RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00427 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101027

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00427 presentata da MARIALUISA GNECCHI mercoledi' 27 ottobre 2010, seduta n.389 La XI Commissione, premesso che: il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica contiene misure in materia pensionistica estremamente penalizzanti per i lavoratori; da un'analisi attenta dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge in oggetto, appare evidente che alcune norme producono effetti gravemente pregiudizievoli esclusivamente per le donne. Infatti, quasi ad impedire alle lavoratrici pubbliche di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1 o luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori), tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite; queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'eta', ma ancor di piu' per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalita' di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'INPS, perche' non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Inpdap anche se conveniente per avere una prestazione migliore; finora lavoratori e lavoratrici avevano l'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuita'. Inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (20 anni di contribuzione), senza contribuzione INPS l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non e' applicabile, e la legge n. 322 del 1958 e' stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010; le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)), articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento); si tratta di modifiche di particolare gravita' che limitano fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che mirano soltanto a fare cassa e che non tengono conto della situazione attuale del mercato del lavoro; per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione e' necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non e' possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocita' tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non; in assenza di una reale riforma sulla totalizzazione e' plausibile che ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare in maniera cospicua al fine di utilizzare la contribuzione che comunque hanno gia' versato; in caso contrario tali lavoratori e lavoratrici saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici; e' necessario sottolineare che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione INPS non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958 ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione; e' del tutto evidente, quindi, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e risulti assolutamente scoordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale; il gruppo parlamentare del PD, ha presentato una proposta di legge al fine di intervenire sulle questioni aperte dalle misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 e di contrastarne gli effetti esposti in premessa, impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative affinche' siano equiparati i requisiti contributivi per la pensione di anzianita' e di vecchiaia per coloro che sono iscritti all'INPS e all'INPDAP, in modo tale che l'INPDAP liquidi una prestazione pensionistica anche qualora il richiedente sia cessato dal servizio; ad adottare iniziative idonee affinche' in ogni gestione o cassa previdenziale si possa costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono gia' titolari di pensione; a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuita' della costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS; a prevedere una normativa che permetta la reale totalizzazione dei contributi versati; a favorire, per quanto di sua competenza, un rapido iter della proposta di legge A.C. 3693. (7-00427) «Gnecchi, Damiano, Schirru, Miglioli, Santagata, Madia, Mosca, Mattesini, Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Berretta, Bobba, Rampi».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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