INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08163 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121018

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-08163 presentata da AMALIA SCHIRRU giovedi' 18 ottobre 2012, seduta n.706 SCHIRRU, VILLECCO CALIPARI, BOCCUZZI, GNECCHI, CODURELLI, BELLANOVA e RAMPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: nel decreto-legge di stabilita' 2013 (articolo 12, comma 17) si conferma l'abrogazione della esenzione IRPEF per le pensioni di guerra e le relative indennita'; saranno sottoposte ad imposizione IRPEF le pensioni nel caso in cui il titolare possieda un reddito superiore ai 15.000 euro l'anno; tale disposizione appare di dubbia legittimita' in quanto in apparente contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione italiana, in particolare con quest'ultimo che afferma come «Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'»; le pensioni di guerra, per espressa previsione normativa e come pacificamente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 70 del 1999, sentenza n. 193 del 1994, sentenza n. 204 del 1992, sentenza n. 566 del 1989, sentenza n. 387 del 1989) non hanno natura reddituale, ne' assistenziale, e pertanto non possono essere sottoposte a tassazione; l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 stabilisce, infatti, che «La pensione, assegno o indennita' di guerra ... costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarieta', da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto»; l'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 261 del 1991, prevede conseguentemente che «Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' ... per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito»; tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali; sotto questo ulteriore aspetto si profilerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; si va cosi' ad infierire dopo quasi settant'anni su una categoria di cittadini che gia' ha offerto un enorme sacrificio fisico e morale per il Paese; e' di fatto irrilevante l'introito a favore dell'Erario di tale provvedimento, dato l'esiguo numero delle pensioni di guerra che verrebbero interessate -: come il Ministro interrogato ritenga di intervenire urgentemente per promuovere l'abrogazione la norma citata che porta tratti di dubbia costituzionalita' ed iniquita' sociale, in considerazione di una categoria che gia' sopporta quotidianamente il sacrificio di una quotidianita' afflitta a menomazioni anche gravi.(5-08163)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08163 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121018 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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5/08163 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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