INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02195 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091209

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02195 presentata da CESARE DAMIANO mercoledi' 9 dicembre 2009, seduta n.255 DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: i lavoratori non vedenti, sia pubblici che privati, in procinto di andare in pensione, intendono avvalersi dell'applicazione dei benefici di legge sia con il sistema contributivo che con il sistema misto; l'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e l'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 120, riconoscono ai lavoratori minorati della vista un beneficio di quattro mesi di anzianita' figurativa per ogni anno di effettivo lavoro svolto utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva; i principali istituti previdenziali, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, riconoscono il suddetto beneficio unicamente per il conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, ma non per il calcolo del trattamento economico conseguente, risulta evidente che tale orientamento e' foriero di un grave nocumento economico per i lavoratori ciechi e ipovedenti; sia l'INPS che l'INPDAP, pur confermando la piena applicazione del predetto beneficio all'intero periodo dell'attivita' lavorativa dei non vedenti, hanno in varie occasioni specificato espressamente che, circa la misura della pensione, il beneficio in esame puo' essere attribuito solo nei casi di liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo o, in caso di sistema misto, soltanto per la quota retributiva, non essendo soggetto a maggiorazioni il sistema contributivo; va considerato che in effetti la legge di riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni, infatti, il sistema contributivo prevede che il calcolo della pensione sia effettuato sull'insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l'intera vita assicurativa. I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla base contributiva complessiva - che la legge chiama «montante individuale» - sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene, poi, moltiplicato per il «coefficiente di trasformazione» stabilito dalla legge in base all'eta' del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua. Pertanto, se non si dovesse applicare a tale sistema di calcolo il beneficio previsto dalle leggi citate, il danno economico per i lavoratori non vedenti sarebbe particolarmente grave, in quanto essi, potendo andare in pensione prima degli altri lavoratori, versano in effetti meno contributi, realizzando un montante contributivo inferiore e vedendo cosi' ridursi drasticamente l'ammontare del trattamento pensionistico finale; ne consegue che il beneficio in favore dei lavoratori non vedenti consiste nella concessione di un'anzianita' figurativa e contributiva nella misura di quattro mesi per ogni anno di servizio svolto, quindi il lavoratore non vedente non solo puo' andare in pensione prima degli altri lavoratori, in quanto l'acquisizione dei requisiti di accesso al diritto a pensione risulta anticipata, ma anche che l'anzianita' figurativa cui si ha diritto costituisce elemento di maggiorazione della pensione stessa, a conferma di cio', si puo' citare la circolare del dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985, che al punto 6.2 precisa che, per quanto riguarda il rimborso degli oneri da parte dello Stato in applicazione del citato articolo 9 della legge 113 del 1985, esso va determinato computando la differenza fra l'importo della pensione totale, calcolato con l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa, e l'importo della pensione spettante per il solo servizio effettivamente reso, capitalizzando, di conseguenza, la quota differenziale; ad ulteriore riprova soccorre la circolare del Ministero del tesoro 27 maggio 1992, n. 12/I.P. in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 o gennaio 1992, che conferma l'esistenza di un maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai non vedenti, posto a carico dello Stato e recuperato dalle casse pensioni amministrate direttamente dalla direzione generale degli istituti di previdenza (cfr. decreto ministeriale del tesoro 4 aprile 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991 e circolare ministeriale del tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991); da cio' consegue direttamente che tale maggiorazione trova una completa copertura finanziaria beneficiando del vigente stanziamento della legge 113/85, come confermato dalle disposizioni applicative prima richiamate; a tale proposito va inoltre ricordato che l'INPS, con circolare n. 113/2005, confermata con successive circolari n. 94 e n. 122/2007, ha gia' individuato per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un apposito sistema che, in analogia con quanto gia' previsto per altre fattispecie di maggiorazioni contributive contemplate dall'ordinamento, consente di raccordare il nuovo sistema di calcolo contributivo con i benefici dell'anzianita' figurativa concessi dalla legge a tale categoria di soggetti; in futuro tutti i lavoratori non vedenti vedranno calcolata la loro pensione (o parte di essa) con il sistema contributivo -: se il Governo non ritenga di emanare opportune direttive per assicurare piena validita' al beneficio dell'anzianita' figurativa, nella considerazione, fra l'altro, che la riforma previdenziale contenuta nella legge n. 335 del 1995 e le sue successive modificazioni ed integrazioni non hanno abrogato, ne' in modo esplicito, ne' in modo implicito, i benefici dei lavoratori non vedenti di cui alla legge n. 113 del 1985, e alla legge n. 120 del 1991, e che, inoltre, il metodo di calcolo della maggiorazione di servizio utile anche ai fini della misura del trattamento di pensione - gia' in vigore nel sistema precedente - puo' agevolmente essere applicato anche al nuovo sistema contributivo o misto, utilizzando il sistema di calcolo prima descritto e gia' utilizzato dall'Inps. (5-02195)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 

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