INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06260 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120224

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06260 presentata da TERESA BELLANOVA venerdi' 24 febbraio 2012, seduta n.592 BELLANOVA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, all'articolo 40, comma 5, prevede: «Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria il personale artistico, teatrale e cinematografico»; l'articolo 37, comma 1, del regio decreto legislativo n. 1827 del 1935 dispone l'obbligatorieta' di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali «prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi»; l'articolo 7 del regio decreto-legge n. 2270 del 1924 asserisce che non sono considerati appartenenti al personale artistico [...] tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica; il 20 maggio 2010 la Corte di Cassazione con sentenza n. 12355 ha sancito che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 n. 5 del sopra citato regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennita' di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti; nel regio decreto-legge del 1935 la ragionevolezza dell'esclusione delle sopra citate categorie di lavoratori dello spettacolo si fondava su una ratio contestualizzabile in quell'epoca storica. Oggi le cose sono molto differenti, poiche' cio' che in passato era un'attivita' ascrivibile alla categoria hobbistica, ora si contestualizza, con il dinamismo assunto dal settore dello spettacolo, come una vera e propria tipologia lavorativa che contempla forme contrattuali anche di tipo subordinato. Un esempio su tutti puo' essere quello dei lavoratori che suonano nelle bande per le manifestazioni nei comuni, un tempo «reclutati» attraverso la disponibilita' dei cittadini che esercitavano questo hobby, oggi, invece, si configurano come professionisti del settore, prestatori d'opera, i quali vengono regolarmente assunti per periodi l'anno e da differenti imprese con sottoscrizione di contratti. Va detto che le bande, con i loro lavoratori, specialmente nella realta' meridionale del Paese, rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, che rischia, in assenza del sussidio di disoccupazione, di andare disperso e rientrare nella dimensione hobbistica di un tempo; la discrepanza tra uno strumento legislativo obsoleto e l'effettiva evoluzione che il settore ha subito nel corso degli anni ha generato un contenzioso tra i lavoratori artistici, teatrali e cinematografici e l'INPS, in merito alla legittimita' dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; l'INPS, in osservanza della citata sentenza, con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011 ha definitivamente escluso il personale artistico, teatrale e cinematografico dall'indennita' di disoccupazione, sia ordinaria che a requisiti ridotti, ed ha esonerato le imprese dello spettacolo dall'assicurare questi lavoratori; quanto sopra detto ha prodotto forti preoccupazioni tra i lavoratori dello spettacolo ed anche tra le aziende che si occupano di questo settore. Dai dati forniti dall'Enpals si desume che la platea di lavoratori che risultano versare in modo discontinuo contributi previdenziali, utilizzando una molteplicita' di tipologie contrattuali, il piu' delle volte di breve durata, e' vastissima, si parla di circa 250.000 persone. Queste hanno come comun denominatore la natura atipica e discontinua della loro professione, contraddistinta da una varieta' di impieghi e da una molteplicita' di datori di lavoro, dall'esercizio di diverse attivita' e da compensi, per molti casi, di scarsa regolarita'. Secondo l'Enpals piu' del 75 per cento degli assicurati del settore spettacolo risulta al di sotto dei parametri di sussistenza e ben lontane dal maturare il diritto previdenziale, mentre inesistenti sono le assicurazioni sociali; questa platea di lavoratori e' costituita in modo preponderante da professionisti, molti dei quali hanno intrapreso la propria attivita' in giovane eta' e nel corso degli anni hanno studiato, investendo tempo e risorse per professionalizzarsi in modo adeguato e competitivo. Sono lavoratori che in tantissimi casi lavorano in Italia, ma anche all'estero, esportando, difatti, la propria creativita' e bravura in tutto il mondo. Va detto che, nonostante questi lavoratori paghino, ai fini dell'assicurazione generale, un'aliquota contributiva elevata ed equiparata a quella dei lavoratori subordinati, non godono di indennita' sociali e assistenziali. Inoltre gli stessi risultano essere penalizzati dal procedimento di calcolo del montante pensionistico, poiche', ad oggi, nonostante due disposizioni di legge, continua ad esserci la mancata equiparazione tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo pensionabile; il Parlamento europeo, il 7 luglio 2007, ha approvato lo Statuto sociale europeo dell'artista, nel quale si invitano gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformita' alle norme europee. Esso sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica del lavoro dell'artista e la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche -: se il Ministro non ritenga di assumere con celerita' ogni iniziativa, anche normativa, volta a garantire a questi lavoratori un diritto, quale l'indennita' di disoccupazione, anche attraverso l'abrogazione della norma prevista nel regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935, norma obsoleta che penalizza fortemente il presente ed il futuro di questi professionisti.(5-06260)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
20120426 

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