INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06404 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120314

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06404 presentata da CESARE DAMIANO mercoledi' 14 marzo 2012, seduta n.604 DAMIANO, GNECCHI, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso; gli enti previdenziali, come e' noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perche' si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps; a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore; per rendere evidente l'iniquita' della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una dipendente statale nata il 1 o gennaio 1953. La signora, dipendente statale, ha cessato l'attivita' lavorativa per dimissioni volontarie il 30 settembre 2010, con l'intenzione di andare in pensione dal 1 o ottobre 2010. La lavoratrice ha svolto attivita' lavorativa dipendente presso ditte private dal luglio 1968 al gennaio del 2000, con iscrizione Inps dove vanta circa 29 anni e 8 mesi di contribuzione utile ai fini del diritto. Dal gennaio del 2000 e' stata assunta presso la pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato prorogati annualmente fino al 2007. Infine, dal 2007, e' stata assunta a tempo indeterminato con iscrizione Inpdap. Complessivamente ha maturato 40 anni di contribuzione ad aprile del 2010 (10 anni e 4 mesi presso l'Inpdap e 29 anni e 8 mesi all'Inps); il 6 luglio 2010 decide di presentare la domanda per ricongiungere la contribuzione versata presso l'Inpdap all'Inps, operazione a quel tempo ancora gratuita, e da' le dimissioni, nel rispetto dei termini di preavviso, a far data dal 30 settembre 2010. L'intento e' di andare in pensione di anzianita' con l'Inps a cui presenta la relativa domanda di pensione. Il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore la legge n. 122 del 2012 che introduce retroattivamente, a decorrere dal 1 o luglio 2010, l'onerosita' della ricongiunzione dall'Inpdap all'Inps ed abroga contestualmente, sempre in sede di conversione, la possibilita' di costituire la posizione assicurativa presso l'Inps nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione; la lavoratrice, a seguito delle dimissioni presentate all'inizio di luglio e convinta della gratuita' della ricongiunzione, cessa dal servizio il 30 settembre 2010. Solo a luglio 2011, a distanza di 1 anno, l'Inps comunica che l'onere di ricongiunzione per trasferire la contribuzione dall'Inpdap all'Inps ammonta a 53.607 euro, se pagati in unica soluzione, onere che sale a 60.256 euro se pagata ratealmente in 64 mensilita'; a questo punto, non essendo in condizioni di far fronte a tale onere, non puo' far altro che rinunciare al provvedimento di ricongiunzione; in base alle norme vigenti la lavoratrice puo' optare per le seguenti soluzioni: a) pensione di anzianita' in totalizzazione con calcolo interamente contributivo sia per il pro-quota Inps che per il pro-quota Inpdap (con forte riduzione del trattamento pensionistico complessivo); b) pensione di vecchiaia in totalizzazione erogabile non prima dei 66 anni e mezzo di eta' (in caso di interpretazione restrittiva della legge n. 214 del 2011 la decorrenza potrebbe essere ulteriormente posticipata) per avere calcolata in modalita' retributiva il pro-quota Inps e limitare la forte riduzione del calcolo interamente contributivo; c) pensione di vecchiaia a carico dell'Inps a decorrere dal gennaio 2020 (all'eta' di 66 anni e 11 mesi se verranno confermati gli incrementi stimati dell'aspettativa di vita); in tal caso gli oltre 10 anni di contribuzione accreditata presso l'Inpdap non potranno essere valorizzati se non con l'indennita' «una tantum»; ad oggi l'interessata non ha ancora deciso, dato che l'unica scelta attualmente praticabile e' quella di avere un trattamento di gran lunga inferiore all'importo preventivato al momento della decisione (inizio luglio 2010). È evidente che la retroattivita' della norma ha leso, nel caso specifico, l'affidamento che la signora aveva riposto nella norma in vigore all'atto della domanda che disponeva la gratuita' della ricongiunzione. Per queste motivazioni sta valutando di intraprendere un contenzioso legale volto a dichiarare l'illegittimita' della norma nella parte in cui ha fatto decorrere gli effetti dal 1 o luglio anziche' dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione -: se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati, assumere iniziative dirette a correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici. (5-06404)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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