INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05795 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111206

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05795 presentata da TERESA BELLANOVA martedi' 6 dicembre 2011, seduta n.558 BELLANOVA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, la cosiddetta legge Biagi, ha introdotto, per cio' che concerne il mercato del lavoro, l'istituto di inserimento o di reinserimento. Sono contratti diretti a realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone cosiddette «svantaggiate»; all'articolo 54 del suddetto decreto legislativo si individuano sei categorie di persone che possono usufruire dei contratti di inserimento e che vengono divise per lettera; nello specifico alla lettera e) si citano «donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile». La circolare n. 31 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 ha fornito importanti chiarimenti anche relativamente ai benefici economici e normativi legati alla stipulazione di tale contratto. Lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale ha emanato numerose circolari con le quali ha confermato le agevolazioni previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003; al fine dell'applicazione della citata lettera e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato con decreto ministeriale del 17 novembre 2005 le aree territoriali di applicazione del contratto di inserimento; nello stesso decreto ministeriale all'articolo 2 si legge «le aree territoriali di cui all'articolo 2 lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna»; la sopraccitata misura e' stata confermata per l'anno 2007 con il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 e, da ultimo, per l'anno 2008, con decreto Ministeriale del 13 novembre 2008; dopo il 13 novembre 2008 non vi sono stati piu' decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e questo proprio mentre la disoccupazione, quella femminile in particolare, nel corso degli anni risulta essere incrementata dal perdurare della crisi economico e finanziaria che ha colpito l'Italia ed in misura netta il Mezzogiorno; dopo l'ultimo decreto del 13 novembre 2008 per gli anni 2009, 2010 e 2011 non sono stati piu' emessi decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonostante il fatto che la disoccupazione, con particolare riferimento quella femminile, non sia sicuramente diminuita rispetto agli anni precedenti. Ed anzi, il perdurare della crisi economica e finanziaria ha semmai peggiorato la situazione del mercato del lavoro del territorio e proprio la continua chiusura delle aziende tessili e calzaturiere ha lasciato senza impiego molti lavoratori e tra questi sicuramente le donne sono quelle che piu' di tutti hanno subito la perdita del posto del lavoro; la lettera e) dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, ad oggi, non risulta essere abrogata nonostante la mancanza dei decreti ministeriali. Dal 2008 ad oggi vi e' stato un oggettivo vuoto legislativo che si sta ripercuotendo su numerose aziende, le quali hanno ritenuto, anche per gli anni successivi al 2008, di instaurare contratti di inserimento facendo riferimento alla lettera e) poiche' l'esperienza degli anni precedenti faceva ritenere che anche per gli anni successivi al 2008 il decreto sarebbe arrivato, seppure in ritardo, ma senza modifiche; la legge n. 183 del 12 novembre 2011 all'articolo 22 «Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi», comma 3, ha assunto, invece, l'articolo 54 comma 1 lettera e) della legge n. 276 del 2003 apportando delle modifiche. Si legge, infatti, «al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonche' quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Nei fatti e' stata aggiunta una «novella» nella quale si parla di donne con anzianita' non lavorativa di almeno 6 mesi; molti imprenditori e molte imprenditrici che nel gap legislativo hanno proceduto ad assumere secondo i dettami stabiliti nella lettera e) della cosiddetta «legge Biagi» paventano, dunque, stante quanto reca la legge di stabilita' per il 2012 la possibilita' di nuovi ed ulteriori contenziosi da parte degli organi ispettivi; e' da ricordare che l'interrogante aveva gia' posto questo tipo di problematica nella precedente interrogazione a risposta in commissione atto n. 5/03673 presentata il 27 ottobre 2010 nella quale segnalavano sanzioni riportate ad alcune aziende da parte dell'Inps in virtu' dell'applicazione della lettera e) della legge Biagi in assenza di emanazione del decreto ministeriale. Nella risposta fornita dal Sottosegretario Luca Bellotti il 5 luglio 2011 si legge «l'Inps ha reso noto di non aver mai fornito alcuna indicazione di carattere generale finalizzata al recupero delle agevolazioni contributive fruite in relazione a contratti di inserimento stipulati successivamente al 31 dicembre 2008. L'Istituto ha infatti ritenuto che - nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale - la stipula dei contratti e le correlate agevolazioni contributive dovessero ritenersi legittime sulla base di quanto previsto dall'ultimo decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 novembre 2008. Tale orientamento si fonda sul riconoscimento della natura essenzialmente dichiarativa del decreto Ministeriale da emanarsi in attuazione della predetta disposizione normativa; cio' alla stregua di quanto affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di risposta ad una istanza di interpello sulla medesima questione formulata dalla regione Siciliana. In tale atto, in particolare, si afferma che un decreto intervenuto «in ritardo» rispetto al proprio periodo di riferimento vada a «sanare» tutti i contratti di inserimento gia' stipulati nel corso di tale periodo e conformi a quanto rilevato nel decreto medesimo. È proprio su questo presupposto che l'Istituto ha reso noto di non aver mai modificato le proprie procedure di controllo delle denunce mensili, al fine di consentire che le agevolazioni per contratti di inserimento stipulati con le donne a decorrere dal 1 o gennaio 2009 risultassero legittimamente fruite. Pertanto, solo nel momento in cui verranno emanati i decreti ministeriali per gli anni dal 2009 in poi, l'Istituto potra' verificare la conformita' dei contratti gia' stipulati al contenuto dei decreti, prevedendo modalita' di conguaglio dei benefici eventualmente fruiti in misura difforme da quanto spettante»; nonostante la sopra citata risposta, va segnalato che in controtendenza a quanto sopra si legge, alcune aziende del territorio salentino hanno ricevuto nel periodo di assenza legislativa, proprio in merito all'agevolazione postulata nella lettera e) della legge Biagi, sanzioni apportate dagli organi ispettivi e contenziosi sono ancora in corso -: se il Ministro, stante la situazione sopra esposta, non ritenga di dover intervenire con iniziative normative idonee che specifichino in modo esplicito il prolungamento del criterio di individuazione della condizione di non occupazione delle donne fino alla data del prossimo decreto, che come asserisce l'articolo 22, comma 3, della legge di stabilita' 2011 dovra' avvenire entro il 31 dicembre 2011, onde sanare assunzioni di lavoratrici semplicemente disoccupate alle quali non e' stato imputato il criterio dei 6 mesi semplicemente perche' non prevedibile, in ragione della formulazione dei precedenti decreti, piu' volte reiterati; se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire sollecitando l'Inps a verificare quanto prima la situazione di accertamento in merito ai contratti di inserimento lavorativi stipulati dopo il 31 dicembre 2008 e le eventuali sanzioni che le direzioni territoriali abbiano provveduto ad apportare alle aziende del territorio salentino che avevano inteso procedere secondo i dettami della lettera e) della legge Biagi, pur in assenza di decreto, cio' al fine di non penalizzare ulteriormente comparti lavorativi che gia' con fatica resistono al perdurare della crisi economica. (5-05795)
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