S. 1188: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
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S. 1188: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
Governo
19501006
S. 1188: Proroga della facoltà al Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
Progetto di Legge
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2014-07-15T19:48:28Z
1576