ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1942/001 presentata da GILBERTI LUDOVICO MARIA (LEGA NORD) in data 19950308
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La Camera, premesso che l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali in materia di gestione dei servizi pubblici di comuni e province, prevede che, qualora sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sia possibile ricorrere alla costituzione di societa' per azioni, ponendo la condizione che tali societa' siano "a prevalente capitale pubblico locale"; considerato che, successivamente, il comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1993) ha autorizzato le province e i comuni a costituire apposite societa' per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria del capitale pubblico locale; ricordato che, per agevolare la costituzione di tali societa' il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ha esentato da ogni imposta i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati da enti locali a favore delle societa' stesse e ridotto alla meta' gli onorari previsti per i periti ed i notai che intervengano nella procedura (articolo 13-bis); considerato che, al medesimo fine, il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 498 del 1992 ha esteso le disposizioni agevolative di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (cosiddetta "legge Amato") alle operazioni di conferimento di aziende, complessi aziendali o rami di essi e di ogni altro bene effettuate dagli enti locali al fine di costituire delle societa' per azioni per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, e che venne ulteriormente ridotto da 100 a 10 milioni l'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, qualora l'operazione venisse perfezionata entro il 31 dicembre 1994; rilevato che appare opportuno consentire anche nel 1995 agli enti locali di costituire societa' per azioni per l'esercizio di servizi pubblici, impegna il Governo ad adottare urgentemente misure volte ad incentivare fiscalmente gli enti locali per la costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, in particolare differendo il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall'articolo 12 della legge n. 498 del 1992. (9/1942/1).
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19950308-19950308
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1942/001 presentata da GILBERTI LUDOVICO MARIA (LEGA NORD) in data 19950308
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
CAMPATELLI VASSILI (PROG.FEDER.)
D'AIMMO FLORINDO (PART.POP.ITAL.)
DE ROSA GABRIELE (PART.POP.ITAL.)
MARTINELLI PIERGIORGIO (LEGA NORD)
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2014-05-14T20:44:12Z
9/1942/001
GILBERTI LUDOVICO MARIA (LEGA NORD)