S. 1188: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772

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Governo 
19501006 
S. 1188: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 
Progetto di Legge 
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1576 

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