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Il sistema elettorale che caratterizzò buona parte della storia repubblicana fu stabilito, per il Senato, con la legge 6 febbraio 1948, n. 29, e, per la Camera, con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che introdusse un sistema elettorale proporzionale (giocato su circoscrizioni plurinominali concepite come sezioni del Collegio unico nazionale) a liste concorrenti, con la possibilità di esprimere tre o quattro preferenze, secondo l'ampiezza dei collegi. La Camera dei deputati fu eletta in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. La legge elettorale del Senato prevedeva che il territorio di ogni Regione fosse diviso in tanti collegi uninominali quanti senatori le spettavano; ciascun candidato nei collegi uninominali doveva però \"collegarsi\" ad almeno due candidati in altrettanti collegi della stessa Regione. In prima istanza, risultavano eletti quei candidati che, nel rispettivo collegio, avessero ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Tale elevatissimo quorum, però, era assai difficile da raggiungere e, nella quasi totalità dei collegi, ove nessun candidato aveva raggiunto il 65 per cento dei voti, si applicava un sistema di tipo proporzionale A questo sistema furono apportate notevoli modifiche con l'articolo unico della legge 31 marzo 1953, n. 148, che, per la sola Camera, attribuiva un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate tra loro che, in tutto il territorio nazionale, avessero raccolto il 50,01 dei voti. Il relativo disegno di legge fu presentato alla Camera il 21 ottobre del 1952 dal Ministro degli interni, Mario Scelba e nel corso della discussione, che vide intense ed animate sedute, furono presentati 132 ordini del giorno e circa 1700 emendamenti; la seduta del 18 gennaio durò ininterrottamente per tre giorni e tre notti. Alla fine la Camera, dopo 280 ore di dibattito, votò il disegno di legge con 339 voti a favore e 25 contro (MSI, PNM e dissidenti); i comunisti ed i socialisti non parteciparono al voto. Le elezioni politiche generali del 7 giugno 1953 si svolsero dunque per il Senato con la legge 6 febbraio 1948, n. 29, e per la Camera con la nuova normativa (legge 31 marzo 1953, n. 148). Le forze politiche della coalizione di maggioranza ottennero il 49,2 non usufruendo così del premio di maggioranza ed annullando gli effetti della legge che più tardi venne abrogata con la legge 31 luglio 1954, n. 615, che ripristinò in ogni sua parte le norme del testo unico del 1948.
" . . . . . "Proporzionale" . "2019-01-09T12:59:35Z"^^ . . . "1993" . . . . "

Il sistema elettorale che caratterizzò buona parte della storia repubblicana fu stabilito, per la Camera, con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che introdusse un sistema elettorale proporzionale, caratterizzato da circoscrizioni plurinominali concepite come sezioni del Collegio unico nazionale, a liste concorrenti.
La legge 31 marzo 1953, n. 148, attribuì un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate tra loro che, in tutto il territorio nazionale, avessero raccolto il 50,01 dei voti. La norma fu poi abrogata con la legge 31 luglio 1954, n. 615

" . . . . . "1946-1993" . "1946" . . .