INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03673 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101027

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03673 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledi' 27 ottobre 2010, seduta n.389 BELLANOVA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, la cosiddetta legge Biagi, ha introdotto, per cio' che concerne il mercato del lavoro, l'istituto di inserimento o di reinserimento. Sono contratti diretti a realizzare l'inserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone cosiddette «svantaggiate»; all'articolo 54 del suddetto decreto si individuano sei categorie di persone che possono usufruire dei contratti di inserimento e che vengono divise per lettera; nello specifico alla lettera e) si citano «donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile». La circolare n. 31 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 ha fornito importanti chiarimenti anche relativamente ai benefici economici e normativi legati alla stipulazione di tale contratto. Lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale ha emanato numerose circolari con le quali ha confermato le agevolazioni previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003; al fine dell'applicazione della citata lettera e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato con decreto ministeriale del 17 novembre 2005 le aree territoriali di applicazione del contratto di inserimento; nello stesso decreto ministeriale all'articolo 2 si legge «le aree territoriali di cui all'articolo 2 lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna»; la sopraccitata misura e' stata confermata per l'anno 2007 con il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 e, da ultimo, per l'anno 2008, con decreto Ministeriale del 13 novembre 2008; dopo il 13 novembre 2008 non vi sono stati piu' decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e questo proprio mentre la disoccupazione, quella femminile in particolare, nel corso degli anni risulta essere incrementata dal perdurare della crisi economico e finanziaria che ha colpito l'Italia ed in misura netta il Mezzogiorno; i dati riportati da alcuni dei maggiori istituti di statistica italiani nel mese di ottobre 2010 parlano di un tasso di inattivita' femminile in Italia tra i 15 e i 64 anni che ha raggiunto il 49,2 per cento. Il tasso di disoccupazione delle donne raggiunge quota 40,3 per cento solo nel Mezzogiorno. La Puglia e l'intero Mezzogiorno fanno i conti, quindi, con questi numeri scoraggianti che attestano di fatto il dato che una donna su due non solo non ha un lavoro ma, addirittura, ha smesso di cercarlo; va sottolineato, per giunta, che la lettera e) dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, ad oggi, non risulta essere abrogata nonostante la mancanza dei decreti ministeriali. Cio' ha determinato un vuoto legislativo che oggi si sta ripercuotendo su numerose aziende, le quali hanno ritenuto fattibile anche per gli anni successivi al 2008, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale o di una comunicazione ufficiale, attivare contratti di inserimento facendo riferimento alla lettera e). Oggi sembrerebbe che l'INPS, attraverso alcune verifiche, stia contestando alle aziende i contratti di inserimento in relazione all'applicazione della lettera e) con la specifica motivazione che rinvia alla mancanza del decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; e' doveroso, inoltre, sottolineare che queste tipologie contrattuali e nella fattispecie i contratti di inserimento relativi alla lettera e) sono dichiarati all'INPS, da parte delle aziende, attraverso la denuncia contributiva. Come per altri contratti, anche quello di inserimento relativo alla lettera e) e' evidenziato all'INPS tramite apposita codifica, per cui l'ente e' in grado di conoscere mensilmente di quale contratto ed agevolazione l'azienda si sta avvalendo. Sembrerebbe, invece, che solo recentemente l'ente stia procedendo alle contestazioni, pur essendone per quasi due anni a conoscenza attraverso le documentazioni inviate dalle aziende; pare che gli ispettori dell'ente nell'eseguire le verifiche, imbattendosi nei contratti su citati e relativi alla lettera e) stipulati dopo il 31 dicembre 2008, oltre a recuperare lo sgravio utilizzato dall'azienda, calcolando interessi e sanzioni, trasformino d'ufficio il contratto di inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questa trasformazione determina che anche quelle donne assunte dalle liste di mobilita' con contratto di inserimento per un periodo non superiore a 12 mesi, per le quali dunque l'iscrizione nella lista sopra detta viene semplicemente sospesa per il periodo determinato entro il quale lavorano, rischiano con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato di essere cancellate dalle liste di mobilita', nel caso in cui l'azienda che le ha assunte dovesse entrare in crisi per varie cause. Il danno che ne deriva per queste lavoratrici e' quindi enorme -: se il Ministro interrogato, data la situazioni sopra esposta non ritenga utile ed opportuno intervenire con urgenza attraverso un'opportuna iniziativa normativa volta a sanare le situazioni prodottesi nel periodo di vuoto legislativo determinato dalla mancanza dei decreti ministeriali, non piu' emanati dopo il novembre 2008, intervenendo con misure adeguate anche sull'INPS, per non consentire una ulteriore penalizzazione, sia nei confronti delle aziende che gia' si trovano a vivere un momento disastroso riveniente dalla crisi economica, sia nei confronti delle donne lavoratrici che intravedevano in questi contratti una speranza di futuro e che oggi, invece, rischiano di essere addirittura penalizzate dalla stessa applicazione di un articolo che non risulta essere stato abrogato. (5-03673)
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