ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01248-AR/148 presentata da BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/07/2013

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/01248-AR/148 presentato da BOCCUZZI Antonio testo di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59 La Camera, premesso che: la formazione sulla salute e sicurezza è una misura generale di tutela, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e un obbligo sanzionato dagli articoli 32, 34, 37, 98 e Titoli da II a XI dello stesso decreto e prima di esso dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, in recepimento delle direttive comunitarie; l'Italia è già stata condannata con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee nella causa C-49/00, che ha dichiarato che «non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 6, n.3, lettera a) , e 7, numeri 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»; tuttora, risultano presenti varie offerte formative «illegittime» ai sensi della vigente normativa e qualificabili come «raggiri» o «frodi» nei confronti dei datori di lavoro poiché attivate da soggetti che non hanno i requisiti previsti dalla vigente normativa oppure perché prevedono un numero di partecipanti superiore al massimo consentito oppure perché non prevedono verifiche finali degli apprendimenti; la frequenza a dette offerte formative «illegittime» non esonera il datore di lavoro dagli obblighi e dalle conseguenti sanzioni, per cui i datori di lavoro possono essere puniti con sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi formativi, anche in caso di accettazione di attestati rilasciati a seguito di frequenza alle offerte formative «illegittime» di cui sopra ( culpa in eligendo e culpa in vigilando ); varie ASL hanno emesso provvedimenti di diffida nei confronti di offerte formative «illegittime», e tra esse le ASL di Bergamo, Brescia, Marche-5, ma nonostante ciò rimangono presenti innumerevoli offerte formative «illegittime»; risulta che a volte partecipano a tali offerte formative «illegittime» come docenti o come discenti addirittura funzionari pubblici dei Ministeri, Direzioni provinciali del lavoro, Istituti ed Enti sottoposti alla vigilanza dei Ministeri competenti, ASL ed altri Enti della pubblica amministrazione statale e territoriale, creando confusione tra i datori di lavoro e gli altri soggetti interessati (sindacati, rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, e altro); il del decreto legislativo 81 del 2008 (articoli 32, 34, 37, 98 ed altri) assegna ex lege giustamente attività formative alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e loro Enti bilaterali, purtroppo con purtroppo con parziali genericità di loro identificazione poiché in alcuni articoli ove non sempre è identificato il requisito «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», previsto invece per gli organismi paritetici (articolo 2); risultano costituite pseudo-associazioni di pseudo-rappresentanza imprenditoriale o dei lavoratori per sfruttare le opportunità assegnate ex lege alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e loro Enti bilaterali; dette pseudo-associazioni non hanno requisiti validi, esempio un CAF di riferimento o la sottoscrizione – non per mera adesione – di un contratto collettivo e che a volte non hanno neppure un dipendente e non esiste un controllo capillare sulla loro attività, né ai fini fiscali e retributivi né ai fini della qualità, a differenza degli Enti di formazione accreditati dalle Regioni; il Governo aveva già assunto impegni di intervento su quanto sopra premesso con il Parlamento in data 5 giugno 2012, in occasione dell'interrogazione n.5-06587, impegna il Governo: ad adottare nei tempi più immediati uno o più provvedimenti e per la semplificazione e la certezza degli adempimenti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, tra cui, in particolare per la disciplina: 1) della validità della formazione pregressa, ove conforme di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ed altri soggetti aventi titolo, indipendentemente dalla tipologia dei rapporti di lavoro e loro durata (come indicato dagli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e 25.07.2012); 2) della consegna degli attestati di formazione pregressa ai dirigenti, preposti, lavoratori, responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed altri soggetti aventi titolo; 3) dei criteri di validità dei Corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, comprensiva del massimo dei partecipanti (pari ad un massimo di 30 persone per i corsi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, articolo 32 e di 35 persone per i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, articolo 37, commi 1 e 7) nonché degli obblighi di verifiche finali degli apprendimenti; 4) dei criteri di autorizzazione agli Enti formativi costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e loro Enti bilaterali solo in presenza del requisito «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»; 5) delle attività di ispezione degli Enti formativi legittimati ex lege , per verificarne l'effettiva rappresentatività e la regolarità fiscale, contributiva e retributiva, nonché l'immediato l'invio alle Regioni o altre Autorità competenti dei verbali di verifiche finali, ove previsto dal decreto legislativo 81 del 2008; 6) della conferma del divieto dei funzionari pubblici dal partecipare – a qualsiasi titolo – a Corsi di Formazione o di aggiornamento e altre offerte formative «illegittime» di cui al punto 3, nonché a darne immediata comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza al fine di attivare le conseguenti attività ispettive. 9/1248-A-R/ 148 . Boccuzzi , Zappulla , Damiano , Gnecchi , Bellanova , Albanella , Baruffi , Casellato , Faraone , Cinzia Maria Fontana , Giacobbe , Gregori , Gribaudo , Incerti , Madia , Maestri , Martelli , Miccoli , Paris , Giorgio Piccolo , Simoni .
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Camera dei Deputati 
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01248-AR/148 presentata da BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/07/2013 
ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 
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BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ALBANELLA LUISELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BARUFFI DAVIDE (PARTITO DEMOCRATICO) 
CASELLATO FLORIANA (PARTITO DEMOCRATICO) 
FARAONE DAVIDE (PARTITO DEMOCRATICO) 
FONTANA CINZIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GIACOBBE ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GREGORI MONICA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GRIBAUDO CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO) 
INCERTI ANTONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MAESTRI PATRIZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARTELLI GIOVANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MICCOLI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PARIS VALENTINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SIMONI ELISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZAPPULLA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
PICCOLO GIORGIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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