RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00175 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090610

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00175 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledi' 29 luglio 2009 pubblicata nel bollettino n.212 La XI Commissione, premesso che: nel quadro delle procedure di mobilita' intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella societa', nonche' in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si e' provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalita' di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso; ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare «l'anzianita' maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se piu' favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»; al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilita' intercompartimentale, e' stato loro attribuito un assegno ad personam, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianita'; l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimita' della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianita' di servizio (RIA); il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilita' della stessa; l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA e' effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non e' mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non e' stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianita' maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianita' di servizio»; tale interpretazione e' stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la «Funzione pubblica» aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilita' di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilita' di riassorbimento; la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilita' intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianita' maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione; allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, e' rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, gia' divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000); con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato»); il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianita'), decorrente dal 1 o gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41); la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente; sussisteva un'oggettiva disparita' tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo piu' con servizio ancora piu' prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella «qualifica di provenienza» si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore; a tale disparita' intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioe' col riconoscimento dell'intera anzianita' giuridica ed economica); tale beneficio era limitato ai soli ispettori gia' in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente; il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (...) e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento»); alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza; questi ispettori (ora «dirigenti tecnici») avrebbero mantenuto cosi' una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi gia' in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto «idonei», in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo spoils system introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1 o gennaio 1998. Cio' con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 («Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»), e ignorando che la dichiarata provvisorieta' della parte di retribuzione gia' determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001; anche tale situazione, cosi' come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio; le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste); diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001; le disparita' di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, e' deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa); il MIUR, che in tali giudizi appare la parte sempre piu' soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute; impegna il Governo a provvedere all'instaurazione di un tavolo di confronto tra il Governo e le parti interessate al fine di ricercare soluzioni, anche attraverso interventi di carattere normativo, che consentano, da un lato, una corretta individuazione e rideterminazione della retribuzione individuale di anzianita' (RIA), con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999 e, dall'altro, la sua conseguente distinzione dallo stipendio tabellare al fine di evitare il sorgere di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, tra il personale interessato attualmente in servizio presso il MIUR e inquadrato nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici o trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217. (7-00175) «Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00175 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090610 
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DI BIAGIO ALDO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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