INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00291 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20080731

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00291 presentata da DAVIDE CAPARINI giovedi' 31 luglio 2008, seduta n.046 CAPARINI, CROSIO, VOLPI, GRIMOLDI e FAVA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il rilascio e l'utilizzo del contrassegno per parcheggi per disabili e' disciplinato dall'articolo 188 del Nuovo Codice della Strada e dall'articolo 381 del suo regolamento di attuazione; l'articolo 188, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo n. 285 del 1992, impone agli enti proprietari di strade di consentire e agevolare la mobilita' delle persone invalide, mediante l'allestimento e la manutenzione di apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al loro servizio, e della relativa segnaletica; il successivo comma 2 rinvia al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, per le formalita' e i limiti della prescritta autorizzazione, il cui rilascio e' posto in capo al sindaco del comune di residenza. Il comma 3, infine, esonera i veicoli al servizio delle persone invalide, debitamente autorizzate, dal rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato. Particolari sanzioni sono previste dai commi 3 e 4 rispettivamente per l'uso non autorizzato o improprio delle suddette strutture, ovvero per il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella prescritta autorizzazione; l'articolo 381, comma 2, del Regolamento, al riguardo, prevede il rilascio, da parte del sindaco del comune di residenza, di una apposita autorizzazione in deroga, resa nota mediante l'esposizione di uno specifico «contrassegno invalidi»; tale contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo, ed e' valido sull'intero territorio nazionale. Tali disposizioni sono ribadite dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, concernente il «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»; in particolare il comma 1 impone alle autorita' competenti di consentire la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione, ovvero nel caso di obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure di sosta vietata o limitata. Ai sensi del successivo comma 2, tali facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele; il comma 3 consente la circolazione e la sosta nelle «aree pedonali» di cui all'articolo 3 comma 1, n. 2), e nelle «zone a traffico limitato» di cui all'articolo 3, comma 1, n. 54) del Codice, qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita'; il comma 4, inoltre, consente la circolazione anche sui percorsi o sulle corsie preferenziali riservati, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi; il comma 5, infine, riserva gratuitamente, ai detentori del contrassegno, almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 nei parcheggi o nelle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata ovvero con custodia. Giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del Regolamento, e' vietata la rimozione dei veicoli al servizio degli invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno. Cio' premesso, appare chiaro che il legislatore ha inteso riservare una tutela particolare alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, ponendo in capo agli enti proprietari e ai sindaci dei comuni di residenza l'onere di allestire le strutture necessarie e di rilasciare le prescritte autorizzazioni, nonche' il controllo della sussistenza dei requisiti necessari; gli aventi diritto hanno l'onere di esporre ed esibire il prescritto contrassegno. Conseguentemente i comuni che istituiscono zone a traffico limitato sono titolati ad accertare con le modalita' opportune il diritto di accesso riconosciuto ai soggetti sopra indicati, ma nessun altro onere deve essere a questi imposto, al di fuori di quello prescritto in merito al possesso dell'autorizzazione valida sull'intero territorio nazionale; il Giudice di pace di Arezzo, con sentenza del 27 giugno 2006 dava ragione al genitore di un ragazzo disabile che aveva presentato ricorso per una contravvenzione subita a causa della mancata comunicazione al comune del numero di targa del veicolo utilizzato per il trasporto del figlio all'interno della ZTL, con la motivazione: «L'osservazione del comune che una persona diversamente abile munita di regolare contrassegno, deve richiedere preventiva o successiva (entro le 48 ore successive) autorizzazione ad accedere alla ZTL, comunicando il numero di targa del veicolo, non e' conforme alle norme del vigente Codice della strada, che riserva liberta' di accesso nella