"0"^^ . . . "Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come soggetti all'obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la propria attivita': \"I fabbricanti, ....i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose\", con relativo pagamento della tassa di consessione governativa; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante \"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1991, n. 59\" ha stabilito all'articolo 16, comma 1, che: \"All'articolo 127, comma primo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: \"i cesellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini\", con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie non sono piu' tenute all'obbligo della licenza\"; risulta che le questure continuino ad imporre l'obbligo di munirsi di licenza e chiedano alle imprese del settore orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrispondente a quella dovuta dai \"fabbricanti\" (pari a lire 600 mila) in attuazione di quanto previsto nella circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 1997, prot. 559/C-27626-12020; il ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato, con nota del 16 settembre 1998, prot. 721871, rispondendo ad un quesito posto dalle associazioni di categoria, relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha tuttavia precisato che: \"rientrano nella categoria di \"orafo\" le imprese artigiane di oreficeria iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443/85 che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attivita' di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate\"; lo stesso ministero dell'industria ha nella medesima nota chiarito espressamente che: \"il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46/68 recante \"Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi\") non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso giuridico\"; e' chiaro pertanto che l'orafo, anche se in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante, sempreche' non esegua lavorazioni completamente automatizzate -: quali interventi intenda predisporre per far rispettare il decreto legislativo 31 marzo n. 112 sull'abrogato obbligo di licenza per la categoria di artigiani in questione; se non ritenga opportuno procedere alla modifica della citata nota del 20 dicembre 1997, prot. 559/C, viste le precisazioni pervenute dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (4-21674)" . "2014-05-15T12:00:54Z"^^ . . "4/21674" . . "BONATO FRANCESCO (MISTO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21674 presentata da BONATO FRANCESCO (MISTO) in data 19990120"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21674 presentata da BONATO FRANCESCO (MISTO) in data 19990120" . "19990120-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "VALPIANA TIZIANA (MISTO)" . . .