INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19298 presentata da CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20121221

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-19298 presentata da LUCIA CODURELLI venerdi' 21 dicembre 2012, seduta n.738 CODURELLI, BOCCUZZI, BERRETTA, BELLANOVA e SCHIRRU. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, prevede, all'articolo 37, comma 6, modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»; le disposizioni modificano le esenzioni dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, stabilendo che «Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione al ruolo»; il Ministero della giustizia con circolare n. 28 dell'11 maggio 2012 ha inteso fornire dei chiarimenti in ordine all'interpretazione da attribuire ad alcuni aspetti relativi al contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza; detta circolare specifica che il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione dal contributo e' quello determinato dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), la cosiddetta normativa sul gratuito patrocinio che fa riferimento non al reddito individuale ma a quello familiare: pertanto l'esenzione riguardera' le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a 3 volte l'importo di euro 10.628,16; se cosi' fosse, significa che i lavoratori dovranno produrre non il cud personale ma quello familiare ed e' di tutta evidenza che molti saranno costretti a pagare il contributo stesso, in quanto il reddito familiare sara' superiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16 cosi' come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; l'articolo 9, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 prevedendo per i procedimenti di previdenza e assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, una soglia di esenzione pari a 3 volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ad avviso degli interroganti legittima un'irragionevole distinzione tra giudizi di merito e giudizio di legittimita', conferendo al giudizio per Cassazione il preciso carattere di «processo per ricchi»; nell'ipotesi di contestazione giudiziale di un licenziamento, in primo e secondo grado opera l'esenzione, quindi il lavoratore che non superi il reddito (familiare) di 31.884,48 euro non dovrebbe pagare il contributo, mentre lo stesso lavoratore dovrebbe pagare 900 se dovesse proporre ricorso per Cassazione; in materia di decreti ingiuntivi e di relative opposizioni emessi per crediti derivanti da rapporti di lavoro (privati o pubblici) la circolare suddetta afferma che il contributo unificato e' applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 escludendo quindi la possibilita' di una doppia riduzione e di fatto rendendo ancora piu' oneroso il contributo unificato nelle cause di lavoro -: se non ritenga che, anche alla luce dell'interpretazione e dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale citata, le differenze relative ai limiti reddituali indicati per accedere all'esenzione per le cause relative alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego, comporteranno una sostanziale, e sicuramente eccessiva distinzione tra cause di legittimita' e cause di merito; se non ritenga eccessivamente oneroso per il lavoratore il risultato finale derivante dalla necessaria produzione del cud familiare, invece che di quello individuale, ai fini della suddetta esenzione, e quali iniziative, eventualmente, intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze. (4-19298)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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4/19298 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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