INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06461 presentata da GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120320

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06461 presentata da MARIA GRAZIA GATTI martedi' 20 marzo 2012, seduta n.607 GATTI, DAMIANO, BELLANOVA, BOCCUZZI, BOBBA, BERRETTA, GNECCHI, CODURELLI, SCHIRRU, RAMPI, SANTAGATA, MIGLIOLI, MADIA, MOSCA e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo volto a dare piena attuazione alla direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) o da questi inviati in missione presso imprese utilizzatrici, e' in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; i profili di novita' contenuti nel decreto legislativo in fase di emanazione, rispetto al decreto legislativo n. 276 del 2003, che ne disciplina la materia, sono piuttosto limitati e riguardano: la previsione delle definizioni di «missione» e «condizione di base e d'occupazione» e le relative modifiche formali coerenti con l'introduzione di tali definizioni; le modifiche all'apparato sanzionatorio; l'introduzione della possibilita' di assumere lavoratori interinali part-time; la specificazione del principio di parita' di trattamento tra lavoratori del somministratore e dell'utilizzatore; l'introduzione del diritto dei lavoratori dipendenti dal somministratore a essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo; rispetto al testo sottoposto alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato il provvedimento in questione ha apportato alcune rilevanti modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo i commi 5-ter e 5-quater: il primo fa venir meno, per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi e per i lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», sia l'obbligo di collegare la somministrazione di manodopera a ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, sia la individuazione, affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato; il secondo dispone che i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro, possano prevedere ulteriori deroghe all'applicazione delle causali; a parere degli interroganti, tali significative innovazioni, sulle quali ad avviso dell'interrogante il Parlamento non si e' potuto esprimere pienamente, aprono la strada a una deregulation che contrasta con lo spirito e la lettera della direttiva, che, tra le finalita' alle quali si richiama, cita esplicitamente il principio della parita' di trattamento, il quale rischia di essere gravemente compromesso dalla cancellazione delle causali e dei «tetti» per i lavoratori svantaggiati, poiche' allarghera' a dismisura la platea di lavoratori sottoposti a trattamenti economici e normativi inferiori a quelli stabiliti dai CCNL; a tal proposito, risulta agli interroganti che le agenzie interinali si siano immediatamente attivate al fine di sottoscrivere la convenzione prevista dall'articolo 13, finora mai utilizzata, proprio nel momento in cui sta per entrare in vigore il decreto legislativo che dovrebbe rafforzare i diritti dei lavoratori interinali e sancirne la parita' di trattamento con gli altri dipendenti; a confermare i timori suddetti, si segnala la denuncia del segretario generale Nidil Cgil, Filomena Trizio, che, pochi giorni fa, ha reso noto il contenuto del testo di una brochure commerciale Manpower, la quale «in data 27 gennaio 2012 ha sottoscritto con Italia Lavoro s.p.a., Agenzia Tecnica del Ministero del lavoro la convenzione (predisposta in collaborazione con Assolavoro) per l'attuazione delle disposizioni finalizzate all'inserimento lavorativo, tramite contratti di somministrazione, dei lavoratori svantaggiati, ex articolo 13, comma 5-bis, decreto legislativo n. 276 del 2003»; la brochure, a pagina 3, riporta il titolo «Deroga al principio di parita'» e prosegue affermando che «tale convenzione rende possibile a Manpower l'attuazione di forniture di personale in somministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 in oggetto. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di lavoratori svantaggiati, viene per la prima volta introdotta una deroga al principio di parita' di trattamento economico e normativo tra i lavoratori somministrati ed i dipendenti del soggetto utilizzatore, il che», continua il testo dell'opuscolo pubblicitario, «si traduce in un possibile: - sotto inquadramento dei lavoratori somministrati fino a 2 livelli rispetto a quanto previsto dal CCNL per la specifica mansione. Oppure, in alternativa: - mantenimento dello stesso livello d'inquadramento previsto dal CCNL per la specifica mansione ma con retribuzione ridotta fino al 20 per cento»; non possono non essere condivisi i timori della rappresentante sindacale, quando afferma che «questa convenzione cosi' come e' stata controfirmata da Italialavoro e Assolavoro porta nell'alveo della flessibilita' cattiva anche il lavoro somministrato. Con un impatto potenziale su oltre un milione di lavoratori e una corsa al ribasso dei diritti sindacali»; rischio accentuato dalle disposizioni che eliminano l'obbligo di ricorrere alle causali e ai «tetti» per la vastissima platea di lavoratori svantaggiati (articolo 20) sommate a quelle riguardanti la possibilita' di sottoinquadrare e retribuire in maniera ridotta i medesimi lavoratori (articolo 13); inoltre, va segnalato con preoccupazione il contenuto del novello comma 5-quater dell'articolo 20, che sembra richiamare esplicitamente l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, generatore di una serie di polemiche che hanno indotto le parti sociali a sottoscrivere un accordo di non utilizzo di tale articolo; e' appena il caso di ricordare che, su leggi e contratti, e' stato sottoscritto il 18 giugno 2011 un accordo che fissa metodi e procedure condivise per le deroghe; a parere degli interroganti, il decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, invece di rappresentare, in osservanza del principio di trattamento richiamato dalla direttiva 2008/104/CE, lo strumento attraverso il quale sanare alcune storture contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003, rischia di promuovere nuove e piu' pericolose situazioni di disparita' tra lavoratori -: se non intenda verificare con la massima urgenza se le modifiche apportate dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/104/CE violino il principio di parita' di trattamento richiamato dalla medesima direttiva, ingenerando pratiche come quelle della richiamata convenzione Manpower-Italialavoro, che rischiano di rappresentare un pregiudizio degli interessi e delle tutele dei lavoratori interessati nonche' un'inaccettabile forma di precarizzazione e di accentuazione delle divaricazioni nel mercato del lavoro; se non ritenga di dover adottare tutte le iniziative a disposizione, anche di carattere normativo, affinche' il comma 5-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo citato non riapra pericolose fratture, tenuto conto anche del valore dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2011 dalle parti sociali. (5-06461)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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