ODG IN COMMISSIONE 0/01150/015/07 presentata da MAZZONI RICCARDO (IL POPOLO DELLA LIBERTA') in data 05/11/2013

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic0_01150_015_07_17 an entity of type: aic

Atto Senato Ordine del Giorno 0/1150/15/07 presentato da RICCARDO MAZZONI martedì 5 novembre 2013, seduta n. 047 La 7ª Commissione del Senato, in sede di esame dell'A.S. 1150 ("Conversione in legge del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca"); premesso che: l'attuale. sistema di formazione dei nuovi insegnanti per la scuola secondaria, conosciuto come TFA-(tirocinio formativo attivo), ha abilitato in quest'anno accademico quasi 11.000 docenti che, per accedervi, hanno dovuto superare tre dure prove, pagare una lauta tassa di iscrizione (circa 2600 euro in media), frequentare corsi disciplinari e pedagogico-didattici, affrontare un tirocinio di 475 ore e sostenere un esame finale; l'accesso al TFA e` stato articolato, attraverso il superamento di tre prove, svoltesi fra il mese di luglio ed il mese di novembre 2012, cosi` distinte: a) preselettiva (composta da n. 60 test a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 211trentesimi; b) prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 211trentesimi; c) prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi; il percorso formativo ha poi contemplato la frequenza di corsi disciplinari e pedagogico-didattici e il superamento dei relativi esami, concludendosi con un esame finale di abilitazione concernente l'esposizione di un progetto didattico su un argomento disciplinare estratto a sorte da ciascun candidato e la discussione della relazione finale sul tirocinio svolto in classe; sulla base del decreto ministeriale 249 del 2010, e dei successivi regolamenti ministeriali ad esso connesso, l'abilitazione conseguita tramite la frequenza del TFA risulta declassata rispetto a quella conseguita in passato con i cicli della SSIS (Scuole di Specializzazione per l'insegnamento Secondario), ai cui abilitati era sempre spettato l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l'immissione in ruolo per scorrimento (legge 296 del 2006). A differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il TFA spetterebbe solamente l'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI), dalle quali e` difficilmente ottenibile un incarico annuale, ne' si potra` mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato; con l'emanazione in data 27 giugno del decreto ministeriale 572 del 2013, poi, le Graduatorie ad esaurimento (GaE) sono state integrate solo per chi ha conseguito il titolo di abilitazione all'estero e per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-09 e, iscrittosi con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando il nostro stesso corso di TFA appena concluso; il suddetto decreto perpetra una discriminazione tra chi si e` abilitato con il tirocinio formativo attivo (ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010) e chi ha conseguito il medesimo titolo equipollente presso gli altri Paesi VE o chi, dopo avere interrotto la SSIS, si e` abilitato frequentando lo stesso corso di TFA durante questo anno accademico; il vulnus del decreto ministeriale 572 del 2013 opera una disparita` di trattamento tra titoli di abilitazione equipollenti, violando la Direttiva 2005/36/CE e sancendo il paradosso normativo per cui i docenti abilitati nei Paesi VE possano accedere alle GaE, e quindi, in prospettiva, al ruolo, mentre quei docenti che hanno conseguito lo stesso titolo entro i confini nazionali vengono relegati alla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, dalle quali e` possibile ottenere supplenze saltuarie e temporanee, senza con cio` poter ambire ad una collocazione a tempo indeterminato; e` facile trarre dal decreto ministeriale 572 del 2013, infatti, l'implicita affermazione del principio di equivalenza legale tra i corsi SSIS e quelli del tirocinio formativo attivo, che risiede nell'attribuzione al TFA di quel valore giuridico che consente ai congelati SSIS di ottenere l'abilitazione mediante la sua frequenza; il decreto ministeriale 249 del 2010, vieppiu`, annoverava tra i suoi principi cardine la corrispondenza