RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00240 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20091216

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00240 presentata da GIULIANO CAZZOLA mercoledi' 16 dicembre 2009, seduta n.259 La XI Commissione, premesso che: il principio di automaticita' delle prestazioni, di cui all'articolo 2116 del codice civile, e' un caposaldo del diritto previdenziale in quanto stabilisce, al primo comma, che le prestazioni di previdenza e di assistenza «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza»; la tutela dei diritti del prestatore di lavoro e' ulteriormente rafforzata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, il quale dispone che nei casi in cui «le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore e' responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro»; nell'istituire una gestione separata presso l'Inps (articolo 2, commi 26-32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), destinata ad assicurare la tutela pensionistica e poi anche le tutele di malattia, maternita', per il nucleo familiare ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori a progetto, agli esercenti un'attivita' di lavoro occasionale e ai venditori a domicilio nonche' agli associati in partecipazione, si e' posto l'interrogativo circa l'applicabilita' del principio dell'automaticita' delle prestazioni ai rapporti che intercorrono tra i soggetti tutelati e l'ente di previdenza; identico interrogativo ha sollevato l'estensione, ai soli lavoratori parasubordinati, della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38); al riguardo e' da segnalare come i due maggiori enti previdenziali - Inps e Inail - abbiano assunto posizioni diametralmente opposte; l'Inps, infatti, ha concluso (circolare del 6 settembre 2006, n. 95-bis e messaggio del 22 maggio 2007, n. 12768) per l'inapplicabilita' dell'automaticita' delle prestazioni in ragione della natura giuridica autonoma del rapporto di lavoro dei soggetti iscritti alla gestione separata, nonostante che la struttura soggettiva dell'obbligazione contributiva sia stata dalla legge conformata, per alcuni di quei rapporti, sul modello adottato finora soltanto nell'ambito del lavoro subordinato, che prevede la dissociazione tra soggetto protetto e soggetto obbligato al pagamento della contribuzione; tale interpretazione ha determinato la non corresponsione delle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge a dei lavoratori che ne hanno diritto e che non ne fruiscono per altrui responsabilita'; in tal senso vanno tenuti presenti gli effetti della prescrizione dei diritti nei confronti di un lavoratore-collaboratore che resta del tutto indifeso rispetto ai comportamenti omissivi del committente; dal canto suo, l'Inail, conferma una linea interpretativa del tutto diversa. Dapprima (circolare del 7 maggio 1998, n. 30), ha interpretato l'inapplicabilita' del principio di cui all'articolo 2116 del codice civile unicamente ai «casi di identita' fra soggetto assicurato... e soggetto assicurante», tipicamente riferibili al lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori). In seguito (circolare 11 aprile 2000, n. 32) ha ribadito tale orientamento con specifico riferimento ai lavoratori parasubordinati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2000. In altri termini, se e' l'identita' tra soggetto assicurato e soggetto assicurante a giustificare l'inapplicabilita' del principio di automaticita', questo effetto non puo' prodursi, invece, laddove si riscontri una dissociazione tra i due soggetti analogamente a quanto avviene nel caso del lavoro subordinato; la scelta di individuare - con riferimento ai soggetti del rapporto di collaborazione di cui alla gestione separata presso l'Inps - nel committente l'unico debitore verso l'ente previdenziale e' prevista non solo dal comma 30, dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 (dove il contributo previdenziale e' espressamente suddiviso in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico dell'iscritto), ma anche dall'articolo 1, primo comma, del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281. Diverse modalita' di versamento sono, invece, previste nel caso in cui il collaboratore sia titolare di partita IVA e quindi unifichi su di se' l'identita' di soggetto assicurante e di soggetto assicurato; secondo la Corte costituzionale (sentenza 5 dicembre 1993 n. 374) sussiste un nesso logico tra la «finalita' di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti» e l'automaticita' delle prestazioni; configurato il contributo previdenziale alla stregua di un'imposta speciale, l'inadempimento dell'obbligo tributario non puo' determinare di per se' l'esclusione del cittadino da un beneficio derivante dalla realizzazione dei fini pubblici perseguiti con le imposte; una diversa e piu' corretta interpretazione dell'articolo 2116 del codice civile non comporterebbe alcuna esigenza di copertura dal momento che le prestazioni assicurate a questi lavoratori sono finanziate attraverso il previsto prelievo contributivo e la gestione e' in attivo di esercizio per circa 8 miliardi di euro (mentre la situazione patrimoniale e' in attivo per 50 miliardi), impegna il Governo: ad impartire, nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e vigilanza, precise direttive all'Inps per la corretta interpretazione dell'articolo 2116 del codice civile in senso uniforme a quanto praticato dall'Inail, allo scopo di tutelare piu' compiutamente e correttamente i diritti dei collaboratori in via esclusiva iscritti alla suddetta gestione separata; a riconoscere, di conseguenza, l'applicabilita' dell'articolo 2116 del codice civile ai suddetti soggetti, se non titolari in proprio dell'obbligazione contributiva. (7-00240) «Cazzola, Moffa, Damiano, Delfino, Fedriga, Antonino Foti, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Ceccuzzi, Codurelli, Vincenzo Antonio Fontana, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Poli, Rampi, Santagata, Schirru, Bellanova».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00240 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20091216 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CECCUZZI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
DELFINO TERESIO (UNIONE DI CENTRO) 
FEDRIGA MASSIMILIANO (LEGA NORD PADANIA) 
FONTANA VINCENZO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FOTI ANTONINO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOFFA SILVANO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
POLI NEDO LORENZO (UNIONE DI CENTRO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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