rafforzare il coordinamento tra le banche dati a disposizione dell'anagrafe tributaria e le altre banche dati, in particolare quelle degli enti locali, al fine di contrastare l'evasione fiscale; b) coinvolgere gli enti locali nella segnalazione qualificata all'Agenzia delle entrate in ordine ad elementi indice di capacita' contributiva riferiti ai contribuenti, anche al fine di ritrarre risorse economiche relative agli accertamenti tributari andati a buon fine; c) utilizzare le informazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti nel pieno e rigoroso rispetto della privacy dei contribuenti; d) delimitare la portata applicativa dell'elusione e del cosiddetto abuso del diritto, distinguendo i comportamenti dei contribuenti volti ad aggirare obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario da quelli che configurano un legittimo risparmio d'imposta; e) evitare quelle che ai firmatari del presente atto di indirizzo appaiono forme di spettacolarizzazione inutili e, al contrario, concentrare le risorse dell'amministrazione finanziaria su interventi volti a massimizzare i recuperi a tassazione di somme illegittimamente sottratte all'erario; f) in tale contesto, a rafforzare, nel pieno rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, le modalita' di collaborazione tra le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria, sia civile sia militare, al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse amministrative pubbliche, nell'ottica dell'integrazione operativa prevista dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011; g) introdurre ulteriori elementi di maggiore flessibilita' nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di quegli imprenditori che dimostrino di non essere in grado di ottemperare alle scadenze fiscali e contributive per una temporanea difficolta' economica legata alla congiuntura negativa, rafforzando ed ampliando ulteriormente gli strumenti di dilazione dei versamenti dei tributi in favore di tali soggetti previsti dall'articolo 10, commi 13-bis e 13-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011; h) adottare misure di semplificazione del sistema fiscale volte a favorire il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria. (1-00843) «Leo, Bernardo, Saltamartini, Berardi, Del Tenno, Laboccetta, Pagano, Antonio Pepe, Savino, Ventucci, Biava»." . "LEO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . . "SAVINO ELVIRA (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . "PEPE ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "MOZIONE" . . . "1"^^ . "20120130-20120207" .