INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03327 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100729

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03327 presentata da TERESA BELLANOVA giovedi' 29 luglio 2010, seduta n.361 BELLANOVA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: in data 12 luglio 2010 con decreto ministeriale n. 53243 all'azienda Labor Srl, operante nel settore delle calzature e riconducibile alla filiera della Filanto spa e' stata concesso per la prima volta, per il periodo dal 2 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011, il trattamento di cassa integrazione in deroga; come previsto dall'articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, «l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali»; ai lavoratori della Labor e' stato corrisposto per i mesi di gennaio e febbraio 2010 l'indennizzo per intero, dal terzo mese l'INPS ha applicato, sembrerebbe erroneamente, una decurtazione del 10 per cento; in base alla normativa vigente, l'indennizzo di cassa integrazione guadagni straordinari in deroga viene ridotto del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento per la seconda proroga e del 40 per cento per le proroghe successive. Il caso della Labor srl, pero', non rientra in queste fattispecie e la decurtazione applicata in questo contesto appare non conforme alla legge e lesivi dei diritti dei lavoratori; difatti, come si evince dall'accordo stilato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - DIV III in data 16 febbraio 2010, la Labor Srl ha richiesto la concessione e non la proroga dello strumento di sostegno al reddito in deroga, avendo peraltro usufruito dal 21 gennaio 2008 per 24 mesi del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attivita'; la decurtazione sull'indennizzo spettante ai lavoratori, sembrerebbe dunque impropria ed aggraverebbe, peraltro, la gia' precaria situazione di tutte queste persone e delle relative famiglie, considerando che la decurtazione andrebbe a ricoprire i mesi che vanno da marzo 2010 a gennaio 2011 -: se il Ministro interrogato, vista la gravita' della situazione determinatasi, non ritenga opportuno intervenire con urgenza per chiarire, eventualmente, l'equivoco che si e' determinato e che ha portato l'INPS a decurtare l'indennizzo spettante ai lavoratori, i quali hanno diritto a percepire per i primi dodici mesi l'indennizzo per intero. (5-03327)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
20101019 

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