INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05037 presentata da TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110705

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05037 presentata da LIVIA TURCO martedi' 5 luglio 2011, seduta n.495 LIVIA TURCO, MIOTTO, GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU e FRONER. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: le leggi n. 448 del 1998 e n. 488 del 1999 hanno riconosciuto il diritto universale a un assegno di maternita'. L'elemento rilevante e' l'affermazione del principio secondo cui tutte le donne hanno diritto ad un sostegno economico da parte dello Stato nel periodo della maternita', indipendentemente dalla loro condizione lavorativa; l'assegno di maternita' rappresenta ancora oggi l'unico sostegno economico al reddito per le donne che non hanno mai lavorato e che, non essendo iscritte ad alcun fondo previdenziale, non possono beneficiare dell'indennita' di maternita' e istituisce, in questo senso, l'acquisizione di un diritto fondamentale ad alta valenza sociale; nel 1998, quando fu istituito, l'assegno era pari a 300 mila lire al mese, da rivalutare ogni anno in base alla variazione dell'indice Istat, oggi siamo arrivati ad un importo di 316.25 euro al mese, per un totale di 1.581,25 euro nell'arco dei 5 mesi. Il diritto all'assegno e' subordinato a limiti di reddito, alla numerosita' della famiglia e ad altre specifiche condizioni considerate, attraverso dei parametri: l'indicatore della situazione economica (Ise) e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Come valore indicativo, per il 2011, per beneficiare dell'assegno il reddito annuo di una famiglia di tre persone non deve superare 32.967,39 euro; nell'anno successivo, il 1999, un altro intervento legislativo completa il quadro delle tutele delle donne in attesa di diventare madri. Dopo aver garantito, infatti, sostegno a tutte le tipologie di lavoratrici e alle donne che non hanno mai lavorato, la legge n. 488 del 1999 individua le «ultime» categorie di donne che, in virtu' di casi particolari, necessitano di un sostegno economico durante la maternita', stabilendo anche per loro il diritto a beneficiare di un assegno: sono le lavoratrici discontinue; l'intenzione del legislatore, infatti, fu proprio quella di garantire, almeno per 5 mesi, un reddito minimo ad ogni donna in procinto di diventare madre. Anche in questo caso l'importo dell'assegno e' rivalutato per legge ogni anno: per il 2011 la cifra e' di 1.946,88 euro complessivi (389,38 euro al mese); caratteristica molto importante inoltre e' che nel caso in cui la donna sia gia' titolare di un trattamento economico di maternita' la cui cifra sia inferiore a quella prevista per l'assegno, le spettera' un assegno integrativo della differenza; con la legge n. 488 del 1999 viene riconosciuto, quindi, il diritto all'assegno di maternita' anche alle lavoratrici discontinue (articolo 49, comma 8) con le seguenti caratteristiche: a) donne beneficiarie di una qualsiasi forma di tutela della maternita' che possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare; b) donne che, al momento della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, abbiano perso da non piu' di 9 mesi il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno 3 mesi, di attivita' lavorativa; c) donne licenziate o dimissionarie durante il periodo di gravidanza, che possano far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti alla nascita; si e' previsto inoltre un maggior sostegno alle famiglie numerose con l'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 ma non si riesce a sapere quante famiglie ne siano opportunamente informate -: quante siano le donne che hanno beneficiato dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001 negli anni 2009 e 2010; quante donne abbiano beneficiato dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001 negli anni 2009 e 2010; quante famiglie abbiano beneficiato dell'assegno per il nucleo familiare, noto come assegno per il terzo figlio, previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 negli anni 2009 e 2010; se il Governo non ritenga opportuno attivare in forma diretta o chiedere all'Inps e agli altri enti coinvolti una campagna informativa in modo che si garantisca a tutte le aventi diritto di poter beneficiare di queste misure a sostegno della maternita' e della famiglia in un periodo di gravi difficolta' economiche come quello che si sta vivendo. (5-05037)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05037 presentata da TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110705 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIOTTO ANNA MARGHERITA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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