ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02356/001 presentata da PALMA NITTO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 21/03/2002

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Ordine del Giorno 9/2356/1 Atto Camera Ordine del Giorno 9/2356/1 presentato da NITTO FRANCESCO PALMA giovedì 21 marzo 2002 nella seduta n. 120 La Camera, premesso che: l'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevede la possibilità di trasferimento ad altra sede o ad altra funzione dei magistrati che, anche incolpevolmente, non possono amministrare giustizia nella sede che occupano nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario; la misura del trasferimento d'ufficio per un verso appare di gran lunga più grave della sanzione disciplinare dell'ammonimento e per altro verso è assolutamente identica a quella del trasferimento d'ufficio che viene disposto in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, come previsto dall'articolo 21, sesto comma, del citato regio decreto legislativo 511 del 1946; risultano aperte, anche in ragione dell'elevata discrezionalità in materia, numerose procedure di trasferimento d'ufficio che sono pendenti da tempo irragionevole, circostanza questa che, oltre a denunciare un non corretto funzionamento dell'organo di autogoverno, è comunque destinata ad incidere sine die sulla carriera del magistrato sottoposto alla procedura; nonostante quanto sopra detto, la procedura per il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del citato regio decreto legislativo 511 del 1946 non risulta giurisdizionalizzata e, per di più, l'organo decidente (il plenum del Consiglio superiore della magistratura) risulta formato anche dai componenti dell'organo proponente (la I Commissione del CSM); non è prevista alcuna causa di incompatibilità tra i componenti del Consiglio superiore della magistratura che hanno partecipato alla decisione sulla proposta di trasferimento d'ufficio ed i componenti della sezione disciplinare del CSM che si trovino a dover giudicare sugli addebiti disciplinari relativi agli stessi fatti; detta causa di incompatibilità, ove prevista, andrebbe ad incidere irrimediabilmente sul funzionamento della sezione disciplinare, impegna il Governo a valutare, nell'ambito della preannunciata riforma dell'ordinamento giudiziario, l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e di disciplinare normativamente detto trasferimento d'ufficio nell'ambito delle sanzioni disciplinari. 9/2356/ 1. Palma, Oricchio, Zanettin, Saponara, Cicchitto, Paniz, Perlini, Pittelli, Vitali, Ghedini, Bertolini, Antonio Leone.
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Camera dei Deputati 
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20020321 
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02356/001 presentata da PALMA NITTO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 21/03/2002 
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
SAPONARA MICHELE (FORZA ITALIA) 
BERTOLINI ISABELLA (FORZA ITALIA) 
CICCHITTO FABRIZIO (FORZA ITALIA) 
GHEDINI NICCOLO' (FORZA ITALIA) 
LEONE ANTONIO (FORZA ITALIA) 
ORICCHIO ANTONIO (FORZA ITALIA) 
PANIZ MAURIZIO (FORZA ITALIA) 
PERLINI ITALICO (FORZA ITALIA) 
PITTELLI GIANCARLO (FORZA ITALIA) 
VITALI LUIGI (FORZA ITALIA) 
ZANETTIN PIERANTONIO (FORZA ITALIA) 
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9/02356/001 
PALMA NITTO FRANCESCO (FORZA ITALIA) 

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