tra i posti messi in palio per l'accesso al TFA e il fabbisogno di personale scolastico calcolato sulla base dei futuri pensionamenti; il Ministro Profumo, nel corso degli ultimi mesi del suo mandato al Ministero della pubblica istruzione, ha stabilito nella bozza di modifica al regolamento del decreto ministeriale 249 del 2010 datata al 12 giugno del 2012, che i titoli di abilitazione conseguiti al termine del TFA costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali, che, come e` ben noto, danno, in caso di superamento, diritto al ruolo, mentre diversamente non viene riconosciuta l'idoneita` all'insegnamento, come per i vecchi concorsi, e quindi l'accesso alle graduatorie ad esaurimento; si e` cosi` creata una disparita` di trattamento, non conforme al dettato costituzionale; al contrario, il titolo conseguito tramite TFA dovrebbe essere equiparato giuridicamente a quello ottenuto nel periodo 1999-2009 dagli abilitati SSIS sulla base del medesimo riconoscimento di quel valore di prova concorsuale che spettava a questi ultimi (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n.240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306), in modo da ottemperare all'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'assunzione previo concorso nella pubblica amministrazione; il principio di valore concorsuale andrebbe attribuito, altresi`, dal punto di vista della presente risoluzione, non solo all'esame finale di abilitazione che concludeva il percorso SSIS e ha concluso similmente quello del TFA, bensi` dovrebbe essere esteso per legge alle tre prove di accesso sopraelencate, la cui valenza ai fini della selezione meritocratica pare essere perfino piu` significativa rispetto alle prove dell'ultimo concorso per l'insegnamento; a differenza delle procedure e dei principi che governavano il sistema di reclutamento fino al 2009 con l'inserimento degli ultimi abilitati SSIS IX Ciclo, chi ora consegue l'abilitazione alla docenza con il T.F.A. risulta essere fortemente penalizzato sotto qualsiasi punto di vista: a) vincitore di un concorso che non ha alcuna ricaduta professionale ed occupazionale; b) detentore di un titolo dal valore abilitante privo di riconoscimento che non risulta spendibile nel sistema scolastico nazionale; l'ordine del giorno e` percio` volto a conciliare la duplice finalita` dell'equiparazione dei docenti abilitatisi con merito e della distinzione giuridica di questi ultimi rispetto ai docenti che godranno di un percorso riservato basato sull'anzianita` di servizio, impegna il Governo: a valutare la possibilita` d'intraprendere tutte le iniziative necessarie ad intervenire: a) per la riapertura e l'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati tramite la frequenza del TFA ordinario, con un punteggio pari a quello conferito negli anni precedenti agli abilitati SSIS, in virtu` della Direttiva 2005/36/CE che sancisce l'uguaglianza dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione Europea e attribuendo al medesimo titolo quel valore di prova concorsuale che consente l'assunzione in ruolo ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione tramite il doppio canale di reclutamento tuttora vigente; b) per l'inserimento contestuale nella Prima fascia delle Graduatorie d'Istituto come da sempre conferito agli abilitati SSIS prima del decreto di riapertura del 2009 o, quanto meno, nella Seconda fascia delle stesse, come previsto dalle note e dai regolamenti ministeriali, da attuare entro il prossimo anno scolastico 2013-14, in modo da rendere effettivamente usufruibile da subito il titolo di abilitazione del TFA come prescritto dalle note ministeriali del 29 aprile 2011 prot. n.1 065 e del 17 aprile 2013. (0/1150/15/7) Mazzoni
xsd:string ODG IN COMMISSIONE 0/01150/015/07 presentata da MAZZONI RICCARDO (IL POPOLO DELLA LIBERTA') in data 05/11/2013 
xsd:integer
20131105 
20131105 
20131105 
ODG IN COMMISSIONE 0/01150/015/07 presentata da MAZZONI RICCARDO (IL POPOLO DELLA LIBERTA') in data 05/11/2013 
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 
xsd:dateTime 2014-06-05T10:31:37Z 
0/01150/015/07 
MAZZONI RICCARDO (IL POPOLO DELLA LIBERTA') 

data from the linked data cloud

DATA