. . "DALL'OSSO MATTEO (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . . "2018-05-16T18:43:29Z"^^ . . . "Atto Camera Mozione 1-00761 presentato da DALL'OSSO Matteo testo di Giovedì 19 marzo 2015, seduta n. 395 La Camera, premesso che: l'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale afferma il principio della tutela generale per il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sancisce specificamente un principio di tutela per il lavoro italiano all'estero; in modo particolare, sono radicati nel nostro ordinamento giuridico: il principio della parità di trattamento in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti; il principio della territorialità della legislazione applicabile che prevede, come regola generale, l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro; il principio dell'esportabilità delle prestazioni ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, in base al quale le prestazioni non sono soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese; il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in base al quale è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano; deve essere posta in essere ogni azione finalizzata e finalizzabile alla piena adesione a detti fondamentali principi costituzionali; per i lavoratori e il personale italiano all'estero assumono fondamentale importanza le esigenze relative agli aspetti di natura previdenziale, soprattutto in ipotesi di assegnazione del dipendente in Paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale con l'Italia, laddove scatta l'obbligo di doppia contribuzione del lavoratore sia in Italia che nel Paese estero; in tale ambito occorrerà porre in essere ogni iniziativa tanto di monitoraggio quanto di reale intervento presso quei Paesi con cui non siano ancora stati stipulati accordi di regolamentazione o con i quali sia invece necessario provvedere al relativo rinnovo; in ambito previdenziale internazionale è principio generale è quello per cui i contributi si pagano nel Paese ove viene svolta l'attività (cosiddetto « lex loci laboris »). Vi sono però talune deroghe volte ad agevolare la mobilità geografica dei lavoratori; le principali sono rappresentate dal distacco in ambito comunitario, o dal distacco in Paesi extracomunitari, previdenzialmente convenzionati con l'Italia; per quanto riguardo il distacco comunitario, disciplinato in particolare dal regolamento (CE) n.883/2004 e relativi provvedimenti attuativi, si deve osservare che l'ambito di applicazione è piuttosto ampio perché, oltre a comprendere i distacchi in Paesi aderenti all'Unione europea, coinvolge, in forza di specifici accordi internazionali, anche i distacchi in Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera; fuori dall'ambito comunitario «allargato», come sopra individuato, emergono criticità e/o ovvie difficoltà dettate anche dalla «distanza» culturale tra Paesi; in ipotesi di distacco extracomunitario, infatti, si deve verificare in primo luogo l'esistenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale fra Italia e Paese estero, grazie alla quale il lavoratore possa continuare a contribuire solo in Italia e non anche all'estero. In presenza di tale accordo, l'ulteriore passaggio è quello di controllare se la convenzione copra tutti i contributi (invalidità, vecchiaia, superstiti, malattia ed altro) o solo i principali (invalidità, vecchiaia, superstiti) lasciando che per i contributi «minori» sussista comunque una doppia contribuzione; la situazione peggiore, tuttavia, si verifica in caso di distacco in Paese extracomunitario non convenzionato (come ad esempio India o Cina) in cui i contributi, oltre che in Italia, ai sensi della legge n.398 del 1987, sono dovuti anche nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, con un notevole aggravio dei costi aziendali; per garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati, l'Italia ha già stipulato negli anni numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione con il precipuo scopo di garantire maturazione ed esportabilità delle prestazioni pensionistiche; attualmente l'Inps eroga in tutto il mondo circa 500.000 pensioni in convenzione internazionale; molte di queste convenzioni sono state stipulate in anni remoti e scontano, pertanto, un difetto di obsolescenza sia sul piano formale che sostanziale e necessitano, come detto, di essere adeguate ai cambiamenti che hanno investito le legislazioni previdenziali dei Paesi che le hanno stipulate; l'impegno ad aggiornare le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e a sottoscriverne di nuove deve basarsi sulla precisa consapevolezza che l'emigrazione italiana nel mondo ha cambiato volto e, quindi, occorre fornire nuove e più penetranti tutele alle nuove figure di nuovi lavoratori migranti, aggiornando le convenzioni attualmente vigenti e preso atto che esistono numerose convenzioni già sottoscritte dal nostro Paese ma mai ratificate dal Parlamento; tali esigenze divengono ancor più pregnanti se si pensa alla necessità di perseguire, nelle ipotesi virtuose, quel principio di «reciprocità» tra Italia e Paesi esteri che dovrebbe portare il nostro Paese ad adeguarsi – come nel caso del reddito di cittadinanza – alle linee adottate da quasi tutti i Paesi europei in materia di protezione sociale; alla luce della necessità di mettere mano ad una completa revisione del sistema pensionistico italiano che vada nella direzione di un radicale mutamento di tendenza rispetto ai disastrosi principi introdotti dalla cosiddetta «riforma Fornero», sarà, pertanto, altresì da riprendere un percorso di negoziazione per il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi non aderenti all'Unione Europea, in adesione ai principi di cui all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale, impegna il Governo: a porre in essere ogni iniziativa utile all'affermazione dei principi contenuti all'articolo 35, quarto comma, della Carta costituzionale; nel rispetto delle esigenze di controllo della spesa pubblica e dei vincoli di natura finanziaria, a riprendere i negoziati per la stipula e il rinnovo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di emigrazione italiana non aderenti all'Unione europea e, comunque, con tutti i Paesi stranieri, nei casi in cui emerga l'esigenza di intervenire per la stipula e/o la revisione degli accordi bilaterali. (1-00761) (Testo modificato nel corso della seduta) « Dall'Osso , Tripiedi , Chimienti , Ciprini , Cominardi , Lombardi , Villarosa , Colletti »." . . "VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . "MOZIONE 1/00761 presentata da DALL'OSSO MATTEO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 13/03/2015" . . "COMINARDI CLAUDIO (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . "20150313" . . . . "CIPRINI TIZIANA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "CHIMIENTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "20150319" . . "LOMBARDI ROBERTA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . "1"^^ . "1/00761" . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=1/00761" . "COLLETTI ANDREA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=1/00761" . "MOZIONE" . "MOZIONE 1/00761 presentata da DALL'OSSO MATTEO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 13/03/2015"^^ . . . "20150313-20150319" . "Camera dei Deputati" . . "TRIPIEDI DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . .