RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00238 presentata da REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091211

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00238 presentata da ERMETE REALACCI venerdi' 11 dicembre 2009, seduta n.257 Le Commissioni VII e VIII, premesso che: da parte di migliaia di singoli operatori del settore, delle associazioni di categoria, come la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), e delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisi-e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruita' e l'incoerenza delle nuove prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore; per effetto delle nuove prescrizioni alcune migliaia di persone verrebbero escluse dalla possibilita' di accesso al titolo e, conseguentemente, migliaia di imprese verrebbero escluse dalla possibilita' di accedere alla qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro, depauperandosi, in tal modo, un patrimonio enorme di piccole e piccolissime imprese, oggi attive nel settore e cancellando in un colpo solo un'intera generazione di restauratori; le citate nuove prescrizioni, provocando l'azzeramento del tessuto imprenditoriale esistente, tradiscono, di fatto, la loro principale ragion d'essere, il loro obiettivo di fondo, che resta fondata sulla necessita' impellente di superare la tradizionale modalita' di affidamento dei lavori di restauro basata su elementi di carattere fiduciario, atteso che l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del cosiddetto Codice degli appalti hanno imposto anche per gli interventi di restauro il rispetto della normativa in materia appalti pubblici di lavori e il loro affidamento secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica; la professione di restauratore e l'esercizio imprenditoriale delle attivita' di restauro costituiscono un patrimonio di sapere e di eccellenza inestimabile, garantiscono all'Italia uno stabile primato mondiale nell'attivita' di restauro, conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico, non solo nazionale, e rappresentato inoltre uno dei cardini della trasmissione della tradizione e del saper fare tipico degli antichi mestieri; il decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 30 marzo 2009, n. 53 (regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonche' della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice), i decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86, e n. 87, e successivamente la circolare del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 12 agosto 2009, n. 35, e il documento del segretariato generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali sempre del 12 agosto 2009, recante «linee guida applicative dell'articolo 182, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio (disciplina transitoria degli operatori del restauro)», hanno varato norme attuative relative allo status di restauratore e di collaboratore; a questa materia si applicano anche fonti normative che regolano la materia degli appalti pubblici, tra cui alcune con riferimento specifico al settore dei beni culturali: il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero le categorie di opere pubbliche OS2A e OS2B); il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il citato documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attivita' culturali indica che ad oggi «[...] non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» e che «e' generale la convinzione che la capacita' professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualita' degli interventi conservativi» perche' sino ad ora «il problema di verificare che tale idoneita' sussistesse in concreto e' stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoche' generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario» che hanno condotto oggi alla esigenza di «verifica su basi oggettive della capacita' professionale degli operatori»; la circolare ministeriale prevede l'attribuzione della qualifica a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta. Ad oggi sono solo tre gli istituti riconosciuti in Italia; tali scuole a livello statale sono l'Opificio delle pietre dure, l'istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Istituto centrale di patologia del libro (oggi inglobato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) che si aggiungono a quelle di livello regionale. Queste ultime risultano essere state le piu' frequentate dai restauratori. Tuttavia, la frequenza di queste scuole ha avuto luogo quando non erano ancora accreditate, con la conseguenza che moltissimi restauratori qualificati sono in possesso di un diploma non coerente con le indicazioni fornite dal Ministero con i provvedimenti emanati a ridosso dell'estate 2009; la documentazione richiesta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'accesso alla prova di idoneita' si riferisce ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, ed e' per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da reperire; una diffusa «...negligenza delle stazioni appaltanti (...) nella redazione dei certificati di' esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000)» e' stata evidenziata anche nella determinazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 aprile 2002, n. 6; il certificato e' stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). Quindi per i candidati alla prova di idoneita', ai quali e' richiesto di avere svolto attivita' di restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, e' sostanzialmente impossibile documentare la propria attivita' mediante tale certificato; impegna il Governo: ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire, concretamente, il superamento della tradizionale modalita' di affidamento dei lavori di restauro basata su elementi di carattere fiduciario e l'applicazione puntuale, anche nel settore del restauro, della normativa in materia appalti pubblici di lavori, a partire dall'affidamento degli stessi lavori secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica, preservando al tempo stesso lo straordinario patrimonio professionale, culturale e imprenditoriale rappresentato dalle migliaia di piccole e piccolissime imprese di restauro oggi esistente nel Paese; ad assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, consentendo la possibilita' di valutare l'attivita' svolta alla data attuale e non limitarla al 24 ottobre 2001, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001; ad eliminare gli elementi ostativi alla partecipazione alla prova introdotti dal decreto ministeriale n. 53 del 2009 e non previsti dal citato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare l'assimilazione della responsabilita' derivante dal ruolo di direttore di cantiere con la «responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento» (decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, articolo 2, comma 3, lettera a), in previsione del fatto che, in ossequio alla circolare del Ministero per i beni e le attivita' culturali n. 35 del 12 agosto 2009, gli uffici interessati si troveranno a dover verificare «ora per allora» situazioni che si riferiscono a lavori e ruoli svolti prima del 2000; ad attenersi all'interpretazione di «responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento» data dalla sentenza del Tar del Lazio n. 1844 del 2004 che chiarisce come la nozione di responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, richiesta per il conseguimento della qualifica di restauratore, non va intesa nel suo stretto significato tecnico-giuridico, giacche' e' evidente che non puo' farsi carico chi esegue effettivamente il restauro dei rapporti e delle responsabilita' che sono, sul piano giuridico, esclusivamente riconducibili all'impresa assuntrice dei lavori; ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad includere tra i titoli di studio utili, per la partecipazione all'esame, anche la laurea in conservazione dei beni culturali; a riconoscere, in via transitoria, il titolo di collaboratore restauratore a tutti coloro che abbiano frequentato corsi professionali istituiti dalle regioni o da istituti privati con riconoscimento regionale (sia biennali che triennali) e ai lavoratori che dimostrino, con qualsiasi mezzo documentale, di aver lavorato in cantieri di restauro; a modificare il decreto 30 marzo 2009, n. 53 del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il quale si individuano gli ambiti di competenza, in base ai quali dovranno essere svolte le prove d'esame, prevedendo una maggiore articolazione degli stessi, allo scopo di evitare che operatori fortemente specializzati in un ambito professionale debbano sostenere le prove stesse su materie ad essi estranee sul piano dell'attivita' svolta. (7-00238) «Realacci, Ghizzoni, Granata, Tommaso Foti, Bellanova, Bossa, Braga, Brandolini, Cardinale, Marco Carra, Ceccuzzi, Cenni, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Fontanelli, Froner, Gatti, Gnecchi, Laratta, Marchi, Margiotta, Mariani, Mattesini, Melis, Motta, Narducci, Andrea Orlando, Pizzetti, Rampi, Rigoni, Rossa, Rubinato, Antonino Russo, Sarubbi, Schirru, Trappolino, Tullo, Vannucci, Velo, Veltroni, Vico, Sereni, Graziano, Codurelli, Boccuzzi, Colaninno, Ghiglia, Stradella, Peluffo, Piffari».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOSSA LUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BRAGA CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BRANDOLINI SANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARDINALE DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARRA MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CECCUZZI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
COLANINNO MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE BIASI EMILIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ESPOSITO STEFANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FONTANELLI PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FOTI TOMMASO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GHIGLIA AGOSTINO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GRANATA BENEDETTO FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
GRAZIANO STEFANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
LARATTA FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARCHI MAINO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARGIOTTA SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MELIS GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOTTA CARMEN (PARTITO DEMOCRATICO) 
NARDUCCI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
NICOLAIS LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
ORLANDO ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) 
PIFFARI SERGIO MICHELE (ITALIA DEI VALORI) 
PIZZETTI LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RIGONI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ROSSA SABINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RUBINATO SIMONETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RUSSO ANTONINO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SARUBBI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SERENI MARINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
STRADELLA FRANCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
TULLO MARIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
VELO SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
VELTRONI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO) 
VICO LUDOVICO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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