ZTL su tutto il territorio nazionale ai veicoli con portatori di handicap»; il comune di Brescia, nel disporre le modalita' necessarie per l'accesso alla ZTL cittadina soggetto a controllo computerizzato, ha di fatto ad avviso degli interroganti disatteso tali norme generali sul contrassegno, subordinandone la validita' al fine suddetto, per le persone residenti in citta' alla comunicazione di non oltre due numeri di targa delle automobili usate, e per le persone provenienti da altre localita' alla comunicazione ogni volta, prima di accedere alla ZTL, o entro le 48 ore successive, delle generalita' della persona disabile, del numero del contrassegno, della data del rilascio e del nome del comune che lo ha rilasciato; queste disposizioni, oltre ad essere in palese contrasto con le citate norme generali in materia, penalizzano gravemente le persone disabili provenienti da altre localita', tanto piu' perche' non sono accompagnate da iniziative tecniche o amministrative in grado (tranne limitatissimi e non significativi casi) di evitare gli abusi eventualmente commessi nell'uso del contrassegno in oggetto, costituendo, di fatto, un «rimedio» peggiore del danno che si vorrebbe combattere; l'Associazione dei genitori di bambini e ragazzi con difficolta' Onlus, l'Associazione Insieme per l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Onlus, la Cooperativa Pa.Sol, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Botticino, la Cooperativa L'Aliante, l'Associazione di Volontariato «Icaro» Onlus con lettera del 6 luglio 2007 hanno chiesto all'Amministrazione comunale di Brescia di annullare con urgenza tali procedure, disagevoli e illegittimamente condizionanti l'uso del contrassegno stesso; a seguito della risposta del comune di Brescia del primo agosto 2007 che confermava tale procedura ritenendola conforme alle disposizioni legislative in materia, con lettera del 14 agosto 2007 e' stata ribadita l'opposizione gia' esposta, avanzando altresi' la proposta che una possibile soluzione del problema potrebbe essere quella di fornire a tutte le persone diversamente abili un chip elettronico da inserire nel permesso, che funzioni da pass al rilievo del sistema computerizzato dei portali ZTL, ed in futuro anche per i parcheggi dei disabili, evitando cosi' abusi ingiustificati. Per altro, essendo il permesso di valenza per tutto il territorio nazionale, e' necessario concordare la frequenza utilizzata per i chip con tutte le citta' che hanno adottato la ZTL computerizzata; in risposta all'interrogazione Caparini 5-01549 il viceministro Cesare De Piccoli ha dichiarato che «nel caso segnalato nell'atto ispettivo, si osserva che la possibilita', offerta dal comune di Brescia ai non residenti, di comunicare entro 48 ore l'avvenuto transito nella ZTL dell'avente diritto, appare non onerosa, ma predisposta a suo esclusivo vantaggio, onde evitare un inutile contenzioso che si risolverebbe comunque a favore del soggetto invalido, ma solo dopo la conclusione del connesso procedimento amministrativo. Tale possibilita' appare al contempo coerente sia con l'esigenza del controllo del titolo autorizzativo sia con l'esigenza di mobilita' degli interessati. Circa l'opportunita' di dotare i veicoli posti al loro servizio di dispositivi atti ad interloquire con le apparecchiature per il controllo degli accessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1999, si osserva che la stessa, certamente auspicabile, prevede una realizzazione nel lungo periodo, in considerazione dell'estrema diversita' delle apparecchiature adottate dalle singole amministrazioni comunali. Infine, si ritiene opportuno segnalare che sul sito istituzionale del Ministero alla voce «trasporto terrestre», sub «guide e servizi», e' disponibile l'elenco dei comuni che hanno istituito zone a traffico limitato, con i recapiti telefonici dei referenti che possono fornire informazioni utili circa i varchi predisposti dalle amministrazioni locali» -: quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per disciplinare le modalita' di applicazione della norma e verificare il rispetto della legislazione vigente al fine di garantire l'accesso alle persone diversamente abili provviste del contrassegno H nelle ZTL, in particolare se elettronicamente vigilate. (5-00291)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CROSIO JONNY (LEGA NORD PADANIA) 
FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) 
GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) 
VOLPI RAFFAELE (LEGA NORD PADANIA) 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
20080924 

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